Commission Regulation (EC) No 1066/95 of 12 May 1995 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 2075/92 as regards the raw tobacco quota system for the 1995, 1996 and 1997 harvests

Published date13 May 1995
Subject MatterTobacco
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 108, 13 May 1995
EUR-Lex - 31995R1066 - IT

Regolamento (CE) n. 1066/95 della Commissione, del 12 maggio 1995, relativo alle modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime delle quote nel settore del tabacco greggio per i raccolti 1995, 1996 e 1997

Gazzetta ufficiale n. L 108 del 13/05/1995 pag. 0005 - 0010


REGOLAMENTO (CE) N. 1066/95 DELLA COMMISSIONE del 12 maggio 1995 relativo alle modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime delle quote nel settore del tabacco greggio per i raccolti 1995, 1996 e 1997

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 711/95 (2), in particolare gli articoli 11, 14 e 27,

considerando che l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2075/92 ha istituito un regime di quote per i diversi gruppi di varietà del tabacco relativamente ai raccolti 1995, 1996 e 1997; che i quantitativi disponibili per ogni gruppo di varietà sono ripartiti dal Consiglio tra gli Stati membri secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato;

considerando che i termini per la ripartizione delle quote devono essere fissati con sufficiente anticipo affinché i produttori possano, per quanto possibile, tenerne conto nella produzione del tabacco;

considerando che l'assegnazione di quantitativi che danno diritto al pagamento del premio per un determinato raccolto non implica l'acquisizione di diritti per i raccolti successivi;

considerando che ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2075/92 le quote di produzione sono ripartite tra i produttori in misura proporzionale alla media dei quantitativi conferiti nel periodo di riferimento; che tale periodo comprende gli anni 1990 e 1991; che occorre raggruppare per raccolto i quantitativi conferiti, per tener conto in particolare dei superamenti dei quantitativi massimi garantiti stabiliti in applicazione del regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 860/92 (4);

considerando che, per il raccolto degli anni 1990 e 1991, il calcolo della quota dev'essere differenziato in modo da escludere le produzioni speculative di tabacco eccedenti i quantitativi massimi garantiti ai sensi del regolamento (CEE) n. 727/70; che occorre a tal fine ridurre i quantitativi suddetti in misura proporzionale al superamento;

considerando che è opportuno prevedere la possibilità che il tabacco sia trasformato in uno Stato membro diverso da quello in cui è prodotto; che in tali casi il quantitativo di tabacco greggio deve essere imputato allo Stato membro di produzione, a beneficio dei produttori di tale Stato membro;

considerando che occorre prevedere attestati di quota di produzione da rilasciare ai produttori sulla base delle loro consegne di tabacco relative al raccolto degli anni di riferimento; che gli Stati membri devono poter aumentare alcuni quantitativi da prendere in considerazione per tenere conto della situazione particolare di alcuni produttori;

considerando che i limiti quantitativi applicabili per un raccolto possono essere superiori a quelli fissati relativamente al raccolto precedente per alcuni gruppi di varietà, ed inferiori per altri; che occorre ripartire i quantitativi supplementari tra gli interessati secondo criteri oggettivi, tenendo conto di alcune priorità che gli Stati membri dovranno determinare in base alla loro situazione;

considerando che va tenuto conto del programma di riconversione previsto dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2075/92 nonché della necessità, per determinati produttori, di abbandonare le varietà precedentemente coltivate a favore di varietà più rispondenti alle esigenze del mercato, riservando loro una parte dei quantitativi disponibili;

considerando che i quantitativi attribuiti a un produttore debbono essere messi a disposizione di altri produttori qualora l'avente diritto non concluda un contratto di coltivazione;

considerando che è opportuno limitare la trasferibilità delle quote di produzione a casi economicamente giustificati dal trasferimento della proprietà dell'azienda del produttore; che, per evitare che vengano eluse le restrizioni previste dal regime delle quote, non può essere autorizzato il trasferimento temporaneo di quote;

considerando che si deve prendere in considerazione il caso delle unità di produzione gestite in comune dai membri di una stessa famiglia, con particolare riguardo alle quantità minime per attestato di quota di produzione e alla prevenzione delle frodi;

considerando che scambi volontari di quote di produzione tra produttori interessati possono favorire una razionalizzazione della produzione;

considerando che occorre prendere disposizioni per dirimere eventuali controversie mediante il ricorso a commissioni paritetiche;

considerando che occorre prevedere che le informazioni e la documentazione detenute dalle imprese di trasformazione e dai produttori siano accessibili e utilizzabili a fini di controllo;

considerando che esigenze di buona gestione, trasparenza e controllo impongono di prevedere la comunicazione al pubblico della...

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