Commission Regulation (EC) No 101/2009 of 3 February 2009 amending Regulation (EC) No 1800/2004 as regards the terms of the authorisation of the feed additive Cycostat 66G (Text with EEA relevance)

Published date04 February 2009
Subject MatterApproximation of laws,Animal feedingstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 34, 04 February 2009
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4.2.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 34/5

REGOLAMENTO (CE) N. 101/2009 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1800/2004 per quanto riguarda i termini dell'autorizzazione dell'additivo per mangimi Cycostat 66G

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) L'additivo cloridrato di robenidina 66 g/kg (Cycostat 66G), di seguito «Cycostat 66G», legato al titolare dell'autorizzazione Alpharma (Belgium) BVBA e appartenente al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicamentose, è stato autorizzato a determinate condizioni a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). Il regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione (3) ha autorizzato l'impiego di tale additivo per un periodo di dieci anni nei polli da ingrasso, nei tacchini e nei conigli da ingrasso. L'additivo è stato notificato quale prodotto esistente a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Dato che sono state presentate tutte le informazioni richieste in base a tale disposizione, l'additivo è stato inserito nel registro comunitario degli additivi per mangimi.
(2) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede la possibilità di modificare l'autorizzazione di un additivo in seguito a una domanda del titolare dell'autorizzazione e a un parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»). L'Alpharma (Belgium) BVBA, titolare dell'autorizzazione del Cycostat 66G, ha presentato una domanda con la quale propone di modificare le condizioni dell'autorizzazione per i polli da ingrasso e per i tacchini mediante l'introduzione di un limite massimo di residui (LMR) e la modifica del periodo di sospensione conformemente alla valutazione dell'Autorità. Ha contemporaneamente presentato tutti i dati a sostegno di tale richiesta.
(3) Nel parere adottato il 16 settembre 2008 (4), l'Autorità ha concluso che, in base a considerazioni di sicurezza, non fosse necessario fissare un periodo di sospensione per i polli da ingrasso, né di conseguenza LMR. Ha formulato analoghe conclusioni per quanto concerne i tacchini. Tuttavia, nel caso in cui siano previsti LMR, ha proposto alcuni valori. Ha proposto inoltre di mantenere il periodo di sospensione di cinque giorni per evitare retrogusti nei tessuti commestibili del pollame trattato con il Cycostat 66G.
(4) Per garantire un elevato livello di
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