Commission Regulation (EC) No 3111/93 of 10 November 1993 establishing the lists of quality liqueur wines produced in specified regions referred to in Articles 3 and 12 of Regulation (EEC) No 4252/88

Published date11 November 1993
Subject MatterWine
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 278, 11 November 1993
EUR-Lex - 31993R3111 - IT 31993R3111

Regolamento (CE) n. 3111/93 della Commissione, del 10 novembre 1993, che stabilisce gli elenchi dei vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate di cui agli articoli 3 e 12 del regolamento (CEE) n. 4252/88

Gazzetta ufficiale n. L 278 del 11/11/1993 pag. 0048 - 0051
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 53 pag. 0166
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 53 pag. 0166


REGOLAMENTO (CE) N. 3111/93 DELLA COMMISSIONE del 10 novembre 1993 che stabilisce gli elenchi dei vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate di cui agli articoli 3 e 12 del regolamento (CEE) n. 4252/88

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4252/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativo all'elaborazione e alla commercializzazione dei vini liquorosi prodotti nella Comunità (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1568/93 (2), in particolare l'articolo 22, secondo comma,

considerando che, in applicazione degli articoli 3 e 12 del regolamento (CEE) n. 4252/88, è opportuno compilare gli elenchi dei vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate (v.l.q.p.r.d.) per i quali sono ammesse specifiche norme di elaborazione in base alle informazioni fornite dagli Stati membri; che per una più agevole identificazione dei prodotti e per facilitare gli scambi intracomunitari è opportuno fare riferimento alla designazione dei prodotti stabilita dalla normativa comunitaria o, se necessario, nazionale; che l'utilizzazione di tale riferimento lascia tuttavia impregiudicata l'eventuale ulteriore adozione di norme di presentazione e designazione dei vini liquorosi da parte della Comunità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli elenchi dei v.l.q.p.r.d. di cui agli articoli 3 e 12 del regolamento (CEE) n. 4252/88 figurano in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT