| 29.4.2009 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 108/4 |
REGOLAMENTO (CE) N. 352/2009 DELLA COMMISSIONE
del 24 aprile 2009
relativo all'adozione di un metodo comune di determinazione e di valutazione dei rischi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
| (1) | A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2004/49/CE, la Commissione è tenuta ad adottare, su raccomandazione dell'Agenzia ferroviaria europea, una prima serie di metodi comuni di sicurezza riguardanti almeno la determinazione e valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera a). |
| (2) | L'agenzia ferroviaria europea ha emesso una raccomandazione sulla prima serie di metodi comuni di sicurezza (ERA-REC-02-2007-SAF) in data 6 dicembre 2007. |
| (3) | A norma della direttiva 2004/49/CE, per preservare un elevato livello di sicurezza e, se e quando necessario e ragionevolmente praticabile, per migliorarlo, è opportuno introdurre gradualmente i metodi comuni di sicurezza. |
| (4) | L'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2004/49/CE stabilisce che le imprese ferroviarie e i gestori delle infrastrutture istituiscano i propri sistemi di gestione della sicurezza per garantire che il sistema ferroviario riesca a raggiungere almeno gli obiettivi di sicurezza comuni (Common Safety Targets, CST). Ai sensi dell'allegato III, punto 2, lettera d), della direttiva 2004/49/CE, il sistema di gestione della sicurezza deve comprendere le procedure e i metodi per effettuare la determinazione dei rischi e mettere in atto misure di controllo dei rischi ogniqualvolta un cambiamento nelle condizioni di esercizio o l'impiego di nuovo materiale comporti nuovi rischi per l'infrastruttura o le operazioni. Il presente regolamento disciplina tale elemento basilare del sistema di gestione della sicurezza. |
| (5) | A seguito dell'applicazione della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (2), e dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2004/49/CE, occorre prestare particolare attenzione alla gestione dei rischi nei punti di interazione tra soggetti che concorrono all'applicazione del presente regolamento. |
| (6) | L'articolo 15 della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (3) stabilisce che gli Stati membri devono adottare tutte le misure opportune affinché i sottosistemi strutturali costitutivi del sistema ferroviario possano essere messi in servizio soltanto se progettati, costruiti ed installati in modo da soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza nel momento in cui sono inseriti nel sistema ferroviario. Gli Stati membri devono, in particolare, verificare la compatibilità tecnica di tali sottosistemi con il sistema ferroviario nel quale vengono integrati e l'inserimento di tali sottosistemi in condizioni di sicurezza in base al presente regolamento. |
| (7) | L'assenza di un'impostazione comune per la definizione e la dimostrazione dell'osservanza dei livelli e dei requisiti di sicurezza del sistema ferroviario si è rivelata un ostacolo per la liberalizzazione del mercato ferroviario. Nel passato, infatti, ciascuno Stato membro ha proceduto ad una propria valutazione prima di approvare interamente o parzialmente un sistema realizzato e dichiarato sicuro in altri Stati membri. |
| (8) | Per agevolare il riconoscimento reciproco dei sistemi tra gli Stati membri occorre armonizzare i metodi impiegati per individuare e gestire i rischi tra tutti i soggetti coinvolti nello sviluppo e nell'esercizio del sistema ferroviario e i metodi atti a dimostrare che i sistemi ferroviari esistenti all'interno del territorio comunitario sono conformi ai requisiti di sicurezza. In primo luogo è necessario armonizzare le procedure e i metodi relativi alla determinazione dei rischi e all'attuazione delle misure di controllo dei rischi da applicarsi ogniqualvolta un cambiamento nelle condizioni di esercizio o l'impiego di nuovo materiale comporti nuovi rischi per l'infrastruttura o per le operazioni, come previsto all'allegato III, punto 2, lettera d), della direttiva 2004/49/CE. |
