Commission Regulation (EC) No 801/2003 of 8 May 2003 fixing the export refunds on rice and broken rice and suspending the issue of export licences
Published date | 09 May 2003 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 115, 09 May 2003 |
Regolamento (CE) n. 801/2003 della Commissione, dell'8 maggio 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione
Gazzetta ufficiale n. L 115 del 09/05/2003 pag. 0049 - 0051
Regolamento (CE) n. 801/2003 della Commissione
dell'8 maggio 2003
che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 15,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
(2) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 3072/95, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale. In conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.
(3) Il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione(3) ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima.
(4) Esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 5700 t di riso verso determinate...
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