Commission Regulation (EC) No 1919/2006 of 11 December 2006 adapting several Regulations concerning the common organisation of the milk and milk products market by reason of the accession of Bulgaria and Romania to the European Union

Published date28 December 2006
Subject MatterPrinciples, objectives and tasks of the Treaties,Accession
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 380, 28 December 2006
L_2006380IT.01000101.xml
28.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 380/1

REGOLAMENTO (CE) n. 1919/2006 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 2006

recante adeguamento di alcuni regolamenti concernenti l'organizzazione comune del mercato dei prodotti lattiero-caseari, a seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione Europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56,

considerando quanto segue:

(1) Per effettuare gli adeguamenti resi necessari dall'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea occorre introdurre modifiche tecniche in diversi regolamenti della Commissione relativi all'organizzazione comune del mercato dei prodotti lattiero-caseari.
(2) L'allegato V del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (1), elenca le categorie nazionali di qualità del burro prodotto negli Stati membri che possono essere ammesse a beneficiare di un aiuto all'ammasso privato. È opportuno che detto allegato includa le classi nazionali di qualità della Bulgaria e della Romania.
(3) L'allegato II del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere (2), comprende un elenco di prodotti, ripartiti per Stato membro, per i quali occorre comunicare periodicamente alla Commissione i prezzi di mercato, sempreché vi siano scambi rappresentativi per i suddetti prodotti. È opportuno che detto allegato comprenda un elenco di prodotti rappresentativi sul mercato della Bulgaria e della Romania.
(4) Il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari (3), stabilisce alcuni contingenti per la Bulgaria e la Romania con le relative disposizioni applicative. In tale regolamento occorre pertanto sopprimere il testo dell'articolo 5, lettera b), dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), e dell'allegato I.B.
(5) Inoltre l'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), l'articolo 21, paragrafo 1, lettera d), l'articolo 28, paragrafo 1, lettera d), l'articolo 37 e l'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2535/2001 prevedono alcune diciture in tutte le lingue comunitarie. È opportuno che i suddetti articoli prevedano anche diciture in bulgaro e in rumeno.
(6) L'articolo 2, del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (4), stabilisce le modalità per l'apertura di una gara permanente. Il regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di burro (5), e il regolamento (CE) n. 582/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per il latte scremato in polvere (6), prevedono gare distinte per i suddetti prodotti. I regolamenti (CE) n. 581/2004 e (CE) n. 582/2004 contengono riferimenti agli scambi commerciali con la Bulgaria e la Romania. Occorre sopprimere tali riferimenti a decorrere dalla data di adesione. Occorre inoltre inserire i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti responsabili per le procedure di gara in Bulgaria ed in Romania.
(7) Gli allegati VII, XIII, XV e XVI del regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (7), contengono alcune diciture in tutte le lingue comunitarie. È opportuno inserire in detti allegati anche le diciture e in bulgaro e in rumeno.
(8) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1282/2006 della Commissione, del 17 agosto 2006, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari (8), contiene alcune diciture in tutte le lingue comunitarie degli Stati membri. È opportuno inserire in detto allegato anche le diciture in bulgaro e in rumeno.
(9) Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 2771/1999, (CE) n. 2799/1999, (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 581/2004, (CE) n. 582/2004, (CE) n. 1898/2005 e (CE) n. 1282/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato V del regolamento (CE) n. 2771/1999 è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato II del regolamento (CE) n. 2799/1999 è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è così modificato:

1) All'articolo 5, la lettera b) è soppressa.
2) All'articolo 18, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) nella casella 20, il numero del contingente e una delle diciture riportate nell'allegato XV».
3) All'articolo 19, paragrafo 1, la lettera a) è soppressa.
4) All'articolo 21, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) nella casella 20, una delle diciture riportate nell'allegato XVI».
5) All'articolo 28, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) nella casella 20, se pertinente, il numero del contingente nonché il numero e la data di rilascio del certificato IMA 1, utilizzando una delle diciture riportate nell'allegato XVII».
6) All'articolo 37, il testo del primo comma è sostituito dal seguente: «In deroga all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1291/2000, l'autorità preposta al rilascio dei titoli appone nella casella 20 del titolo una delle diciture riportate nell'allegato XVIII.»
7) All'articolo 44, paragrafo 3, il testo del primo comma è sostituito dal seguente: «Se è stato effettuato un controllo fisico, nella casella 32 del titolo d'importazione o, se il titolo è emesso in formato elettronico, nella casella riservata alle comunicazioni, è apposta una delle diciture riportate nell'allegato XIX.»
8) L'allegato I.B è soppresso.
9) Il testo che figura nell'allegato III del presente regolamento è aggiunto come allegati da XV a XIX.

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 581/2004 è così modificato:

1) All'articolo 1, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «I prodotti di cui al primo comma sono destinati all'esportazione verso tutte le destinazioni ad eccezione di Andorra, Ceuta e Melilla, Gibilterra, Stati Uniti d'America e Città del Vaticano.»
2) L'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 5

Il regolamento (CE) n. 582/2004 è così modificato:

1) All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. È indetta una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione per il latte scremato in polvere contemplato al settore 9 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (9), in sacchi di almeno 25 chilogrammi di peso netto, contenente non oltre lo 0,5 % in peso di sostanze non lattiche addizionate, di cui al codice del prodotto ex ex 0402 10 19 9000, destinato all'esportazione verso tutte le destinazioni eccetto Andorra, Ceuta e Melilla, Gibilterra, Stati Uniti d'America e Città del Vaticano.
2) L'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato V del presente regolamento.

Articolo 6

Il regolamento (CE) n. 1898/2005 è così modificato:

1) L'allegato VII è sostituito dal testo che figura nell'allegato VI del presente regolamento.
2) L'allegato XIII è sostituito dal testo che figura nell'allegato VII del presente regolamento.
3) Gli allegati XV e XVI sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato VIII del presente regolamento.

Articolo 7

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1282/2006 è sostituito dal testo che figura nell'allegato IX del presente regolamento.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore con riserva e alla data dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1) GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/2006 (GU L 305 del 4.11.2006, pag. 3).

(2) GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2006 (GU L 288 del 19.10.2006, pag. 21).

(3) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 926/2006 (GU L 170 del 23.6.2006, pag. 8).

(4) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58. Regolamento modificato da ultimo dal...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT