Commission Implementing Regulation (EU) 2022/2567 of 13 October 2022 amending Implementing Regulation (EU) 2018/274 as regards the scheme of authorisations for vine plantings

Published date23 December 2022
Date of Signature13 October 2022
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 330, 23 December 2022
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23.12.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 330/139

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2567 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2022

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 70,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione (2) stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda, in particolare, il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie.
(2) Il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 è stato modificato dal regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio (3); tali modifiche dovrebbero essere rispecchiate nelle corrispondenti disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274.
(3) Gli Stati membri possono ora calcolare la superficie disponibile ogni anno per le autorizzazioni per nuovi impianti o sulla base della superficie vitata totale determinata al 31 luglio dell’anno precedente, oppure su base storica, considerando la superficie totale effettivamente vitata al 31 luglio 2015, maggiorata di una superficie corrispondente a quella coperta da diritti di impianto concessi ai produttori che potevano essere convertiti in autorizzazioni con decorrenza 1o gennaio 2016. Gli Stati membri comunicano pubblicamente quale delle due opzioni è stata scelta per un determinato anno.
(4) Laddove gli Stati membri decidano di applicare a livello nazionale una percentuale inferiore al massimo dell’1 % e/o di limitare il rilascio di autorizzazioni a livello regionale, essi devono tenere conto delle raccomandazioni presentate da organizzazioni professionali riconosciute operanti nel settore vitivinicolo, da gruppi di produttori interessati o da altri tipi di organizzazioni professionali riconosciute ai sensi della normativa dello Stato membro in questione. Per dare alle autorità competenti il tempo necessario per esaminare tali raccomandazioni prima di prendere la decisione definitiva, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a fissare un termine per la presentazione delle raccomandazioni. Per motivi di trasparenza, le raccomandazioni presentate dovrebbero essere rese pubbliche.
(5) Gli Stati membri possono fissare i criteri di ammissibilità e di priorità di cui all’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 non solo a livello nazionale, ma anche a livello regionale.
(6) Il criterio di priorità di cui all’articolo 64, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 comprende ora la conservazione delle risorse genetiche delle viti. Gli Stati membri che intendono applicare il criterio della conservazione delle risorse genetiche dovrebbero stilare e rendere pubblico l’elenco delle varietà ammissibili con largo anticipo rispetto all’iter della domanda.
(7) Anche la variazione del criterio di priorità di cui all’articolo 64, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013, che sposta l’accento dall’eventuale futuro aumento della competitività dell’azienda alla dimostrazione di un aumento dell’efficienza in termini di costi, della competitività o della presenza sui mercati in passato, deve rispecchiarsi nelle corrispondenti disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274.
(8) Il criterio di priorità di cui all’articolo 64, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è stato aggiornato per chiarire che, nel caso delle imprese miste, per determinare se l’azienda rispetta la soglia prevista per le aziende di piccole e medie dimensioni dovrebbe essere considerata soltanto la superficie delle particelle viticole.
(9) L’articolo 68, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE) n. 1308/2013 offre agli Stati membri la possibilità di concedere autorizzazioni per gli impianti per la superficie coperta da diritti di impianto che erano ammissibili alla conversione in autorizzazioni all’impianto al 31 dicembre 2022 ma non ancora convertiti in autorizzazioni. Le superfici interessate dovrebbero essere notificate alla Commissione e gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad aggiungerle, in tutto o in parte, alle autorizzazioni per nuovi impianti nel corso degli anni 2023, 2024 e 2025. Ripartendo la concessione di tali autorizzazioni su un triennio gli Stati membri hanno la possibilità di tener conto della situazione del mercato e di distribuire l’aumento di superficie su più anni. In questo modo può essere evitato il picco improvviso dei nuovi impianti, che potrebbe determinare attriti del mercato in relazione ai mezzi di produzione necessari per l’impianto di nuovi vigneti e in relazione all’entrata in produzione delle nuove viti.
(10) Il Regno Unito non è più Stato membro dell’Unione e quindi non può più essere obbligato a trasmettere campioni per la banca dati analitica di dati isotopici di cui all’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione (4); dovrebbe pertanto essere depennato dall’elenco degli Stati membri di cui all’allegato III, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274.
(11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274.
(12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 è così modificato:

1) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3 Decisioni preliminari sulle superfici da mettere a disposizione per nuovi impianti
1. Gli Stati membri che decidono di limitare la superficie totale disponibile per nuovi impianti da assegnare sotto forma di autorizzazioni in conformità all’articolo 63, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 rendono pubbliche tali decisioni e le motivazioni soggiacenti entro il 1o marzo del rispettivo anno; nella decisione è specificato inoltre se la superficie totale disponibile per nuovi impianti è calcolata a norma dell’articolo 63, paragrafo 1, lettera a), oppure a norma dell’articolo 63, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento.
2. Gli Stati membri possono fissare un termine per la presentazione delle raccomandazioni delle organizzazioni professionali o dei gruppi di produttori interessati di cui all’articolo 65 del regolamento (UE) n. 1308/2013, affinché tali raccomandazioni siano presentate con un margine di tempo sufficiente per essere esaminate prima che lo Stato membro interessato adotti la decisione di limitare la superficie totale disponibile per nuovi impianti di cui al paragrafo 1. Le raccomandazioni pervenute sono rese pubbliche.»;
2) all’articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli Stati membri che intendono applicare i criteri di priorità di cui al paragrafo 2, lettera b), punto ii), stabiliscono quali di questi criteri saranno applicati e se saranno applicati a livello nazionale o regionale. Essi possono inoltre decidere di ponderare l’importanza attribuita a ciascuno dei criteri di priorità scelti. Tali decisioni consentono agli Stati membri di stabilire una graduatoria delle singole domande a livello nazionale o regionale per la concessione del numero di ettari conformemente al paragrafo 2, lettera b), punto ii), sulla base dell’osservanza, in tali domande, dei criteri di priorità scelti.»;
3) all’articolo 6, paragrafo 3, il primo comma è così modificato:
a) è inserita la seguente lettera aa):
«aa) il criterio di priorità di cui
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