Commission Regulation (EC) No 162/2007 of 19 February 2007 amending Regulation (EC) No 2003/2003 of the European Parliament and of the Council relating to fertilisers for the purposes of adapting Annexes I and IV thereto to technical progress (Text with EEA relevance )

Published date20 February 2007
Subject MatterApproximation of laws,Technical barriers
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 51, 20 February 2007
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20.2.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 51/7

REGOLAMENTO (CE) N. 162/2007 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di adeguarne gli allegati I e IV al progresso tecnico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I, sezione E, del regolamento (CE) n. 2003/2003 elenca quei tipi di concimi minerali per l'apporto di microelementi che possono essere classificati come «Concimi CE» a norma dell'articolo 3 del regolamento medesimo. Detto elenco comprende una serie di concimi in cui il microelemento è legato chimicamente a un agente chelante. La tabella E.3.1 di tale allegato contiene un elenco degli agenti chelanti autorizzati.
(2) Le caratteristiche del tipo di concime in cui il microelemento chelato è il ferro consentono l'impiego di un unico agente chelante autorizzato oppure di una loro miscela, purché la frazione chelata possa essere quantificata con il metodo descritto dalla norma europea EN 13366 e i singoli agenti chelanti della miscela possano essere individuati e quantificati separatamente mediante la norma EN 13368.
(3) È opportuno aggiornare sotto tre profili le disposizioni relative ai concimi contenenti come microelemento il ferro sotto forma di ferro chelato. Ciò al fine di chiarire, in primo luogo, che perlomeno il 50 % del ferro solubile in acqua deve essere chelato dagli agenti chelanti autorizzati, in secondo luogo per precisare che l'agente chelante autorizzato può essere indicato nella denominazione del tipo di concime solo se chela almeno l'1 % del ferro solubile in acqua, in terzo luogo per generalizzare il riferimento alle norme europee in modo da consentire l'impiego di altre norme europee.
(4) Le denominazioni chimiche degli agenti chelanti autorizzati di cui all'allegato I, sezione E.3.1, del regolamento (CE) n. 2003/2003 servono a distinguere i diversi isomeri della stessa sostanza in forma descrittiva. Considerato che per queste sostanze esiste una serie di nomenclature diverse di cui la comunità scientifica fa comunemente uso, c'è il rischio di un errore di identificazione. Per garantire l'identificazione inequivocabile degli agenti chelanti, si devono indicare, per ciascuna voce dell'allegato in questione, i corrispondenti numeri CAS (Chemical Abstracts Service dell'American Chemical Society), che identificano in modo univoco i diversi isomeri degli agenti chelanti. È quindi opportuno sopprimere tre isomeri di agenti chelanti che non possono essere identificati in modo inequivocabile mediante un numero CAS.
(5) Inoltre si deve utilizzare una nomenclatura più coerente per gli agenti chelanti e precisare ulteriormente che gli agenti chelanti autorizzati devono essere conformi anche alle altre norme comunitarie.
(6) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 2003/2003 descrive nel dettaglio i metodi di analisi da utilizzare per misurare il titolo degli elementi nutritivi dei concimi CE. Occorre mettere a punto tali descrizioni in modo da avere valori di analisi corretti.
(7) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 2003/2003.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 2003/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

2. L'allegato IV del regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2007.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1) GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato come segue.

