Commission Regulation (EC) No 1677/98 of 29 July 1998 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code (Text with EEA relevance)

Published date30 July 1998
Subject MatterCustoms Union,Common customs tariff,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 212, 30 July 1998
EUR-Lex - 31998R1677 - IT 31998R1677

Regolamento (CE) n. 1677/98 della Commissione del 29 luglio 1998 recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 212 del 30/07/1998 pag. 0018 - 0022


REGOLAMENTO (CE) N. 1677/98 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 1998 recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 249,

considerando che è opportuno adattare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 75/98 (4), relative al dichiarante del valore in dogana delle merci alle disposizioni vigenti per il dichiarante doganale onde consentire un'applicazione coerente delle due sfere normative;

considerando che la normativa comunitaria in materia di perfezionamento passivo prevede ancora casi in cui talune autorizzazioni vengono concesse su decisione della Commissione; che una semplificazione dovrebbe essere introdotta modificando la procedura di rilascio di un'autorizzazione a una persona diversa da quella che ha effettuato le operazioni di perfezionamento passivo, avvalendosi, ove richiesto, della procedura del comitato;

considerando che, per beneficiare del trattamento riservato alle merci in reintroduzione, i prodotti agricoli devono essere reimportati entro 12 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione, senza possibilità di proroga; che, alla luce dell'esperienza, le autorità doganali dovrebbero poter consentire che tale periodo venga superato in casi eccezionali debitamente giustificati; che, per garantire l'uniformità della regolarizzazione delle restituzioni nel quadro della politica agraria comune, la Commissione deve ricevere informazioni dettagliate sui casi in questione;

considerando che, in particolare nell'ambito del traffico aereo, succede che debbano essere spedite grandi quantità di merci in tempi molto rapidi, il che provoca errori di designazione della posizione delle merci, che vengono corretti all'arrivo a destinazione, su iniziativa dell'interessato o per suo conto; che in caso simile, in cui il controllo doganale avviene soltanto successivamente, è possibile, se l'errore viene corretto senza che vengano lesi gli interessi finanziari, considerare le merci non ancora definitivamente sottratte al controllo doganale; che è opportuno escludere da tale possibilità i casi di abuso;

considerando che è opportuno razionalizzare le procedure da porre in essere a livello comunitario, relative, da un lato, alle situazioni che potrebbero consentire di non procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dati all'importazione o dei dazi all'esportazione e, dall'altro, alle domande di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione;

considerando che è opportuno aumentare la soglia al di sotto della quale gli Stati membri possono decidere direttamente, salvo in caso di dubbi da parte loro, di non contabilizzare a posteriori i dazi non riscossi qualora ritengano che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 (in prosieguo: «il codice»); che occorre inoltre prevedere una soglia in ecu al di sotto della quale gli Stati membri possono decidere...

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