Commission Regulation (EC) No 1676/96 of 30 July 1996 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code
Published date | 28 August 1996 |
Subject Matter | Harmonisation of customs law: various,Internal market - Principles,Customs Union,Commercial policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 218, 28 August 1996 |
Regolamento (CE) n. 1676/96 della Commissione del 30 luglio 1996 recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario
Gazzetta ufficiale n. L 218 del 28/08/1996 pag. 0001 - 0058
REGOLAMENTO (CE) N. 1676/96 DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 1996 recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (1), modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 249,
considerando che l'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2913/92 (in prosieguo: il «codice») prevede la possibilità di adottare delle semplificazioni nell'applicazione della regolamentazione doganale; considerando che, in tale contesto, conviene prevedere una misura di semplificazione nella determinazione di alcuni elementi la cui inclusione o non inclusione nel valore in dogana è prevista dalle disposizioni degli articoli 32 e 33 del codice;
considerando che è opportuno procedere a talune rettifiche di carattere materiale dell'articolo 294 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 482/96 (3);
considerando che ai fini dei controlli doganali, le aree designate dei depositi doganali devono essere sempre chiaramente separate;
considerando che, nell'ambito del regime di perfezionamento attivo, al fine di garantire che non siano lesi i legittimi interessi dell'industria comunitaria attraverso il codice delle condizioni economiche 6303 è opportuno specificare le condizioni d'impiego di detto codice;
considerando che è opportuno prevedere, a talune condizioni, disposizioni specifiche riguardo all'appuramento del regime del perfezionamento attivo per alcuni prodotti compensatori secondari;
considerando che è opportuno completare le disposizioni relative all'applicazione degli interessi compensativi nell'ambito del regime del perfezionamento attivo;
considerando che è opportuno precisare le disposizioni da applicare in caso di vincolo al regime del perfezionamento attivo nell'ambito del sistema del rimborso;
considerando che è necessario modificare parzialmente l'allegato 25 concernente le spese di trasporto aereo da comprendere nel valore in dogana in seguito alla creazione di un'unione doganale con la Turchia;
considerando che le decisioni 1/95 del 26 ottobre 1995 delle Commissioni miste CE-EFTA «Transito comune - Documento unico» hanno invitato la Repubblica ceca, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Polonia e la Repubblica slovacca ad aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime di transito comune (4) e alla convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci (5); che le adesioni di questi paesi dovevano intervenire il 1° luglio 1996;
considerando che la nota esplicativa del documento amministrativo unico deve essere precisata per tener conto del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi (6);
considerando che è necessario adattare la normativa in materia di perfezionamento attivo alle modificazioni intervenute in materia di classificazione tariffaria delle merci;
considerando che è opportuno allineare la terminologia dell'allegato 78 alle nozioni utilizzate nel codice;
considerando che per motivi di ordine economico legati ad una erronea trasposizione del codice NC, è opportuno modificare l'elenco dell'allegato 87;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è così modificato:
1) È inserito il seguente articolo 156 bis:
«Articolo 156 bis
1. Le autorità doganali possono, a richiesta dell'interessato, autorizzare che:
- in deroga all'articolo 32...
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