Commission Regulation (EC) No 1851/2003 of 17 October 2003 amending Council Regulation (EEC) No 574/72 laying down the procedure for implementing Regulation (EEC) No 1408/71 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community
Published date | 22 October 2003 |
Subject Matter | Free movement of workers,Social security for migrant workers,Social provisions |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 271, 22 October 2003 |
Regolamento (CE) n. 1851/2003 della Commissione, del 17 ottobre 2003, recante modifica del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 271 del 22/10/2003 pag. 0003 - 0012
Regolamento (CE) n. 1851/2003 della Commissione
del 17 ottobre 2003
recante modifica del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 410/2002 della Commissione(2), e in particolare l'articolo 122,
considerando quanto segue:
(1) Alcuni Stati membri o le loro autorità competenti hanno richiesto modifiche dell'allegato al regolamento (CEE) n. 574/72, conformemente alla procedura da esso prevista.
(2) Le modifiche proposte derivano da decisioni adottate dagli Stati membri interessati o dalle rispettive autorità competenti che designano le autorità responsabili per l'attuazione della legislazione di sicurezza sociale in conformità con il diritto comunitario.
(3) È stato ottenuto il parere unanime della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati da 1 a 4 e gli allegati 6, 9 e 10 al regolamento (CEE) n. 574/72 sono modificati secondo quanto previsto nell'allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2003.
Per la Commissione
Anna Diamantopoulou
Membro della Commissione
(1) GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1.
(2) GU L 62 del 5.3.2002, pag. 17.
ALLEGATO
1. L'allegato 1 è modificato come segue:
a) La sezione "B. DANIMARCA" è modificata come segue:
i) Il punto 2 è sostituito dal seguente:
"2. Beskæftigelsesministeriet (ministero dell'Occupazione), København."
ii) Il punto 3 è sostituito dal seguente:
"3. Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ministero degli Affari interni e della salute), København."
b) La sezione "C. GERMANIA" è sostituita dalla seguente:
"Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung (ministero federale della Salute e della sicurezza sociale), Bonn."
c) La sezione "G. IRLANDA" è sostituita dalla seguente:
"G. IRLANDA
1. Minister for Social and Family Affairs (ministero degli Affari sociali e delle questioni relative alla famiglia), Dublino.
2. Minister for Health and Children (ministero della Sanità e dell'infanzia), Dublino."
d) La sezione "H. ITALIA" è sostituita dalla seguente:
"1. Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Roma.
2. Ministero della Salute, Roma.
3. Ministero della Giustizia, Roma.
4. Ministero dell'Economia e delle finanze, Roma"
e) La sezione "O. REGNO UNITO" è modificata come segue:
i) Il punto 1 è sostituito dal seguente:
"1. Secretary of State for Work and Pensions (ministro del Lavoro e delle pensioni), Londra."
ii) Il punto 4 è sostituito dal seguente:
"4. Department for Social Development (ministero dello Sviluppo sociale), Belfast;
Department of Health, Social Services and Public Safety (ministero della Salute, dei servizi sociali e della sicurezza pubblica), Belfast."
2. L'allegato 2 è modificato come segue:
a) La sezione "B. DANIMARCA" è modificata come segue:
i) La lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) Malattia e maternità:
i) Prestazioni in natura:
1) In generale:
La competente amtskommune (amministrazione distrettuale). A Copenaghen: Borgerrepræsentationen (autorità municipale). A Frederiksberg: Kommunalbestyrelsen (autorità locale). Per le cure ospedaliere a Copenaghen o a Frederiksberg: Hovedstadens Sygehusfællesskab (associazione degli istituti ospedalieri).
2) Per i richiedenti e titolari di pensioni e i loro familiari residenti in un altro Stato membro, vedi le disposizioni del titolo III, capitolo 1, sezioni 4 e 5 del regolamento e gli articoli da 28 a 30 del regolamento di attuazione:
Den Sociale Sikringsstyrelse (amministrazione della sicurezza sociale), Copenaghen.
ii) Prestazioni in denaro:
amministrazione del comune nel quale risiede il beneficiario."
ii) La lettera b), punto ii), è sostituita dalla seguente:
"ii) Prestazioni di riabilitazione:
amministrazione del comune nel quale risiede il beneficiario."
iii) La lettera d), punto ii), è sostituita dalla seguente:
"ii) Sussidi giornalieri:
amministrazione del comune nel quale risiede il beneficiario."
iv) Le lettere e), f) e g), sono sostituite dalle seguenti:
"e) Assegni in caso di decesso:
i) Assicurati residenti in Danimarca:
amministrazione del comune nel quale risiede il beneficiario. A Copenaghen: Borgerrepræsentationen (amministrazione municipale);
ii) beneficiari residenti in un altro Stato membro (cfr. titolo III, capitolo 5, del regolamento e articoli 78 e 79 del regolamento d'attuazione):
Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ministero degli Affari interni e della salute), Copenaghen.
f) Disoccupazione:
Arbejdsdirektoratet (Direzione del lavoro) Copenaghen.
g) Prestazioni familiari (assegni familiari):
amministrazione del comune nel quale risiede il beneficiario."
b) La sezione "C. GERMANIA" è modificata come segue:
i) Il punto 2, lettera a), punto i), settimo trattino, è sostituito dal seguente:
"- Se l'interessato risiede in Grecia o è un cittadino greco residente nel territorio di uno Stato non membro:
Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Ufficio regionale di assicurazione del Baden-Württemberg), Karlsruhe."
ii) Il punto 2, lettera a), punto iii), è sostituito dal seguente:
"iii) Se un contributo è stato versato all'assicurazione pensioni dei lavoratori delle miniere:
Bundesknappschaft (Fondo assicurativo federale per i minatori), Bochum."
iii) Il punto 2, lettera b), punto i), settimo trattino, è sostituito dal seguente:
"- Se l'ultimo contributo in virtù della legislazione di un altro Stato...
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