Regolamento (CE) n. 828/2003 della Commissione del 14 maggio 2003 che modifica taluni elementi dei disciplinari di sedici denominazioni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (Danablu, Monti Iblei, Lesbos, Beaufort, Salers, Reblochon o Reblochon de Savoie, Laguiole, Mont d'Or o Vacherin du Haut-Doubs, Comté, Roquefort, Epoisses de Bourgogne, Brocciu corse o Brocciu, Sainte-Maure de Touraine, Ossau-Iraty, Dinde de Bresse, Huile essentielle de lavande de Haute-Provence)

Published date15 May 2003
Subject MatterFoodstuffs,Agriculture and Fisheries,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 120, 15 May 2003
TESTO consolidato: 32003R0828 — IT — 04.06.2003

2003R0828 — IT — 04.06.2003 — 000.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B REGOLAMENTO (CE) N. 828/2003 DELLA COMMISSIONE del 14 maggio 2003 che modifica taluni elementi dei disciplinari di sedici denominazioni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (Danablu, Monti Iblei, Lesbos, Beaufort, Salers, Reblochon o Reblochon de Savoie, Laguiole, Mont d'Or o Vacherin du Haut-Doubs, Comté, Roquefort, Epoisses de Bourgogne, Brocciu corse o Brocciu, Sainte-Maure de Touraine, Ossau-Iraty, Dinde de Bresse, Huile essentielle de lavande de Haute-Provence) (GU L 120, 15.5.2003, p.3)

Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 164, 2.7.2003, pag. 20 (828/03)



▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 828/2003 DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 2003

che modifica taluni elementi dei disciplinari di sedici denominazioni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (Danablu, Monti Iblei, Lesbos, Beaufort, Salers, Reblochon o Reblochon de Savoie, Laguiole, Mont d'Or o Vacherin du Haut-Doubs, Comté, Roquefort, Epoisses de Bourgogne, Brocciu corse o Brocciu, Sainte-Maure de Touraine, Ossau-Iraty, Dinde de Bresse, Huile essentielle de lavande de Haute-Provence)



