Commission Regulation (EC) No 1851/2003 of 17 October 2003 amending Council Regulation (EEC) No 574/72 laying down the procedure for implementing Regulation (EEC) No 1408/71 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community

Published date22 October 2003
Subject MatterFree movement of workers,Social security for migrant workers,Social provisions
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 271, 22 October 2003
EUR-Lex - 32003R1851 - IT 32003R1851

Regolamento (CE) n. 1851/2003 della Commissione, del 17 ottobre 2003, recante modifica del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 271 del 22/10/2003 pag. 0003 - 0012


Regolamento (CE) n. 1851/2003 della Commissione

del 17 ottobre 2003

recante modifica del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 410/2002 della Commissione(2), e in particolare l'articolo 122,

considerando quanto segue:

(1) Alcuni Stati membri o le loro autorità competenti hanno richiesto modifiche dell'allegato al regolamento (CEE) n. 574/72, conformemente alla procedura da esso prevista.

(2) Le modifiche proposte derivano da decisioni adottate dagli Stati membri interessati o dalle rispettive autorità competenti che designano le autorità responsabili per l'attuazione della legislazione di sicurezza sociale in conformità con il diritto comunitario.

(3) È stato ottenuto il parere unanime della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati da 1 a 4 e gli allegati 6, 9 e 10 al regolamento (CEE) n. 574/72 sono modificati secondo quanto previsto nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2003.

Per la Commissione

Anna Diamantopoulou

Membro della Commissione

(1) GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1.

(2) GU L 62 del 5.3.2002, pag. 17.

ALLEGATO

1. L'allegato 1 è modificato come segue:

a) La sezione "B. DANIMARCA" è modificata come segue:

i) Il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2. Beskæftigelsesministeriet (ministero dell'Occupazione), København."

ii) Il punto 3 è sostituito dal seguente:

"3. Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ministero degli Affari interni e della salute), København."

b) La sezione "C. GERMANIA" è sostituita dalla seguente:

"Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung (ministero federale della Salute e della sicurezza sociale), Bonn."

c) La sezione "G. IRLANDA" è sostituita dalla seguente:

"G. IRLANDA

1. Minister for Social and Family Affairs (ministero degli Affari sociali e delle questioni relative alla famiglia), Dublino.

2. Minister for Health and Children (ministero della Sanità e dell'infanzia), Dublino."

d) La sezione "H. ITALIA" è sostituita dalla seguente:

"1. Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Roma.

2. Ministero della Salute, Roma.

3. Ministero della Giustizia, Roma.

4. Ministero dell'Economia e delle finanze, Roma"

e) La sezione "O. REGNO UNITO" è modificata come segue:

i) Il punto 1 è sostituito dal seguente:

"1. Secretary of State for Work and Pensions (ministro del Lavoro e delle pensioni), Londra."

ii) Il punto 4 è sostituito dal seguente:

"4. Department for Social Development (ministero dello Sviluppo sociale), Belfast;

Department of Health, Social Services and Public Safety (ministero della Salute, dei servizi sociali e della sicurezza pubblica), Belfast."

2. L'allegato 2 è modificato come segue:

a) La sezione "B. DANIMARCA" è modificata come segue:

i) La lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) Malattia e maternità:

i) Prestazioni in natura:

1) In generale:

La competente amtskommune (amministrazione distrettuale). A Copenaghen: Borgerrepræsentationen (autorità municipale). A Frederiksberg: Kommunalbestyrelsen (autorità locale). Per le cure ospedaliere a Copenaghen o a Frederiksberg: Hovedstadens Sygehusfællesskab (associazione degli istituti ospedalieri).

2) Per i richiedenti e titolari di pensioni e i loro familiari residenti in un altro Stato membro, vedi le disposizioni del titolo III, capitolo 1, sezioni 4 e 5 del regolamento e gli articoli da 28 a 30 del regolamento di attuazione:

Den Sociale Sikringsstyrelse (amministrazione della sicurezza sociale), Copenaghen.

ii) Prestazioni in denaro:

amministrazione del comune nel quale risiede il beneficiario."

ii) La lettera b), punto ii), è sostituita dalla seguente:

"ii) Prestazioni di riabilitazione:

amministrazione del comune nel quale risiede il beneficiario."

iii) La lettera d), punto ii), è sostituita dalla seguente:

"ii) Sussidi giornalieri:

amministrazione del comune nel quale risiede il beneficiario."

iv) Le lettere e), f) e g), sono sostituite dalle seguenti:

"e) Assegni in caso di decesso:

i) Assicurati residenti in Danimarca:

amministrazione del comune nel quale risiede il beneficiario. A Copenaghen: Borgerrepræsentationen (amministrazione municipale);

ii) beneficiari residenti in un altro Stato membro (cfr. titolo III, capitolo 5, del regolamento e articoli 78 e 79 del regolamento d'attuazione):

Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ministero degli Affari interni e della salute), Copenaghen.

f) Disoccupazione:

Arbejdsdirektoratet (Direzione del lavoro) Copenaghen.

g) Prestazioni familiari (assegni familiari):

amministrazione del comune nel quale risiede il beneficiario."

b) La sezione "C. GERMANIA" è modificata come segue:

i) Il punto 2, lettera a), punto i), settimo trattino, è sostituito dal seguente:

"- Se l'interessato risiede in Grecia o è un cittadino greco residente nel territorio di uno Stato non membro:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Ufficio regionale di assicurazione del Baden-Württemberg), Karlsruhe."

ii) Il punto 2, lettera a), punto iii), è sostituito dal seguente:

"iii) Se un contributo è stato versato all'assicurazione pensioni dei lavoratori delle miniere:

Bundesknappschaft (Fondo assicurativo federale per i minatori), Bochum."

iii) Il punto 2, lettera b), punto i), settimo trattino, è sostituito dal seguente:

"- Se l'ultimo contributo in virtù della legislazione di un altro Stato...

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