Commission Regulation (EC) No 1275/2007 of 29 October 2007 amending Annex IX to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies (Text with EEA relevance)

Published date30 October 2007
Subject MatterVeterinary legislation,Approximation of laws,public health,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 284, 30 October 2007
L_2007284IT.01000801.xml
30.10.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 284/8

REGOLAMENTO (CE) N. 1275/2007 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2007

che modifica l'allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 23,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali. Esso si applica alla produzione e all'immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti di origine animale.
(2) L'allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001 fissa le norme per l'importazione nella Comunità di animali vivi, embrioni, ovuli e prodotti di origine animale. La rimozione del materiale specifico a rischio dai prodotti destinati ad alimenti e mangimi rappresenta da sola la misura più importante a tutela della salute pubblica.
(3) L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce che la qualifica sanitaria degli Stati membri, dei paesi terzi o di loro regioni in relazione all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) debba essere determinata mediante la classificazione in tre categorie: rischio trascurabile di BSE, rischio controllato di BSE e rischio indeterminato di BSE. Il citato articolo 5 prevede anche che la classificazione comunitaria dei paesi sia riesaminata in seguito all'istituzione, da parte dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE), di una procedura di classificazione dei paesi per categorie.
(4) In attesa dell'adozione di una decisione relativa alla qualifica sanitaria degli Stati membri e dei paesi terzi in relazione alla BSE, il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce misure transitorie da applicare fino al 1o luglio 2007. A norma delle misure transitorie sulla BSE, le restrizioni alle importazioni nella Comunità da paesi terzi con un rischio di BSE si applicavano ai prodotti a base di carne di cui alla definizione contenuta nella direttiva 77/99/CEE del Consiglio (2), che comprendeva gli intestini trattati (involucri di origine animale). È stata inoltre introdotta la possibilità di scambi triangolari, che ha consentito ai paesi terzi con un rischio di BSE di esportare gli intestini trattati provenienti da paesi nei quali la BSE era ritenuta altamente improbabile.
(5) Il 25 giugno 2007 il regolamento (CE) n. 999/2001 è stato modificato dal regolamento (CE) n. 722/2007 della Commissione (3). Il regolamento (CE) n. 999/2001, così modificato, ha introdotto un sistema comunitario di classificazione dei paesi in base al rischio di BSE conforme a quello dell'UIE. Esso ha comportato non solo l'inserimento di tutti i paesi in una delle tre categorie, rischio di BSE trascurabile, rischio di BSE controllato e rischio di BSE indeterminato, ma anche l'introduzione di norme applicabili agli scambi in base alle singole categorie di rischio.
(6) Le norme sulle importazioni previste dal nuovo sistema di classificazione fanno riferimento ai prodotti a base di carne di cui alla definizione contenuta nel regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (4), definizione che esclude gli intestini trattati. In linea con le condizioni applicabili anteriormente al 1o luglio 2007 e per garantire lo stesso livello di protezione dei consumatori, occorre includere gli intestini trattati nell'elenco di cui al regolamento (CE) n. 999/2001 dei prodotti soggetti alle norme sulle importazioni in materia di
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