Commission Regulation (EC) No 516/2007 of 10 May 2007 concerning the permanent authorisation of an additive in feedingstuffs (Text with EEA relevance)

Published date11 May 2007
Subject MatterAnimal feedingstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 122, 11 May 2007
L_2007122IT.01002201.xml
11.5.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 122/22

REGOLAMENTO (CE) N. 516/2007 DELLA COMMISSIONE

del 10 maggio 2007

relativo all'autorizzazione permanente di un additivo nell'alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1), in particolare l'articolo 3 e l'articolo 9 D, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (2), in particolare l'articolo 25,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede una procedura di autorizzazione per gli additivi destinati all'alimentazione degli animali.
(2) L'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce misure transitorie riguardo alle domande di autorizzazione di additivi per mangimi presentate conformemente alla direttiva 70/524/CEE prima della data di applicabilità di detto regolamento.
(3) La domanda di autorizzazione degli additivi di cui all'allegato del presente regolamento è stata presentata prima della data di applicabilità del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(4) Le osservazioni iniziali sulle domande di autorizzazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE sono state inoltrate alla Commissione prima della data di applicabilità del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tali domande devono pertanto continuare ad essere trattate conformemente all'articolo 4 della direttiva 70/524/CEE.
(5) L'impiego del preparato di enzimi endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8, prodotti dal Bacillus subtilis (LMG-S -15136) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i suini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 261/2003 della Commissione (3) e per i tacchini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 2188/2002 della Commissione (4). A sostegno di una domanda di autorizzazione a tempo indeterminato di tale preparato enzimatico sono stati presentati nuovi dati. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione. È quindi opportuno autorizzare l'impiego di questo preparato enzimatico a tempo indeterminato, alle condizioni indicate nell'allegato del presente regolamento.
(6) La valutazione di questa domanda dimostra la necessità di alcune procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione agli additivi di cui all'allegato. Tale protezione dovrebbe essere garantita mediante l'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (5).
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del
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