Commission Regulation (EC) No 2536/2001 of 21 December 2001 amending, for the third time, Council Regulation (EC) No 1705/98 concerning the interruption of certain economic relations with Angola in order to induce the "União Nacional para a Independência Total de Angola" (UNITA) to fulfil its obligations in the peace process, and repealing Regulation (EC) No 2229/97
Published date | 22 December 2001 |
Subject Matter | Common foreign and security policy,External relations |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 341, 22 December 2001 |
Regolamento (CE) n. 2536/2001 della Commissione, del 21 dicembre 2001, che modifica, per la terza volta, il regolamento (CE) n. 1705/98 del Consiglio relativo all'interruzione di alcune relazioni economiche con l'Angola per indurre l'"Unione nazionale per l'indipendenza totale dell'Angola" (UNITA) a rispettare gli obblighi assunti nell'ambito del processo di pace e che abroga il regolamento (CE) n. 2229/97
Gazzetta ufficiale n. L 341 del 22/12/2001 pag. 0070 - 0070
Regolamento (CE) n. 2536/2001 della Commissione
del 21 dicembre 2001
che modifica, per la terza volta, il regolamento (CE) n. 1705/98 del Consiglio relativo all'interruzione di alcune relazioni economiche con l'Angola per indurre l'"Unione nazionale per l'indipendenza totale dell'Angola" (UNITA) a rispettare gli obblighi assunti nell'ambito del processo di pace e che abroga il regolamento (CE) n. 2229/97
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1705/98 del Consiglio, del 28 luglio 1998, relativo all'interruzione di alcune relazioni economiche con l'Angola per indurre l'"Unione nazionale per l'indipendenza totale dell'Angola" (UNITA) a rispettare gli obblighi assunti nell'ambito del processo di pace e che abroga il regolamento (CE) n. 2229/97(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2231/2001 della Commissione(2), in particolare l'articolo 9,
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1705/98 autorizza la Commissione a modificare gli allegati del regolamento sulla base delle decisioni adottate dalle autorità competenti delle Nazioni Unite o dal governo di unità e riconciliazione nazionale dell'Angola o, nel caso dell'allegato VIII, sulla base delle informazioni e dichiarazioni fornite dagli Stati membri.
(2) Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2231/2001 che sostituisce l'allegato VII del regolamento (CE) n. 1705/98 è stato necessario correggere l'ortografia di taluni nomi. L'allegato VII dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. L'allegato VII del regolamento (CE) n. 1705/98 elenca i nomi delle persone nei confronti delle quali il regolamento prevede il congelamento dei fondi.
(3) L'allegato VIII elenca i nomi e gli indirizzi delle autorità nazionali competenti. Dal momento che il governo d'Irlanda ha informato la Commissione dei cambiamenti riguardanti...
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