Commission Regulation (EC) No 1335/2005 of 12 August 2005 amending Regulation (EC) No 2076/2002 and Decisions 2002/928/EC, 2004/129/EC, 2004/140/EC, 2004/247/EC and 2005/303/EC as regards the time period referred to in Article 8(2) of Council Directive 91/414/EEC and the continued use of certain substances not included in its Annex I (Text with EEA relevance)

Published date13 August 2005
Subject MatterApproximation of laws,Plant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 211, 13 August 2005
L_2005211IT.01000601.xml
13.8.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 211/6

REGOLAMENTO (CE) n. 1335/2005 DELLA COMMISSIONE

del 12 agosto 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 2076/2002 e le decisioni 2002/928/CE, 2004/129/CE, 2004/140/CE, 2004/247/CE e 2005/303/CE per quanto riguarda il periodo di tempo di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e il mantenimento dell’impiego di alcune sostanze non iscritte nell’allegato I della suddetta direttiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, terzo e quarto comma,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE prevede che uno Stato membro possa, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, a meno che non sia stato deciso di non iscrivere la sostanza interessata nell’allegato I.
(2) I regolamenti della Commissione (CEE) n. 3600/92 (2) e (CE) n. 451/2000 (3) stabiliscono le modalità attuative della prima e della seconda fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della suddetta direttiva. Tale programma è attualmente in corso, ma non è ancora stato possibile giungere ad una decisione in merito ad alcune sostanze attive.
(3) Per quanto riguarda le 90 sostanze attive contemplate dalla prima fase del summenzionato programma di lavoro, 67 sono state oggetto di una direttiva o di una decisione. Ciò significa che 23 sostanze attive sono ancora allo studio. Per quanto riguarda le 53 sostanze attive contemplate dalla seconda fase del summenzionato programma di lavoro, una è stata oggetto di una decisione. Ciò significa che 52 sostanze attive sono ancora allo studio. Per la prima fase del programma di lavoro, la Commissione ha predisposto la revisione inter pares, in seguito alla presentazione, da parte dello Stato membro relatore, del progetto di relazione sulla valutazione. Questo ciclo di valutazioni inter pares è stato nel frattempo portato a termine e attualmente si stanno elaborando decisioni o direttive sulle ultime sostanze. Per quanto concerne la seconda fase, la revisione inter pares spetta all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), che è tenuta a comunicare il proprio parere alla Commissione entro un anno dalla presentazione del progetto di relazione sulla valutazione. Dal momento che le date per la presentazione sono stabilite nel quadro degli accordi tra la Commissione e l’EFSA, è possibile prevedere quando sarà disponibile l’ultimo parere. Finora ne sono stati presentati tre alla Commissione, mentre l’ultimo dovrebbe pervenire alla fine del 2005. Occorre pertanto dedicare più tempo alla valutazione delle sostanze che rientrano nella seconda fase, rispetto a quelle della prima fase, per le quali questa parte della procedura è già terminata.
(4) La relazione della Commissione, del 26 luglio 2001, sull’andamento del programma di valutazione (4) ha illustrato i motivi per cui i lavori non erano avanzati come previsto, indicando quali cause principali del ritardo, in primo luogo, un avvio lento, dovuto all’individuazione delle sostanze e alla loro classificazione in ordine di priorità, nonché la necessità di acquisire le risorse necessarie e di istituire procedure più elaborate per la valutazione e il processo decisionale. In base alle conclusioni di tale relazione, mediante il regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione (5) è stato esteso il termine per le sostanze ancora in fase di valutazione. Nel frattempo, la Commissione e gli Stati membri si sono impegnati a fondo per migliorare le procedure di valutazione delle sostanze attive e l’aumento considerevole del numero di decisioni adottate negli ultimi anni dimostra come la fase di apprendimento possa dirsi conclusa. Anche l’EFSA, che è responsabile della seconda fase del programma di revisione, ha dato avvio ai propri lavori con la formulazione dei primi pareri. Pur tuttavia, alcune delle osservazioni indicate nella relazione del 2001 sono ancora valide, quali l’esigenza di utilizzare al meglio le risorse limitate avvalendosi di metodi adeguati che si basino sulla condivisione del lavoro, nonché la necessità di garantire che sia mantenuto il numero annuale di decisioni attualmente raggiunto. Il lento avvio, la complessità tecnica di alcuni fascicoli, la necessità di ottenere il parere di esperti scientifici indipendenti, oltre ad altri elementi imprevisti, hanno ridotto, in vari casi, il tempo richiesto per il processo decisionale e per le misure d’attuazione.
(5) È previsto che tutte le sostanze contemplate dalla prima e dalla seconda fase del summenzionato programma di revisione siano oggetto di un provvedimento ad hoc, da adottare entro il 31 dicembre 2005 (prima fase) o entro il 30 settembre 2006 (seconda fase). È tuttavia opportuno prevedere un determinato lasso di tempo prima dell’entrata in vigore di tali provvedimenti, al fine di consentire agli Stati membri ed alle parti interessate di prepararsi al rispetto dei nuovi parametri.
(6) Occorre quindi estendere il periodo transitorio di un anno per la prima fase e di ventuno mesi per la seconda fase.
(7) Il regolamento (CE) n. 2076/2002, la decisione 2002/928/CE della Commissione, del 26 novembre 2002, concernente la non iscrizione del benomyl nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva (6), la decisione 2004/129/CE della Commissione, del 30 gennaio 2004, concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze (7), la decisione 2004/140/CE della Commissione, dell’11 febbraio 2004, concernente la non iscrizione del fenthion nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca
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