REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1389 DELLA COMMISSIONE
del 2 agosto 2022
che modifica e rettifica l’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati prodotti della pesca
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 127, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano provenienti da paesi terzi o loro regioni, al fine di garantire che siano conformi alle prescrizioni applicabili della normativa relativa alla sicurezza alimentare di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti. In particolare, l’ingresso nell’Unione di tali merci e animali è soggetto alla prescrizione che provengano da un paese terzo o una sua regione che figura in un elenco conformemente all’articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625. |
(2) | Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione (3) istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità all’articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625. L’allegato IX di tale regolamento di esecuzione istituisce l’elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinati prodotti della pesca, tra cui i prodotti dell’acquacoltura. |
(3) | La decisione di esecuzione (UE) 2022/… della Commissione (4) ha approvato i piani di sorveglianza dei residui per tutti i prodotti della pesca compresi nella categoria «acquacoltura» di Arabia Saudita, Bangladesh, Brasile, Colombia, Corea del Sud, Costa Rica, Ecuador, Filippine, Honduras, India, Indonesia, Malaysia, Messico, Myanmar/Birmania, Panama, Perù, Sri Lanka, Taiwan, Thailandia e Vietnam e ha incluso tali paesi terzi nell’allegato della decisione 2011/163/UE della Commissione (5). È pertanto opportuno modificare l’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per tenere conto di tale approvazione per tutti i prodotti della pesca compresi nella categoria «acquacoltura». Tali paesi terzi sono stati informati di conseguenza. |
(4) | La decisione di esecuzione (UE) 2022/… ha approvato il piano di sorveglianza dei residui per i prodotti ottenuti da pesci compresi nella categoria «acquacoltura» del Marocco e ha incluso tale paese terzo nell’allegato della decisione 2011/163/UE con una nota che limita l’approvazione ai prodotti ottenuti da pesci. È pertanto opportuno modificare l’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per tenere conto di tale approvazione, limitata ai prodotti ottenuti da pesci compresi nella categoria «acquacoltura». Tale paese terzo è stato informato. |
(5) | La decisione di esecuzione (UE) 2022/… ha aggiunto le uova di pesce al caviale e ai crostacei compresi nella categoria dei prodotti dell’acquacoltura di cui all’allegato della decisione 2011/163/UE, con una nota che limita l’approvazione alle uova di pesce, al caviale e ai crostacei. È pertanto opportuno modificare l’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per tenere conto di tale approvazione, limitata alle uova di pesce, al caviale e ai prodotti a base di crostacei compresi nella categoria «acquacoltura». L’Iran è stato informato di conseguenza. |
(6) | La decisione di esecuzione (UE) 2022/… ha revocato l’approvazione del piano di sorveglianza dei residui per i prodotti ottenuti da pesci compresi nella categoria «acquacoltura» dell’Uganda, in quanto tale paese non ha presentato un piano di sorveglianza dei residui per tali prodotti. È pertanto opportuno sopprimere l’Uganda dall’elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinati prodotti della pesca, di cui all’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, ad eccezione delle catture allo stato selvatico, per le quali non è necessario un piano di sorveglianza dei residui. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. L’Uganda è stata informata di conseguenza. |
(7) | Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/363 (6) ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 e ha erroneamente inserito gli Emirati arabi uniti nell’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per i prodotti dell’acquacoltura, sebbene tale paese terzo non avesse presentato un piano di sorveglianza dei residui per i prodotti dell’acquacoltura. È pertanto opportuno rettificare la voce relativa agli Emirati arabi uniti nell’elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinati prodotti della pesca, di cui all’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, per tenere conto del fatto che l’approvazione riguarda solo le catture allo stato selvatico. Gli Emirati arabi uniti sono stati informati di conseguenza. |
(8) | È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza l’allegato IX |
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