Commission Regulation (EC) No 916/2007 of 31 July 2007 amending Regulation (EC) No 2216/2004 for a standardised and secured system of registries pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council and Decision No 280/2004/EC of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)

Published date01 August 2007
Subject MatterExternal relations,Environment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 200, 01 August 2007
L_2007200IT.01000501.xml
1.8.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 200/5

REGOLAMENTO (CE) N. 916/2007 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 3,

vista la decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione (3) ha istituito disposizioni generali, specifiche funzionali e tecniche e obblighi di manutenzione e di carattere operativo per il sistema standardizzato e sicuro di registri costituito da registri, sotto forma di database elettronici standard contenenti elementi di dati comuni, e dal catalogo indipendente comunitario delle operazioni (Community Independent Transaction Log — CITL).
(2) Vista la configurazione del sistema dei registri, se i registri comunicano con il CITL attraverso il catalogo indipendente delle operazioni dell’UNFCCC (convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici) è possibile cambiare il routing solo per tutti i registri contemporaneamente. I registri che entro una determinata scadenza non dovessero essere pronti sarebbero costretti a rinunciare anche a partecipare al sistema comunitario di scambio delle quote di emissione se altri Stati membri si collegassero al catalogo indipendente delle operazioni dell’UNFCCC (catalogo UNFCCC) ed essi non lo facessero. Pertanto, quando il catalogo UNFCCC diventerà operativo, sarebbe opportuno accertarsi che si colleghi al catalogo indipendente comunitario delle operazioni e ai registri nel momento in cui il CITL e tutti i registri siano tecnicamente in grado di fare tale collegamento oppure quando la Comunità ritenga opportuno che i due cataloghi delle operazioni siano collegati tra loro.
(3) Attualmente si prevede che, una volta istituito il collegamento tra il catalogo indipendente delle operazioni dell’UNFCCC e il catalogo indipendente comunitario delle operazioni, i registri dovrebbero collegarsi al CITL attraverso il catalogo indipendente delle operazioni dell’UNFCCC. Tuttavia, le interazioni tra il CITL e i vari registri sarebbero molto più semplici e flessibili se i registri si collegassero al catalogo UNFCCC attraverso il CITL. L’amministratore centrale deve essere pertanto autorizzato a determinare l’ordine dei collegamenti.
(4) Gli Stati membri e la Comunità sono tenuti ad accertare che i rispettivi registri si colleghino al più presto al catalogo UNFCCC e a trasmettere all’amministratore del catalogo UNFCCC la documentazione richiesta per l’inizializzazione del rispettivo registro presso quel catalogo, secondo quanto previsto dalle norme sulle specifiche funzionali e tecniche per lo scambio dei dati per i sistemi di registri di cui al protocollo di Kyoto, elaborate a norma della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC.
(5) È opportuno che la Comunità provveda a garantire che tutti i registri degli Stati membri, il CITL e il catalogo indipendente delle operazioni dell’UNFCCC siano collegati tra loro entro il 1o dicembre 2007.
(6) I registri devono essere messi nella condizione di garantire che l’iscrizione nei registri dei dati sulle emissioni verificate sia possibile solo se all’autorità competente è stata trasmessa la comunicazione delle emissioni verificate e che, dopo la scadenza prevista per la restituzione delle quote, i dati sulle emissioni verificate siano corretti solo se la decisione dell’autorità competente riguarda anche lo stato di adempimento dell’impianto di cui si correggono le emissioni verificate.
