Commission Implementing Regulation (EU) 2021/664 of 22 April 2021 on a regulatory framework for the U-space (Text with EEA relevance)

Date of Signature22 April 2021
Published date23 April 2021
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 139, 23 April 2021
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23.4.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 139/161

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/664 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 2021

relativo a un quadro normativo per lo U-space

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 57 e l’articolo 62, paragrafi 14 e 15,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento delegato (UE) 2019/945 (2) e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 (3) hanno stabilito una prima serie di disposizioni dettagliate per l’armonizzazione dell’esercizio dei sistemi di aeromobili senza equipaggio («UAS») e i requisiti tecnici minimi per gli UAS.
(2) L’incremento del numero di UAS che entrano nello spazio aereo e la complessità crescente delle operazioni UAS oltre la distanza di visibilità (BVLOS, beyond visual line of sight), svolte ad altitudine inizialmente molto ridotta, pongono rischi dal punto di vista della sicurezza, anche in termini di security, della tutela della riservatezza e dell’ambiente.
(3) In determinate aree, in primo luogo ad esempio quelle in cui è previsto un ampio numero di operazioni UAS simultanee o quelle in cui gli UAS operano insieme agli aeromobili con equipaggio, l’integrazione sicura, protetta ed efficiente degli UAS nello spazio aereo richiede l’introduzione di norme e procedure specifiche ulteriori per le loro operazioni e per le organizzazioni coinvolte in tali operazioni, come pure un elevato livello di automazione e digitalizzazione.
(4) Nel definire le zone geografiche UAS per motivi di sicurezza, anche in termini di security, tutela della riservatezza o dell’ambiente, come disposto dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, gli Stati membri possono imporre condizioni specifiche per alcune o per tutte le operazioni UAS o consentire l’accesso solo a UAS dotati di determinate caratteristiche tecniche.
(5) È necessario stabilire una serie di requisiti minimi per le operazioni UAS in determinate zone geografiche UAS, che è opportuno denominare spazio aereo U-space ai fini del presente regolamento. L’accesso da parte degli operatori UAS a tale spazio aereo U-space dovrebbe essere subordinato all’uso di determinati servizi («servizi U-space») che consentano la gestione sicura di un ampio numero di operazioni UAS, rispettando altresì i requisiti in termini di security e tutela della riservatezza.
(6) È opportuno prevedere requisiti minimi per gli operatori UAS e i fornitori di servizi U-space per quanto concerne le apparecchiature e le prestazioni dell’UAS e i servizi forniti nello spazio aereo U-space al fine di garantirvi la sicurezza delle operazioni.
(7) Le norme e le procedure applicabili agli UAS quando operano nello spazio aereo U-space dovrebbero essere proporzionate alla natura delle operazioni e ai rischi a esse connessi.
(8) In particolare, poiché le operazioni con aeromobili senza equipaggio con una massa massima al decollo inferiore a 250 g eseguite entro la distanza di visibilità (VLOS, visual line of sight) presentano rischi contenuti, agli operatori UAS non dovrebbe essere richiesto di soddisfare i requisiti dello spazio aereo U-space in relazione a tali operazioni. Analogamente, le operazioni degli aeromodelli nell’ambito di club e associazioni autorizzati, considerati i loro buoni risultati in materia di sicurezza, dovrebbero poter continuare nella loro forma attuale, ossia senza la necessità di soddisfare i requisiti dello spazio aereo U-space.
(9) È opportuno stabilire norme armonizzate per le operazioni UAS nello spazio aereo U-space, servizi standardizzati forniti agli operatori UAS, come pure metodi per la connettività tra i fornitori di servizi comuni di informazione, i fornitori di servizi U-space, il fornitore del servizio di traffico aereo e gli operatori UAS al fine di garantire l’esercizio sicuro, protetto ed efficiente degli UAS, agevolando nel contempo la libera circolazione dei servizi connessi agli UAS nonché dei fornitori di servizi U-space nell’Unione.
(10) Gli Stati membri dovrebbero definire lo spazio aereo U-space e i relativi requisiti, compresi ulteriori servizi U-space, con l’ausilio di una valutazione dei rischi per garantire la sicurezza delle operazioni UAS in tale spazio aereo U-space.
(11) È opportuno introdurre requisiti minimi di coordinamento tra gli Stati membri nel caso in cui tali Stati membri definiscano uno spazio aereo U-space transfrontaliero per garantire la sicurezza delle operazioni UAS in tale spazio aereo U-space.
