Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1029 of 24 June 2021 amending Commission Implementing Regulation (EU) 2019/159 to prolong the safeguard measure on imports of certain steel products

Published date25 June 2021
Subject MatterCommercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 225I, 25 June 2021
LI2021225IT.01000101.xml
25.6.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea LI 225/1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1029 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2021

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione al fine di prorogare la misura di salvaguardia sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (1), in particolare l'articolo 19,

visto il regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (2), in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

1. CONTESTO

(1) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione (3) la Commissione europea ha istituito una misura di salvaguardia definitiva su determinati prodotti di acciaio ("la salvaguardia"), che consiste in contingenti tariffari per determinati prodotti di acciaio ("il prodotto in esame") comprendenti 26 categorie di prodotti di acciaio, fissati a livelli che preservano i flussi commerciali tradizionali per categoria di prodotti. Un dazio doganale del 25 % si applica solo oltre le soglie quantitative di tali contingenti tariffari. La misura di salvaguardia è stata istituita per un periodo iniziale di tre anni, vale a dire fino al 30 giugno 2021.
(2) Il 15 gennaio 2021 la Commissione ha ricevuto da 12 Stati membri dell'UE una richiesta motivata di esaminare, a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/755, l'opportunità di prorogare l'attuale misura di salvaguardia.
(3) La Commissione ha ritenuto che tale richiesta contenesse elementi di prova sufficienti per avviare un'inchiesta di riesame della proroga in vista della scadenza della misura. Di conseguenza, il 26 febbraio 2021 ha pubblicato un avviso di apertura (4) ("l'avviso di apertura") nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. PROCEDURA

(4) Al fine di valutare adeguatamente se la misura di salvaguardia continui a essere necessaria per prevenire un grave pregiudizio o porvi rimedio, se l'industria siderurgica dell'Unione abbia avviato adeguamenti e se tale proroga sia in linea con l'interesse generale dell'Unione, la Commissione ha raccolto dati specifici dall'industria dell'Unione mediante questionari (5). Tali dati comprendevano, tra l'altro, l'evoluzione di importanti indicatori economici e finanziari per il prodotto in esame nel periodo 2018-2020 ("il periodo in esame"), nonché elementi di prova circa l'adeguamento dell'industria.
(5) La Commissione ha inoltre esaminato la posizione di altre parti interessate in merito a un'eventuale proroga. A tal fine, l'avviso di apertura ha invitato le parti interessate a partecipare all'inchiesta presentando le loro osservazioni e gli elementi di prova.
(6) In termini di procedura appropriata, l'inchiesta di riesame della proroga comprendeva una procedura scritta in due fasi nell'ambito della quale le parti interessate hanno, in primo luogo, presentato le proprie osservazioni e successivamente hanno avuto la possibilità di confutare le osservazioni delle altre parti e di presentare osservazioni sulle risposte ai questionari. Nel complesso, la Commissione ha ricevuto oltre 150 risposte individuali al questionario e oltre 160 comunicazioni dalle parti interessate entro i termini stabiliti. La Commissione ha inoltre offerto alle parti interessate la possibilità di chiedere audizioni, se debitamente giustificate. Solo il governo della Federazione russa si è avvalso di questa possibilità (6).
(7) Nella sua inchiesta di riesame della proroga la Commissione ha valutato, in primo luogo, se i requisiti di necessità e di adeguamento, obbligatori ai sensi delle norme dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (accordo OMC) e della legislazione dell'Unione, fossero soddisfatti (cfr. la sezione 3). In secondo luogo, ha valutato anche quali condizioni di durata e liberalizzazione relative alla proroga fossero giustificate (cfr., rispettivamente, le sezioni 3.3 e 3.4). Infine, la Commissione ha valutato se tale proroga fosse in linea con l'interesse dell'Unione (cfr. la sezione 5). Nella sua valutazione, la Commissione ha tenuto debitamente conto delle osservazioni e degli elementi di prova ricevuti dalle parti interessate, nonché di qualsiasi altra informazione pubblica disponibile in relazione alle questioni di cui sopra. La Commissione ha esaminato in modo specifico le argomentazioni delle parti interessate che si discostano dalla valutazione della Commissione in un'apposita sezione (cfr. la sezione 7).

