Commission Regulation (EC) No 253/2006 of 14 February 2006 amending Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards rapid tests and measures for the eradication of TSEs in ovine and caprine animals (Text with EEA relevance)

Published date15 February 2006
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 44, 15 February 2006
L_2006044IT.01000901.xml
15.2.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 44/9

REGOLAMENTO (CE) N. 253/2006 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i test diagnostici rapidi e le misure di eradicazione delle TSE negli ovini e nei caprini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 reca disposizioni per l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) una volta che sia stata confermata la presenza di TSE in un gregge di ovini o caprini e contiene un elenco dei test diagnostici rapidi approvati per il controllo delle TSE.
(2) A norma del regolamento (CE) n. 999/2001 modificato dal regolamento (CE) n. 260/2003 della Commissione (2), dal 1o ottobre 2003 si applicano determinate misure una volta che sia stata confermata la presenza di una TSE in greggi di ovini o caprini. All'epoca negli ovini e nei caprini non era possibile individuare in modo routinario due tipi di TSE potenzialmente presenti in tali animali, ovvero lo scrapie e l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE). Furono pertanto introdotte misure rigorose considerato che ogni caso di TSE negli ovini e nei caprini avrebbe potuto essere un caso di BSE.
(3) A norma del regolamento (CE) n. 999/2001 modificato dal regolamento (CE) n. 36/2005 della Commissione (3), dal mese di gennaio del 2005 per tutti i casi confermati di TSE negli ovini e nei caprini è obbligatoria l'effettuazione di un test di differenziazione. I primi risultati, conseguenti al rafforzamento della sorveglianza negli ovini e nei caprini nel 2005 secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 999/2001 modificato dal regolamento (CE) n. 214/2005 della Commissione (4), indicano che finora in tutti i casi positivi di TSE si possa escludere la BSE. Le misure finalizzate all'eradicazione delle TSE negli ovini e nei caprini saranno riesaminate nel quadro del piano per le TSE. Il dibattito su tale tema non sarà concluso tuttavia prima della fine del 2005.
(4) Per evitare che diventino applicabili misure più rigorose di eradicazione delle TSE negli ovini benché sia in corso un dibattito sul loro possibile riesame, è opportuno prorogare la validità delle misure transitorie in materia di ripopolamento di greggi abbattute per la TSE, misure che per ora si applicano fino al 1o gennaio 2006.
(5) Nella relazione del 2 settembre 2005 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha raccomandato l'approvazione di un nuovo test diagnostico rapido post mortem per la BSE. Tale test dovrebbe essere incluso nell'elenco dei test diagnostici rapidi per la sorveglianza della BSE.
(6) Non è stata finora conclusa alcuna valutazione formale dei test destinati specificamente agli ovini e ai caprini. In attesa di tale valutazione, cinque test diagnostici rapidi, attualmente elencati nell'allegato X del regolamento (CE) n. 999/2001, sono stati provvisoriamente approvati per il programma di sorveglianza negli ovini e nei caprini in base ai dati forniti dai produttori dei test.
(7) Nelle relazioni del 17 maggio e del 26 settembre 2005 concernenti la valutazione dei test diagnostici rapidi post mortem per gli ovini e i caprini, l'EFSA ha raccomandato l'approvazione di otto nuovi test diagnostici rapidi post mortem, tra cui i cinque già approvati provvisoriamente. Tali test dovrebbero essere inclusi nell'elenco dei test diagnostici rapidi per la sorveglianza delle TSE negli ovini e nei caprini.
(8) I test diagnostici rapidi e i protocolli di prova possono essere modificati soltanto previa approvazione da parte del laboratorio comunitario di riferimento per le TSE. Il laboratorio ha approvato le modifiche del test diagnostico rapido post mortem per la BSE denominato «Inpro CDI». Il laboratorio ha anche accettato la modifica della denominazione del test in «Beckman Coulter InPro CDI kit».
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