(12) Al fine di consentire agli UAS di operare in sicurezza insieme agli aeromobili con equipaggio, sono necessarie procedure di coordinamento e strutture di comunicazione specifiche tra i pertinenti enti dei servizi di traffico aereo, i fornitori di servizi U-space e gli operatori UAS. Tali procedure di coordinamento e strutture di comunicazione sono stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione (4), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/665 della Commissione (5).
(13) Per quanto le operazioni degli aeromobili militari e di Stato siano escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento, è necessario garantire la separazione sicura degli aeromobili nello spazio aereo U-space. Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter definire restrizioni statiche e dinamiche dello spazio aereo U-space per consentire lo svolgimento sicuro ed efficiente di tali operazioni.
(14) Gli Stati membri dovrebbero garantire che i servizi comuni di informazione siano messi a disposizione per ogni spazio aereo U-space per consentire l’accesso non discriminatorio allo spazio aereo U-space e ai servizi per gli operatori UAS, in particolare per quanto riguarda la sicurezza. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia poter designare un fornitore unico di servizi comuni di informazione che erogare tali servizi su base esclusiva con riguardo a tutti gli spazi aerei U-space di loro responsabilità o ad alcuni di essi.
(15) È opportuno che l’erogazione di servizi comuni di informazione ai fornitori di servizi U-space sia tempestiva e corrispondente ai requisiti di qualità stabiliti dal presente regolamento.
(16) È opportuno che il presente regolamento stabilisca requisiti per protocolli di comunicazione comuni aperti e interoperabili tra autorità, fornitori di servizi e operatori UAS, nonché requisiti in materia di qualità, latenza e protezione dei dati per le informazioni scambiate, necessari per la sicurezza e l’interoperabilità delle operazioni nello spazio aereo U-space.
(17) Gli operatori UAS dovrebbero operare nello spazio aereo U-space solo se si avvalgono dei servizi U-space indispensabili per garantire la sicurezza, anche in termini di security, l’efficienza e l’interoperabilità delle operazioni. I fornitori di servizi U-space dovrebbero fornire, quanto meno, i seguenti servizi U-space obbligatori: un servizio di identificazione di rete, un servizio di geo-consapevolezza, un servizio di autorizzazione di volo UAS e un servizio di informazioni di traffico.
(18) Un servizio di identificazione di rete dovrebbe fornire l’identità degli operatori UAS, nonché la localizzazione e il vettore di volo degli UAS nel corso delle operazioni normali e in situazioni di emergenza, e condividere le informazioni pertinenti con altri utenti dello spazio aereo U-space.
(19) Un servizio di geo-consapevolezza dovrebbe fornire agli operatori UAS le informazioni aggiornate rese disponibili nell’ambito dei servizi comuni di informazione in merito alle restrizioni relative allo spazio aereo e alle zone geografiche UAS definite più recenti. Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, la definizione di zone geografiche UAS dovrebbe tenere conto dei requisiti in materia di sicurezza, anche in termini di security, e di tutela della riservatezza e dell’ambiente.
(20) Un servizio di autorizzazione di volo UAS dovrebbe garantire che le operazioni UAS autorizzate siano prive di intersezioni nello spazio e nel tempo con qualsiasi altra autorizzazione di volo UAS notificata all’interno della stessa porzione di spazio aereo U-space.
(21) Un servizio di informazione di traffico dovrebbe segnalare agli operatori UAS la possibile presenza di altro traffico aereo in prossimità dei rispettivi UAS.
(22) Al fine di consentire agli aeromobili senza equipaggio di operare in sicurezza insieme agli aeromobili con equipaggio nello spazio aereo U-space, sono necessarie norme che prevedano la segnalazione efficace della presenza di aeromobili con equipaggio mediante tecnologie di sorveglianza. Tali norme sono stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione (6), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/666 della Commissione (7).
(23) Al fine di garantire l’esercizio sicuro in un determinato spazio aereo U-space, e con l’ausilio di una valutazione del rischio, gli Stati membri dovrebbero poter disporre che altri servizi U-space, quali il servizio di informazione meteorologica e un servizio di monitoraggio della conformità,
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