| (9) | Se non vengono notificate norme nazionali per la determinazione della rilevanza delle modifiche, è opportuno che la persona incaricata di mettere in atto la modifica (di seguito «il proponente») valuti in primo luogo il potenziale impatto della modifica stessa sulla sicurezza del sistema ferroviario. Se la modifica proposta ha ripercussioni sulla sicurezza, il proponente deve valutare, previa consulenza tecnica, la rilevanza della modifica in base a una serie di criteri definiti a norma del presente regolamento. La valutazione deve portare a una delle tre conclusioni indicate di seguito. La modifica non è ritenuta rilevante e il proponente mette in atto la modifica applicando il proprio metodo di sicurezza. Oppure, la modifica è ritenuta rilevante e il proponente la mette in atto a norma del presente regolamento, senza l'intervento specifico dell'autorità preposta alla sicurezza. Oppure, la modifica è ritenuta rilevante ma sono in vigore disposizioni comunitarie che prevedono l'intervento specifico dell'autorità preposta alla sicurezza, ad esempio nel caso di una nuova autorizzazione per la messa in servizio di un veicolo, la revisione o l'aggiornamento del certificato di sicurezza di un'impresa ferroviaria o la revisione o l'aggiornamento dell'autorizzazione di sicurezza di un gestore dell'infrastruttura. |
| (10) | Qualora un sistema ferroviario in uso sia sottoposto a una modifica rilevante, è opportuno valutare la rilevanza di quest'ultima anche alla luce di tutte le modifiche connesse alla sicurezza che incidono sulla stessa parte del sistema a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento o, se posteriore, dalla data in cui è stato applicato per l'ultima volta il sistema di gestione dei rischi descritto nel presente regolamento. Tale valutazione è finalizzata a verificare se le modifiche in questione rappresentino globalmente una modifica rilevante che impone l'applicazione integrale del metodo comune di sicurezza per la determinazione e la valutazione dei rischi. |
| (11) | L'accettabilità dei rischi connessi a una modifica rilevante deve essere valutato applicando uno o più dei seguenti criteri di accettabilità dei rischi: applicazione di codici di buona pratica, comparazione con parti analoghe del sistema ferroviario, stima accurata dei rischi. Tutti i criteri sono stati utilizzati efficacemente in varie applicazioni ferroviarie, in altri modi di trasporto e in altri comparti. Il criterio della «stima accurata dei rischi» è applicato spesso nel caso di modifiche complesse e innovative. È opportuno che la scelta del criterio da applicare spetti al proponente. |
| (12) | In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato all'articolo 5 del trattato, il presente regolamento si limita a quanto necessario per raggiungere l'obiettivo di istituire un metodo comune di sicurezza per la determinazione e la valutazione dei rischi. Pertanto, quando viene applicato un codice di buona pratica che gode di un ampio riconoscimento, dev'essere possibile ridurre l'incidenza dovuta all'applicazione del metodo comune di sicurezza. Analogamente, quando esistono disposizioni comunitarie che impongono l'intervento specifico dell'autorità preposta alla sicurezza, deve essere consentito alla stessa di intervenire nelle vesti di organismo di valutazione indipendente al fine di evitare ripetizioni nei controlli e costi eccessivi per l'industria e di ridurre i tempi di commercializzazione. |
| (14) | Poiché attualmente si applicano impostazioni diverse per la valutazione della sicurezza, occorre prevedere un periodo transitorio al fine di lasciare agli operatori, se necessario, il tempo sufficiente per conoscere e applicare la nuova impostazione comune e per acquisire esperienza in merito. |
| (15) | Poiché un'impostazione ufficiale basata sul rischio rappresenta una relativa novità in alcuni Stati membri, il metodo comune di sicurezza per la determinazione e la valutazione dei rischi deve rimanere facoltativo fino al 1o luglio 2012 per quanto riguarda le modifiche di natura operativa od organizzativa. In tal modo l'Agenzia ferroviaria europea sarà in grado di offrire assistenza per tali applicazioni, ove possibile, proponendo eventualmente miglioramenti al presente metodo comune di sicurezza entro il 1o luglio 2012. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Finalità
1. Il presente regolamento istituisce un metodo comune di sicurezza per la determinazione e...