3. REQUISITI GIURIDICI

3.1. Necessità

(8) A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia, e dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/478 relativo al regime comune applicabile alle importazioni (7), il periodo di applicazione di una misura di salvaguardia può essere prorogato "qualora sia accertata (...) la necessità di una proroga delle misure di salvaguardia (...) e l'esistenza di elementi di prova circa l'avvio di adeguamenti da parte dell'industria".
(9) La Commissione ha dapprima esaminato e descritto la situazione economica dell'industria dell'Unione sulla base delle risposte al questionario ricevute (sezione 3.1.1). Successivamente, la Commissione ha valutato se, e in quale misura, la pressione esercitata dalle importazioni fosse esistita o continuata durante il periodo in esame (sezione 3.1.2.). Tale valutazione ha riguardato un'analisi dettagliata dell'andamento delle importazioni e dell'utilizzo dei contingenti tariffari nel corso del periodo di applicazione della salvaguardia, nonché una disamina dettagliata di vari altri fattori pertinenti per determinare il probabile andamento delle importazioni nell'Unione in caso di scadenza della misura di salvaguardia ("l'analisi controfattuale").

3.1.1. Situazione economica dell'industria siderurgica dell'Unione

(10) Al fine di valutare la situazione economica dell'industria siderurgica dell'Unione, la Commissione ha inviato questionari ai produttori siderurgici noti dell'Unione per raccogliere informazioni sugli indicatori di pregiudizio relativi al prodotto in esame nel periodo 2018-2020 ("il periodo in esame"). La Commissione ha inoltre chiesto alle associazioni di categoria note dell'Unione (EUROFER, ESTA e CET) di distribuire i questionari tra i loro membri. La Commissione ha inoltre notificato ai produttori dell'Unione noti, tramite il sistema del fascicolo pubblico (TRON) (8), la richiesta di compilare i questionari, che sono stati resi disponibili anche sul sito web della direzione generale del Commercio (9).
(11) La Commissione ha ricevuto oltre 150 risposte individuali al questionario. La Commissione ha inoltre ricevuto comunicazioni relative a dati consolidati da parte delle associazioni di categoria note alla Commissione. Inoltre la Commissione ha ricevuto risposte individuali al questionario da ciascun produttore che aveva fornito i propri dati alle associazioni di categoria e da produttori che non appartenevano ad alcuna associazione. La Commissione ha quindi elaborato i dati ricevuti. Dapprima ha consolidato i dati direttamente ricevuti dai membri delle associazioni e successivamente ha effettuato un controllo incrociato della loro accuratezza e della metodologia di consolidamento con l'insieme di dati trasmesso dalle associazioni di categoria in apposite sessioni di controllo incrociato a distanza svoltesi il 14 giugno 2021. La Commissione ha poi fuso le risposte dei membri delle associazioni con le risposte individuali ricevute dai produttori non appartenenti ad alcuna associazione, creando un unico insieme di dati consolidati. Questo insieme di dati costituisce la base per la valutazione della situazione economica dell'industria dell'Unione. Dalla valutazione di tale insieme di dati (nelle tabelle da 1 a 4) è emerso quanto segue.

a) Produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, scorte

Tabella 1

Produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, scorte

(in migliaia di tonnellate) 2018 2019 2020
Volume di produzione del prodotto in esame 200 416 189 459 168 675
indice 2018 = 100 100 95 84
Capacità produttiva per il prodotto in esame 252 367 252 461 251 864
indice 2018 = 100 100 100 100
Utilizzo degli impianti 79,41 % 75,04 % 66,97 %
Scorte 21 464 20 000 18 251
indice 2018 = 100 100 93 85
Fonte: risposte al questionario
(12) Nel periodo in esame il volume di produzione è diminuito costantemente su base annua, con un calo del -5 % nel 2019 e una riduzione più marcata del -16 % nel 2020 rispetto ai dati del 2018. La ripartizione trimestrale del 2020 (10) mostra che tale diminuzione è stata determinata in larga misura dai risultati del secondo e del terzo trimestre, che sono stati i più colpiti dagli effetti della pandemia di COVID-19. La capacità produttiva è rimasta stabile durante tutto il periodo e, di conseguenza, l'utilizzo degli impianti è diminuito in linea con la riduzione della produzione (cfr. la tabella 1). Infine, le scorte si sono ridotte del 7 % nel 2019 e del 15 % nel 2020 rispetto al 2018.

b) Consumo, vendite sul mercato nazionale e quote di mercato nell'Unione (11)

Tabella 2

Consumo, vendite sul mercato nazionale e quote di mercato nell'Unione

2018 2019 2020
Consumo (in migliaia di tonnellate) 167 140 157 120 139 955
indice 2018 = 100 100 94 84
Vendite sul mercato
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