Commission Regulation (EC) No 668/2003 of 11 April 2003 concerning the permanent authorisation of an additive in feedingstuffs (Text with EEA relevance)

Published date12 April 2003
Subject MatterAnimal feedingstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 96, 12 April 2003
EUR-Lex - 32003R0668 - IT

Regolamento (CE) n. 668/2003 della Commissione, dell'11 aprile 2003, concernente l'autorizzazione a tempo indeterminato di un additivo nei mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 096 del 12/04/2003 pag. 0014 - 0015


Regolamento (CE) n. 668/2003 della Commissione

dell'11 aprile 2003

concernente l'autorizzazione a tempo indeterminato di un additivo nei mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1756/2002(2), in particolare gli articoli 3 e 9 D,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 70/524/CEE stabilisce che nessun additivo può essere immesso in circolazione senza che sia stata rilasciata un'apposita autorizzazione comunitaria.

(2) È consentito il rilascio di un'autorizzazione a tempo indeterminato per l'utilizzazione di un additivo già autorizzato nei mangimi, purché siano soddisfatte le condizioni previste nell'articolo 3 A di suddetta direttiva.

(3) Il preparato a base di enzimi oggetto del presente regolamento è stato autorizzato per la prima volta a titolo provvisorio dal regolamento (CE) n. 1436/98 della Commissione(3), in conformità alla direttiva 93/113/CE del Consiglio(4), sulla scorta del parere favorevole del comitato scientifico per l'alimentazione animale, concernente in particolare la sicurezza del prodotto. L'autorizzazione provvisoria di questo additivo è stata prorogata al 30 giugno 2004(5), in conformità alla direttiva 70/524/CEE.

(4) L'impresa produttrice ha presentato nuovi dati a sostegno di una richiesta d'autorizzazione a tempo indeterminato del preparato a base di enzimi oggetto del presente regolamento.

(5) Il 4 dicembre 2002, il comitato scientifico per l'alimentazione animale ha espresso un parere favorevole circa l'efficacia del preparato a base di enzimi alle condizioni stabilite nell'allegato.

(6) Tenuto conto del parere del comitato, l'esame della richiesta d'autorizzazione presentata per il preparato a base di enzimi dimostra che sono soddisfatte tutte le condizioni previste dall'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. Il preparato dovrebbe pertanto essere autorizzato a tempo indeterminato.

(7) L'esame della richiesta rivela che...

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