Commission Regulation (EC) No 668/2003 of 11 April 2003 concerning the permanent authorisation of an additive in feedingstuffs (Text with EEA relevance)
Published date | 12 April 2003 |
Subject Matter | Animal feedingstuffs |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 96, 12 April 2003 |
Regolamento (CE) n. 668/2003 della Commissione, dell'11 aprile 2003, concernente l'autorizzazione a tempo indeterminato di un additivo nei mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 096 del 12/04/2003 pag. 0014 - 0015
Regolamento (CE) n. 668/2003 della Commissione
dell'11 aprile 2003
concernente l'autorizzazione a tempo indeterminato di un additivo nei mangimi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1756/2002(2), in particolare gli articoli 3 e 9 D,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 70/524/CEE stabilisce che nessun additivo può essere immesso in circolazione senza che sia stata rilasciata un'apposita autorizzazione comunitaria.
(2) È consentito il rilascio di un'autorizzazione a tempo indeterminato per l'utilizzazione di un additivo già autorizzato nei mangimi, purché siano soddisfatte le condizioni previste nell'articolo 3 A di suddetta direttiva.
(3) Il preparato a base di enzimi oggetto del presente regolamento è stato autorizzato per la prima volta a titolo provvisorio dal regolamento (CE) n. 1436/98 della Commissione(3), in conformità alla direttiva 93/113/CE del Consiglio(4), sulla scorta del parere favorevole del comitato scientifico per l'alimentazione animale, concernente in particolare la sicurezza del prodotto. L'autorizzazione provvisoria di questo additivo è stata prorogata al 30 giugno 2004(5), in conformità alla direttiva 70/524/CEE.
(4) L'impresa produttrice ha presentato nuovi dati a sostegno di una richiesta d'autorizzazione a tempo indeterminato del preparato a base di enzimi oggetto del presente regolamento.
(5) Il 4 dicembre 2002, il comitato scientifico per l'alimentazione animale ha espresso un parere favorevole circa l'efficacia del preparato a base di enzimi alle condizioni stabilite nell'allegato.
(6) Tenuto conto del parere del comitato, l'esame della richiesta d'autorizzazione presentata per il preparato a base di enzimi dimostra che sono soddisfatte tutte le condizioni previste dall'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. Il preparato dovrebbe pertanto essere autorizzato a tempo indeterminato.
(7) L'esame della richiesta rivela che...
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