Commission Regulation (EC) No 69/2004 of 15 January 2004 authorising derogations from certain provisions of Council Directive 1999/105/EC in respect of the marketing of forest reproductive material derived from certain basic material
Published date | 16 January 2004 |
Subject Matter | silvicoltura,ravvicinamento delle legislazioni,sementi e piante,produits forestiers,rapprochement des législations,semences et plants |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 10, 16 gennaio 2004,Journal officiel de l’Union européenne, L 10, 16 janvier 2004 |
Regolamento (CE) n. 69/2004 della Commissione, del 15 gennaio 2004, che autorizza deroghe a talune disposizioni della direttiva 1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda la commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione provenienti da taluni materiali di base
Gazzetta ufficiale n. L 010 del 16/01/2004 pag. 0016 - 0017
Regolamento (CE) n. 69/2004 della Commissione
del 15 gennaio 2004
che autorizza deroghe a talune disposizioni della direttiva 1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda la commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione provenienti da taluni materiali di base
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione(1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 1999/105/CE stabilisce che i materiali forestali di moltiplicazione destinati alla commercializzazione debbano provenire da materiali di base che soddisfano i requisiti di cui agli allegati della medesima direttiva.
(2) I materiali forestali di moltiplicazione provenienti da materiali di base ammessi possono essere commercializzati in diverse categorie, tra cui la categoria "qualificati".
(3) Taluni materiali di base di una specie precedentemente non disciplinata dalla direttiva 66/404/CEE del Consiglio(2) che producono materiali forestali di moltiplicazione i quali non soddisfano tutti i requisiti della direttiva 1999/105/CE, non li possono soddisfare entro un termine ragionevole a causa del lungo ciclo di vita.
(4) Per evitare la penuria di materiali di base destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione, è pertanto necessario autorizzare deroghe limitate nel tempo e subordinate a condizioni specifiche.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Il presente regolamento si applica ai materiali di base di Pinus pinaster Ait. che soddisfano i requisiti della direttiva 1999/105/CE, ad eccezione del punto 1, lettera c), dell'allegato IV della medesima direttiva.
2. Per i materiali di moltiplicazione provenienti da...
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