Commission Regulation (EC) No 1204/2003 of 4 July 2003 amending the specifications of three names appearing in the Annex to Regulation (EC) No 1107/96 (Roncal, Noix de Grenoble and Caciocavallo Silano)
Published date | 05 July 2003 |
Subject Matter | Consumer protection,Foodstuffs |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 168, 05 July 2003 |
Regolamento (CE) n. 1204/2003 della Commissione, del 4 luglio 2003, che modifica alcuni elementi dei disciplinari di tre denominazioni figuranti nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 (Roncal, Noix de Grenoble e Caciocavallo Silano)
Gazzetta ufficiale n. L 168 del 05/07/2003 pag. 0010 - 0012
Regolamento (CE) n. 1204/2003 della Commissione
del 4 luglio 2003
che modifica alcuni elementi dei disciplinari di tre denominazioni figuranti nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 (Roncal, Noix de Grenoble e Caciocavallo Silano)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003(2), in particolare l'articolo 9,
considerando quanto segue:
(1) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, le autorità spagnole hanno chiesto per la denominazione "Roncal", registrata come denominazione d'origine protetta con il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio(3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 828/2003(4), una modifica della descrizione e del metodo di ottenimento del prodotto.
(2) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, le autorità francesi hanno chiesto per la denominazione "Noix de Grenoble", registrata come denominazione d'origine protetta con il regolamento (CE) n. 1107/96, alcune modifiche della descrizione, del metodo di ottenimento, dell'etichettatura e delle condizioni nazionali del prodotto.
(3) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, le autorità italiane hanno chiesto per la denominazione "Caciocavallo Silano", registrata come denominazione d'origine protetta con il regolamento (CE) n. 1107/96, alcune modifiche della descrizione, della zona geografica, del metodo di ottenimento, dell'etichettatura e delle condizioni nazionali del prodotto.
(4) In seguito all'esame di queste tre domande di modifica, si è giunti alla conclusione che si tratta di modifiche non...
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