1) La tabella E.1.4 è sostituita dalla seguente: «E.1.4. Ferro
N. Denominazione del tipo Modo di preparazione e componenti essenziali Titolo minimo in elementi nutritivi (percentuale del peso) Indicazioni relative all'espressione degli elementi nutritivi Altre prescrizioni Altre indicazioni relative alla denominazione del tipo Elementi nutritivi il cui titolo deve essere dichiarato Forme e solubilità degli elementi nutritivi Altri criteri
1 2 3 4 5 6
4a Sale di ferro Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale un sale minerale di ferro 12 % Fe solubile in acqua La denominazione deve contenere il nome dell'anione caratteristico del minerale Ferro (Fe) solubile in acqua
4b Chelato di ferro Prodotto solubile in acqua ottenuto per reazione chimica del ferro con uno o più degli agenti chelanti elencati nell'allegato I, sezione E.3 5 % ferro solubile in acqua, la cui frazione chelata è pari almeno all'80 %, e di cui almeno il 50 % è chelato dallo o dagli agenti chelanti dichiarati Nome di ciascuno degli agenti chelanti di cui all'elenco dell'allegato I, sezione E.3.1, che chela almeno l'1 % del ferro solubile in acqua Ferro (Fe) solubile in acqua Ferro (Fe) chelato da ciascun agente chelante dichiarato nella denominazione del tipo e che può essere individuato e quantificato mediante una norma europea
4c Soluzione di concime a base di ferro Prodotto ottenuto per dissoluzione in acqua di concimi del tipo 4a e/o di un concime del tipo 4b 2 % Fe solubile in acqua La denominazione deve contenere:
1) i nomi degli anioni caratteristici del minerale;
2) il nome di qualsiasi agente chelante presente che chela almeno l'1 % del ferro (Fe) solubile in acqua
Ferro (Fe) solubile in acqua Ferro chelato (Fe) eventualmente presente Ferro (Fe) chelato da ciascun agente chelante dichiarato nella denominazione del tipo e che può essere individuato e quantificato mediante una norma europea»
2) La sezione E.3 è sostituita dalla seguente: «E.3. Elenco degli agenti organici chelanti e complessanti autorizzati per i microelementi: Le sostanze che seguono sono autorizzate purché il relativo microelemento chelato risponda ai requisiti della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (1). E.3.1. Agenti chelanti (2) Acidi o sali di sodio, potassio o ammonio di:
Numero CAS dell'acido (3)
Acido etilendiamminotetraacetico EDTA C10H16O8N2 60-00-4
Acido idrossi-2-etilendiamminotriacetico HEEDTA C10H18O7N2 150-39-0
Acido dietilentriamminopentaacetico DTPA C14H23O10N3 67-43-6
Acido etilendiammino-N,N′-di (orto-idrossifenilacetico) [o,o] EDDHA C18H20O6N2 1170-02-1
Acido etilendiammino-N-(orto-idrossifenilacetico)N′-(para-idrossifenilacetico) [o,p] EDDHA C18H20O6N2 475475-49-1
Acido etilendiammino-N,N′-di (orto-idrossi-metilfenilacetico) [o,o] EDDHMA C20H24O6N2 641632-90-8
Acido etilendiammino-N-(orto-idrossi-metilfenilacetico)N′-(para-idrossi-metilfenilacetico) [o,p] EDDHMA C20H24O6N2 641633-41-2
Acido etilendiammino-N,N′-di (5-carbossi-2-idrossifenilacetico) EDDCHA C20H20O10N2 85120-53-2
Acido etilendiammino-N,N′-di (2-idrossi-5-sulfofenil-acetico) e suoi prodotti di compensazione EDDHSA C18H20O12N2S2 + n*(C12H14O8N2S) 57368-07-7 e 642045-40-7
E.3.2. Agenti complessanti: Elenco ancora da redigere.

(1) GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

(2) Gli agenti chelanti devono essere individuati e quantificati mediante le norme europee ad essi applicabili.

(3) Solo a titolo informativo.»


ALLEGATO II

L'allegato IV, sezione B, del regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato come segue:

1) La parte «Metodi 2» è modificata come segue:
a) la voce «Metodo 2.1» è modificata come segue:
i) i punti da 4.2 a 4.7 sono sostituiti dai seguenti:
«4.2. Acido solforico: 0,05 mol/l
per la variante a
4.3. Soluzione di idrossido di sodio o di potassio, esente da carbonati: 0,1 mol/l
4.4. Acido solforico: 0,1 mol/l
per la variante b (cfr. nota 2)
4.5. Soluzione di idrossido di sodio o di potassio, esente da carbonati: 0,2 mol/l
4.6. Acido solforico: 0,25 mol/l
per la variante c (cfr. nota 2)»
4.7. Soluzione di idrossido di sodio o di potassio, esente da carbonati: 0,5 mol/l
ii) al punto 9, tabella 1, variante a, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «Acido solforico 0,05 mol/l nella beuta di raccolta del distillato: 50 ml.»;
iii) al punto 9, tabella 1, variante b, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «Acido solforico 0,1 mol/l nella beuta di raccolta del distillato: 50 ml.»;
iv) al punto 9, tabella 1, variante c, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «Acido solforico 0,25 mol/l nella beuta di raccolta del distillato: 35 ml.»;
b) alla voce «metodo 2.2.1», il punto 4.2 è sostituito dal seguente:
«4.2. Acido solforico: 0,05 mol/l»;
c) la voce «Metodo 2.2.2» è modificata come segue:
i) i punti da 4.2 a 4.7 sono sostituiti dai seguenti:
...

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