Regulation (EC) No 82/97 of the European Parliament and of the Council of 19 December 1996 amending Regulation (EEC) No 2913/92 establishing a Community Customs Code

Published date21 January 1997
Subject MatterCommon customs tariff,Customs Union,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 17, 21 January 1997
EUR-Lex - 31997R0082 - IT 31997R0082

Regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce un codice doganale comunitario

Gazzetta ufficiale n. L 017 del 21/01/1997 pag. 0001 - 0006


REGOLAMENTO (CE) N. 82/97 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce un codice doganale comunitario

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 28, 100 A e 113,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),

(1) considerando che il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (4), prevede che il territorio doganale della Comunità non comprende le isole Åland, a meno che ne sia fatta dichiarazione a norma dell'articolo 227, paragrafo 5 del trattato; che occorre modificare tale regolamento poiché questa condizione è stata soddisfatta e le suddette isole costituiscono parte integrante della Repubblica di Finlandia;

(2) considerando che l'accordo interinale di commercio e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino del 27 novembre 1992 (5) definisce i territori in cui detto accordo si applica; che pertanto il territorio di San Marino non può in alcun modo essere considerato parte del territorio doganale della Comunità;

(3) considerando che in ogni caso si deve garantire che le merci ottenute utilizzando merci non comunitarie vincolate ad un regime sospensivo non rientrino nel circuito economico della Comunità senza pagare dazi all'importazione, anche se hanno acquisito l'origine comunitaria; che è pertanto necessario adattare le definizioni di merci comunitarie; che dette merci devono inoltre essere vincolate al regime sospensivo al quale sono vincolate le merci da cui esse sono state ottenute;

(4) considerando che l'accordo dell'Uruguay Round sull'agricoltura (6) prevede l'abolizione dei prelievi agricoli;

(5) considerando che l'accordo dell'Uruguay Round relativo alle regole in materia di origine (7) prevede che le parti contraenti rilascino dichiarazioni sull'origine delle merci a chiunque abbia un fondato motivo;

(6) considerando che un certo numero di merci sono soggette a dazi all'importazione fissati in ecu; che gli importi in ecu di questi dazi devono essere convertiti in moneta nazionale al più presto per evitare deviazioni di traffico;

(7) considerando che negli altri casi in cui la normativa doganale ha fissato importi in ecu si è rilevata necessaria una certa elasticità per la conversione di detti importi in moneta nazionale;

(8) considerando che per espletare le formalità doganali gli operatori economici devono poter esaminare le merci non soltanto al momento dell'importazione diretta, ma anche quando termina un regime di transito esterno;

(9) considerando che, con la decisione 93/329/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, sulla conclusione della convenzione relativa all'immissione temporanea e sull'accettazione dei suoi allegati (8), la Comunità europea ha approvato la convenzione relativa all'ammissione temporanea, negoziata nell'ambito del consiglio di cooperazione doganale e conclusa a Istanbul il 26 giugno 1990; che l'uso del carnet ATA è pertanto possibile anche sulla base di detta convenzione;

(10) considerando che nel quadro del perfezionamento attivo - sistema del rimborso - occorre in alcuni casi estendere la possibilità di rimborso alle merci tali e quali; che, se nell'ambito del sistema è stato concesso un rimborso dei dazi all'importazione, deve essere comunque possibile una ulteriore immissione in libera pratica senza autorizzazione specifica, come avviene nell'ambito del sistema della sospensione;

(11) considerando che non sembra sempre necessaria una notifica della riesportazione di merci precedentemente importate nel territorio doganale della Comunità;

(12) considerando che se la normativa comunitaria prevede una franchigia o un'esenzione da dazi all'importazione o all'esportazione, questa franchigia o questa esenzione deve potersi applicare in ciascun caso, prescindendo dalle condizioni in presenza delle quali sorge un'obbligazione doganale; che, in siffatta situazione, qualora le norme di procedura doganale non siano rispettate, l'applicazione del dazio normale non sembra costituire una sanzione adeguata;

(13) considerando che occorre definire più chiaramente i casi in cui è sospeso l'obbligo del debitore relativo al pagamento dei dazi;

(14) considerando che un'obbligazione doganale deve estinguersi ogni qual...

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