Commission Regulation (EC) No 1662/95 of 7 July 1995 laying down certain detailed arrangements for implementing the Community decision-making procedures in respect of marketing authorizations for products for human or veterinary use

Published date08 July 1995
Subject MatterProvisions governing the Institutions,Free movement of goods
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 158, 8 July 1995
EUR-Lex - 31995R1662 - IT

Regolamento (CE) n. 1662/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, recante talune modalità di attuazione delle procedure comunitarie di decisione in materia di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano o veterinario

Gazzetta ufficiale n. L 158 del 08/07/1995 pag. 0004 - 0005


REGOLAMENTO (CE) N. 1662/95 DELLA COMMISSIONE del 7 luglio 1995 recante talune modalità di attuazione delle procedure comunitarie di decisione in materia di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano o veterinario

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3 e l'articolo 32, paragrafo 3,

considerando che in forza del regolamento (CEE) n. 2309/93, la Commissione deve adottare le disposizioni necessarie ai fini della procedura scritta, prevista dall'articolo 10, paragrafo 3 e dall'articolo 32, paragrafo 3 del medesimo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le specialità medicinali per uso umano e al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce, nell'ambito delle decisioni relative alle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali, talune modalità secondo le quali il comitato permanente per le specialità medicinali per uso umano e il comitato permanente per i medicinali veterinari (in appresso: « il comitato ») applicano la procedura prevista dall'articolo 73 del regolamento (CEE) n. 2309/93, dall'articolo 37 ter della direttiva 75/319/CEE del Consiglio (2), o dall'articolo 42 duodecies della direttiva 81/851/CEE del Consiglio (3).

Articolo 2

Il comitato è adito dal suo presidente in virtù delle pertinenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 2309/93, della direttiva 75/319/CEE e della direttiva 81/851/CEE.

Tranne nei casi eccezionali in cui il progetto di decisione preparato dalla Commissione non sia conforme al parere dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali, si ricorre ad una...

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