Commission Regulation (EC) No 3111/93 of 10 November 1993 establishing the lists of quality liqueur wines produced in specified regions referred to in Articles 3 and 12 of Regulation (EEC) No 4252/88
Published date | 11 November 1993 |
Subject Matter | Wine |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 278, 11 November 1993 |
Regolamento (CE) n. 3111/93 della Commissione, del 10 novembre 1993, che stabilisce gli elenchi dei vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate di cui agli articoli 3 e 12 del regolamento (CEE) n. 4252/88
Gazzetta ufficiale n. L 278 del 11/11/1993 pag. 0048 - 0051
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 53 pag. 0166
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 53 pag. 0166
REGOLAMENTO (CE) N. 3111/93 DELLA COMMISSIONE del 10 novembre 1993 che stabilisce gli elenchi dei vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate di cui agli articoli 3 e 12 del regolamento (CEE) n. 4252/88
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 4252/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativo all'elaborazione e alla commercializzazione dei vini liquorosi prodotti nella Comunità (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1568/93 (2), in particolare l'articolo 22, secondo comma,
considerando che, in applicazione degli articoli 3 e 12 del regolamento (CEE) n. 4252/88, è opportuno compilare gli elenchi dei vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate (v.l.q.p.r.d.) per i quali sono ammesse specifiche norme di elaborazione in base alle informazioni fornite dagli Stati membri; che per una più agevole identificazione dei prodotti e per facilitare gli scambi intracomunitari è opportuno fare riferimento alla designazione dei prodotti stabilita dalla normativa comunitaria o, se necessario, nazionale; che l'utilizzazione di tale riferimento lascia tuttavia impregiudicata l'eventuale ulteriore adozione di norme di presentazione e designazione dei vini liquorosi da parte della Comunità;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei vini,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli elenchi dei v.l.q.p.r.d. di cui agli articoli 3 e 12 del regolamento (CEE) n. 4252/88 figurano in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 1993.
Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della...
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