(7) Occorre adottare provvedimenti per garantire che gli Stati membri che non sono in grado di rilasciare AAU per motivi diversi dal fatto di non essere abilitati a trasferire ed acquisire ERU e AAU e a utilizzare CER a norma delle disposizioni della decisione 11/CMP.1 del protocollo di Kyoto alla convenzione UNFCCC, possano continuare a partecipare alla pari al sistema comunitario di scambio delle quote di emissione, situazione che non sarebbe consentita nel periodo 2008-2012 perché, a differenza di tutti gli altri Stati membri, non sarebbero in grado di rilasciare quote convertite da AAU. Tale partecipazione in condizioni di parità dovrebbe essere consentita grazie ad un meccanismo da introdurre nel registro comunitario che consenta ai gestori degli Stati membri che non possiedono AAU di scambiare quote non convertite da AAU con quote convertite da AAU al momento del trasferimento delle quote verso conti dei registri degli Stati membri che invece hanno AAU. Una procedura analoga dovrebbe consentire di effettuare trasferimenti simili in senso inverso. Modificando le regole applicabili per il calcolo dello stato di adempimento di un impianto, cioè il valore che i registri utilizzano per esprimere se un gestore ha ottemperato all’obbligo di restituire le quote come previsto dalla direttiva 2003/87/CE, si dovrebbe evitare che i gestori siano considerati inadempienti alla direttiva 2003/87/CE per aver restituito quote relative ad un anno diverso dall’anno precedente a quello in corso.
(8) La quantità di quote messe a disposizione dei nuovi entranti dalla riserva degli Stati membri e il flusso di quote che confluisce nella riserva a seguito della chiusura di impianti dovrebbero essere indicati nella tabella del piano nazionale di assegnazione, perché in tal modo il pubblico potrebbe accedere a informazioni globali e aggiornate su tali operazioni.
(9) Per garantire che il CITL sia in grado di operare in maniera autonoma in caso di guasto del catalogo UNFCCC, è opportuno che i controlli definiti nelle norme riguardanti le specifiche funzionali e tecniche per lo scambio di dati applicabili ai sistemi di registri del protocollo di Kyoto, elaborate a norma delle disposizioni della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC, che devono essere effettuati dal catalogo UNFCCC e che per il momento sono messi in atto dal CITL, siano inseriti nella legislazione comunitaria.
(10) È fondamentale che venga indicata una data ultima entro la quale pubblicare le informazioni sulle emissioni verificate degli impianti al fine di completare il ciclo annuale di adempimento. Alla luce dell’esperienza acquisita, sarebbe opportuno sostituire la data attualmente in vigore per la pubblicazione di tali informazioni con una disposizione che garantisca che la pubblicazione dei dati da parte degli Stati membri e della Commissione avvenga al più presto e in maniera coordinata e armonizzata.
(11) Poiché le informazioni attualmente visualizzate nel CITL e riguardanti l’adempimento degli obblighi di restituzione da parte degli impianti come previsto dall’allegato XVI del regolamento (CE) n. 2216/2004 non sono sempre chiare, soprattutto per gli eventuali cambiamenti che potrebbero verificarsi a livello di stato di adempimento dell’impianto dopo la scadenza fissata per la restituzione, le informazioni su tali obblighi di restituzione dovrebbero essere più dettagliate e specifiche.
(12) Per garantire parità di accesso alle informazioni sul mercato, requisito essenziale per il corretto funzionamento del mercato, il CITL deve rendere accessibili al pubblico altre informazioni, ad esempio sui conti eventualmente bloccati, sulle tariffe applicate dai vari registri, sulla tabella relativa agli accantonamenti di cui alla decisione 2006/780/CE della Commissione, del 13 novembre 2006, finalizzata ad evitare la doppia contabilizzazione delle riduzioni delle emissioni di gas serra nell’ambito del sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni per le attività di progetto del protocollo di Kyoto in applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), sulla percentuale di impianti che hanno già presentato i dati sulle emissioni verificate e sulla percentuale di quote che non sono mai state oggetto di alcuna operazione dal momento dell’assegnazione al momento della restituzione.
(13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2216/2004.
(14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2216/2004 è così modificato:

1) L’articolo 2 è così modificato:
a) La lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) “unità di quantità assegnata” (Assigned Amount Unit — AAU): un’unità rilasciata a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, della decisione n. 280/2004/CE o da una Parte del protocollo di Kyoto;».
b) Alla lettera p), è aggiunta la seguente frase: «Sono applicabili disposizioni speciali ai registri di cui all’articolo 63 bis;».
2) All’articolo 3, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma: «Ciascun registro è in grado di effettuare correttamente tutte le procedure riguardanti le modifiche automatiche alla tabella
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