Commission Regulation (EC) No 1392/2001 of 9 July 2001 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EEC) No 3950/92 establishing an additional levy on milk and milk products

Published date10 July 2001
Subject MatterMilk products
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 187, 10 July 2001
EUR-Lex - 32001R1392 - IT 32001R1392

Regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Gazzetta ufficiale n. L 187 del 10/07/2001 pag. 0019 - 0028


Regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione

del 9 luglio 2001

recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 603/2001 della Commissione(2), in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

(1) Per tener conto delle nuove disposizioni del regolamento (CEE) n. 3950/92, così come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999(3), nonché dell'esperienza acquisita nel corso degli anni, è opportuno modificare e, se del caso, semplificare talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1255/98(5), nonché della decisione 93/673/CE della Commissione, del 10 dicembre 1993, che fissa la riduzione forfettaria degli anticipi relativi alle spese agricole in caso di inosservanza delle disposizioni concernenti la comunicazione del questionario annuale sull'applicazione del regime del prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario, istituito dal regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio(6). Nell'apportare tali modifiche è pertanto opportuno, per ragioni di chiarezza, procedere alla rifusione del citato regolamento integrandovi le disposizioni della decisione summenzionata.

(2) Le disposizioni del presente regolamento riguardano anzitutto gli elementi complementari occorrenti per il computo finale del prelievo a carico del produttore, indi le misure che garantiscono il pagamento del prelievo in tempo utile, ed infine le norme di controllo che consentono di verificare che il prelievo è stato correttamente riscosso.

(3) Occorre pertanto determinare le caratteristiche del latte considerate rappresentative e, più particolarmente, stabilire quale incidenza vada attribuita al tenore di materia grassa nel calcolo finale dei quantitativi consegnati. Tale calcolo si basa su un tenore di materia grassa di riferimento, che - così come il quantitativo di riferimento individuale al quale è associato - deve essere quello preso in considerazione al 31 marzo 2002. Disposizioni specifiche devono essere adottate se il quantitativo di riferimento "consegne" è stato aumentato oppure fissato mediante conversione di un quantitativo di riferimento "vendite dirette". L'esperienza acquisita mostra l'opportunità di stabilire con precisione le disposizioni applicabili nel caso che un produttore lattiero inizi la propria attività.

(4) È opportuno precisare che, in nessun caso, una correzione individuale verso il basso, basata sul tenore di materia grassa del latte consegnato, può esentare dal pagamento del prelievo un qualsiasi quantitativo che ecceda il quantitativo globale garantito in uno Stato membro.

(5) Onde garantire il corretto funzionamento del regime è indispensabile, da un lato, controllare l'esattezza dei dati comunicati dagli acquirenti o produttori nonché l'avvenuto pagamento, anteriormente al 1o settembre, degli importi dovuti a titolo del prelievo e, dall'altro, ripercuotere effettivamente il prelievo sui produttori responsabili del superamento dei quantitativi di riferimento nazionali. A tal fine sembra opportuno accentuare il ruolo degli Stati membri per quanto attiene alle misure di controllo e alle sanzioni che sono tenuti a predisporre per garantire la corretta riscossione del prelievo stesso. Occorre inoltre precisare il termine e il numero di controlli necessari per consentire la verifica, entro un termine preciso, del rispetto del regime da parte di tutti gli attori. Pertanto, sono necessarie delle sanzioni in caso di inosservanza di queste esigenze fondamentali.

(6) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3950/92, spetta alla Commissione decidere in base a quali criteri categorie prioritarie di produttori potranno beneficiare di un rimborso del prelievo, qualora lo Stato membro abbia preferito non procedere, nel proprio territorio, ad una riassegnazione totale dei quantitativi inutilizzati. Soltanto nel caso in cui tali criteri non possano venir pienamente applicati in uno Stato membro, quest'ultimo può essere autorizzato a fissare altri criteri, previa consultazione della Commissione.

(7) Il regolamento (CEE) n. 3950/92 conferisce all'acquirente la responsabilità principale di una corretta applicazione del regime. È quindi di fondamentale importanza che gli Stati membri riconoscano gli acquirenti che operano sul loro territorio e che siano previste disposizioni dettagliate in caso di inosservanza del regolamento da parte degli acquirenti.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Scopo e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 per quanto concerne il calcolo del prelievo, il relativo pagamento, le misure di controllo nonché le comunicazioni da parte degli Stati membri.

CAPO II

CALCOLO DEL PRELIEVO

Articolo 2

Definizioni e equivalenze

1. Per il calcolo del prelievo supplementare stabilito dal regolamento (CEE) n. 3950/92, per "quantitativi di latte o di equivalente latte commercializzati" in uno Stato membro, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo l, di detto regolamento, si intende qualunque quantitativo di latte o di equivalente latte che esca da una qualsiasi azienda situata nel territorio di tale Stato membro.

2. I quantitativi forniti da un produttore per essere trattati o trasformati in base a un contratto di lavorazione sono da considerarsi come consegne.

In caso di consegna di latte interamente o parzialmente scremato, il produttore deve dimostrare all'autorità competente che la materia grassa del latte è stata contabilizzata per stabilire la base dell'eventuale prelievo. In mancanza di tale prova, tali consegne vengono contabilizzate come latte intero ai fini del calcolo del prelievo.

3. Per la commercializzazione degli altri prodotti lattiero-caseari, gli Stati membri stabiliscono i quantitativi di latte utilizzati nella fabbricazione. A tal fine, le equivalenze da applicare sono:

a) 1 kg di crema = 0,263 kg di latte x % di materia grassa della crema, espressa in massa;

b) 1 kg di burro = 22,5 kg di latte;

c) per i formaggi e tutti gli altri prodotti lattiero-caseari, gli Stati membri possono determinare le equivalenze tenendo conto segnatamente del tenore di estratto secco e di materia grassa dei tipi di formaggi o di prodotti lattieri in questione, oppure fissare forfetariamente i quantitativi di equivalente latte, assumendo come base di calcolo il numero di vacche lattiere del produttore e una resa lattiera media per vacca che sia rappresentativa dell'allevamento.

Se il produttore è in grado di fornire all'autorità competente la prova relativa ai quantitativi effettivamente impiegati per la fabbricazione dei prodotti di cui trattasi, lo Stato membro utilizza tale prova in luogo delle equivalenze sopra indicate.

4. Il prezzo indicativo applicabile per...

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