Commission Regulation (EC) No 2536/2001 of 21 December 2001 amending, for the third time, Council Regulation (EC) No 1705/98 concerning the interruption of certain economic relations with Angola in order to induce the "União Nacional para a Independência Total de Angola" (UNITA) to fulfil its obligations in the peace process, and repealing Regulation (EC) No 2229/97

Published date22 December 2001
Subject MatterCommon foreign and security policy,External relations
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 341, 22 December 2001
EUR-Lex - 32001R2536 - IT 32001R2536

Regolamento (CE) n. 2536/2001 della Commissione, del 21 dicembre 2001, che modifica, per la terza volta, il regolamento (CE) n. 1705/98 del Consiglio relativo all'interruzione di alcune relazioni economiche con l'Angola per indurre l'"Unione nazionale per l'indipendenza totale dell'Angola" (UNITA) a rispettare gli obblighi assunti nell'ambito del processo di pace e che abroga il regolamento (CE) n. 2229/97

Gazzetta ufficiale n. L 341 del 22/12/2001 pag. 0070 - 0070


Regolamento (CE) n. 2536/2001 della Commissione

del 21 dicembre 2001

che modifica, per la terza volta, il regolamento (CE) n. 1705/98 del Consiglio relativo all'interruzione di alcune relazioni economiche con l'Angola per indurre l'"Unione nazionale per l'indipendenza totale dell'Angola" (UNITA) a rispettare gli obblighi assunti nell'ambito del processo di pace e che abroga il regolamento (CE) n. 2229/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1705/98 del Consiglio, del 28 luglio 1998, relativo all'interruzione di alcune relazioni economiche con l'Angola per indurre l'"Unione nazionale per l'indipendenza totale dell'Angola" (UNITA) a rispettare gli obblighi assunti nell'ambito del processo di pace e che abroga il regolamento (CE) n. 2229/97(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2231/2001 della Commissione(2), in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1705/98 autorizza la Commissione a modificare gli allegati del regolamento sulla base delle decisioni adottate dalle autorità competenti delle Nazioni Unite o dal governo di unità e riconciliazione nazionale dell'Angola o, nel caso dell'allegato VIII, sulla base delle informazioni e dichiarazioni fornite dagli Stati membri.

(2) Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2231/2001 che sostituisce l'allegato VII del regolamento (CE) n. 1705/98 è stato necessario correggere l'ortografia di taluni nomi. L'allegato VII dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. L'allegato VII del regolamento (CE) n. 1705/98 elenca i nomi delle persone nei confronti delle quali il regolamento prevede il congelamento dei fondi.

(3) L'allegato VIII elenca i nomi e gli indirizzi delle autorità nazionali competenti. Dal momento che il governo d'Irlanda ha informato la Commissione dei cambiamenti riguardanti...

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