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari ( 1 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 692/2003 ( 2 ), in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:
(1) Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Danimarca ha chiesto che venga modificato il metodo di ottenimento per la denominazione «Danablu», registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio ( 3 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 692/2003.
(2) Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, l'Italia ha chiesto che vengano modificati la descrizione e il metodo di ottenimento del prodotto per la denominazione «Monti Iblei», registrata in qualità di denominazione d'origine protetta in forza del regolamento (CEE) n. 1107/96.
(3) Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Grecia ha chiesto che venga modificata la denominazione del prodotto per la denominazione «Lesbos», registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza del regolamento (CEE) n. 1107/96.
(4) Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Francia ha chiesto che vengano modificati il metodo di ottenimento, l'etichettatura e le condizioni nazionali del prodotto per la denominazione «Beaufort», registrata in qualità di denominazione d'origine protetta in forza del regolamento (CEE) n. 1107/96.
(5) Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Francia ha chiesto che vengano modificati la descrizione, la zona geografica, il metodo di ottenimento, l'etichettatura e le condizioni nazionali del prodotto per la denominazione «Salers», registrata in qualità di denominazione d'origine protetta in forza del regolamento (CEE) n. 1107/96.
(6) Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Francia ha chiesto che vengano modificati la zona geografica, il metodo di ottenimento, l'etichettatura e le condizioni nazionali del prodotto per la denominazione «Reblochon» o «Reblochon de Savoie», registrata in qualità di denominazione d'origine protetta in forza del regolamento (CEE) n. 1107/96.
(7) Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Francia ha chiesto che vengano modificati la descrizione, la zona geografica, il metodo di ottenimento, l'etichettatura e le condizioni nazionali del prodotto per la denominazione «Laguiole», registrata in qualità di denominazione d'origine protetta in forza del regolamento (CEE) n. 1107/96.
(8) Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Francia ha chiesto che vengano modificati la descrizione, il metodo di ottenimento, l'etichettatura e le condizioni nazionali del prodotto per la denominazione «Mont d'Or» o «Vacherin du Haut-Doubs», registrata in qualità di denominazione d'origine protetta in forza del regolamento (CEE) n. 1107/96.
(9) Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Francia ha chiesto che vengano modificati la descrizione, la zona geografica, il metodo di ottenimento e le condizioni nazionali del prodotto per la denominazione «Comté», registrata in qualità di denominazione d'origine protetta in forza del regolamento (CEE) n. 1107/96.
(10) Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Francia ha chiesto che vengano modificati la descrizione, il metodo di ottenimento, l'etichettatura e le condizioni nazionali del prodotto per la denominazione «Roquefort», registrata in qualità di denominazione d'origine protetta in forza del regolamento (CEE) n. 1107/96.
(11) Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Francia ha chiesto che vengano modificati la denominazione, l'etichettatura e le condizioni nazionali del prodotto per la denominazione «Epoisses de Bourgogne», registrata in qualità di denominazione d'origine protetta in forza del regolamento (CEE) n. 1107/96.
(12) Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Francia ha chiesto che vengano modificati la descrizione, il metodo di ottenimento, l'etichettatura e le condizioni nazionali del prodotto per la denominazione «Brocciu corse» o «Brocciu», registrata in qualità di denominazione d'origine protetta in forza del regolamento (CEE) n. 1107/96.
(13) Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Francia ha chiesto che vengano modificati la descrizione, l'etichettatura e le condizioni nazionali del prodotto per la denominazione «Sainte-Maure de Touraine», registrata in qualità di denominazione d'origine protetta in forza del regolamento (CEE) n. 1107/96.
(14) Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Francia ha chiesto che venga modificata la zona geografica del prodotto per la denominazione «Ossau-Iraty», registrata in qualità di denominazione d'origine protetta in forza del regolamento (CEE) n. 1107/96.
(15) Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Francia ha chiesto che vengano modificati il metodo di ottenimento, l'etichettatura e le condizioni nazionali del prodotto per la denominazione «Dinde de Bresse», registrata in qualità di denominazione d'origine protetta in forza del regolamento (CEE) n. 1107/96.
(16) Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Francia ha chiesto che vengano modificate la descrizione, la prova dell'origine e le condizioni nazionali del prodotto per la denominazione «Huile essentielle de lavande de Haute-Provence», registrata in qualità di denominazione d'origine protetta in forza del regolamento (CEE) n. 1107/96.
(17) In seguito all'esame delle sedici richieste suesposte, le modifiche sono state ritenute di non scarsa rilevanza.
(18) Ai sensi della procedura di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 e non trattandosi di modifiche di scarsa rilevanza, la procedura prevista all'articolo 6 si applica mutatis mutandis.
(19) Le modifiche di cui sopra sono state ritenute conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92. In seguito alla pubblicazione delle modifiche summenzionate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ( 4 ), nessuna dichiarazione di opposizione, ai sensi dell'articolo 7 del succitato regolamento, è stata inoltrata alla Commissione.
(20) Dette modifiche devono essere pertanto iscritte nel registro e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

Le modifiche di cui all'allegato del presente regolamento sono iscritte nel registro e pubblicate ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO

DANIMARCA

Danablu

Metodo di ottenimento

Anziché:

«Il latte vaccino crudo danese è sottoposto ad un trattamento che assicura la standardizzazione del suo tenore lipico, subisce quindi un'omogeneizzazione e una termizzazione e viene addizionato con fermenti, con una coltura che permette lo sviluppo della muffa blu e con caglio (previa acidificazione). Quando ha raggiunto la consistenza voluta, la cagliata viene tagliata con il coltello ed eventualmente leggermente agitata. La pasta viene poi messa nelle forme, per essere quindi drenata, salata...

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