Commission Regulation (EC) No 2193/94 of 8 September 1994 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code

Published date09 September 1994
Subject MatterCustoms Union,Harmonisation of customs law: customs territory
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 235, 9 September 1994
EUR-Lex - 31994R2193 - IT

Regolamento (CE) n. 2193/94 della Commissione dell'8 settembre 1994 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale Comunitàrio

Gazzetta ufficiale n. L 235 del 09/09/1994 pag. 0006 - 0035
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 13 pag. 0009
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 13 pag. 0009


REGOLAMENTO (CE) N. 2193/94 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 1994 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (1), in particolare l'articolo 249,

considerando che, ai fini della parità di trattamento degli interessati, è opportuno specificare chiaramente nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1500/94 (3), che l'immissione in libera pratica può, in taluni casi, essere preceduta da un deposito temporaneo, anche qualora l'immissione in libera pratica abbia luogo mediante la procedura di domiciliazione; che è opportuno operare una distinzione chiara tra le diverse situazioni che si possono produrre; che gli obblighi inerenti alla procedura di domiciliazione devono essere adattati per tener conto di tali possibilità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2454/93 contiene talune disposizioni relative al visto e alla destinazione dei vari esemplari della lettera di vettura CIM in occasione dell'importazione di merci da paesi terzi mediante ferrovia;

considerando che è opportuno emendare dette disposizioni per prendere in considerazione il caso in cui tali merci siano sdoganate durante il trasporto e spedite fino allo Stato membro di destinazione accompagnate dalla lettera di vettura CIM iniziale;

considerando che occorre ricordare le modalità di identificazione previste nell'ambito del regime di perfezionamento attivo e precisare che è possibile ricorrere a un controllo documentario per assicurarsi che i prodotti compensatori ottenuti siano stati fabbricati a partire da merci d'importazione;

considerando che la normativa comunitaria in materia di perfezionamento attivo è stata concepita in modo da decentrare il più possibile i differenti aspetti connessi al regime; che essa prevede, fra l'altro, che l'autorizzazione venga concessa esclusivamente quando non si rechi pregiudizio agli interessi essenziali dei produttori della Comunità (condizioni economiche); che la stessa normativa prevede un determinato numero di situazioni nelle quali le condizioni economiche sono considerate soddisfatte; che, in determinate circostanze, anche se tali condizioni possono considerarsi come formalmente soddisfatte da parte delle autorità doganali presso le quali è stata presentata la domanda di autorizzazione, il ricorso al regime potrebbe avere come conseguenza reale un pregiudizio alla posizione concorrenziale dei produttori comunitari;

considerando che occorre adottare disposizioni che garantiscano il rispetto delle condizioni economiche in caso di domande presentate per operazioni di perfezionamento attivo in modo che possa stabilirsi un giusto equilibrio tra gli interessi dei produttori comunitari, da un lato, e quelli dei trasformatori comunitari, dall'altro; che occorre, a tal fine, prevedere una procedura di consultazione obbligatoria;

considerando che occorre, al fine di semplificare il ricorso al regime, aumentare gli importi di valore al di sotto dei quali le condizioni economiche sono considerate come soddisfatte; che occorre, inoltre, adattare l'allegato 75 del regolamento (CEE) n. 2454/93, tenendo conto del grado di sensibilità dei settori economici;

considerando che, per motivi economici, è opportuno inserire disposizioni specifiche relative alle operazioni di perfezionamento attivo nel settore della produzione di paste alimentari;

considerando che, per motivi di controllo ed allo scopo di tenere completamente conto dei vantaggi che il mercato unico assicura nel caso di operazioni di perfezionamento attivo nel quadro di un'autorizzazione unica prevista dall'articolo 556, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2454/93, è opportuno prevedere un documento da utilizzare in caso di operazioni nelle quali l'importazione delle merci d'importazione precede l'esportazione dei prodotti compensatori ottenuti a partire da merci equivalenti;

considerando che è peraltro opportuno precisare che il ricorso al bollettino d'informazione in questione è obbligatorio solo quando altre procedure soddisfacenti di controllo del regime non sono state adottate in occasione della procedura di concertazione preliminare al rilascio dell'autorizzazione;

considerando che occorre definire i termini entro i quali è obbligatorio l'esame delle condizioni economiche;

considerando che le disposizioni regolamentari attuali prevedono che sia le merci d'importazione, sia i prodotti compensativi vincolati al regime del perfezionamento attivo possono beneficiare del sistema delle destinazioni particolari;

considerando che la natura delle merci e dei prodotti del settore dell'aviazione civile vincolati al regime del perfezionamento attivo, il numero di spedizioni e le notevoli semplificazioni già previste da altri regimi d'importazione e che le ragioni economiche della concorrenza internazionale in questo settore esigono uno sgravio delle spese amministrative per gli operatori comunitari che ricorrono al regime del perfezionamento attivo, senza peraltro consentire che detta semplificazione dia luogo ad abusi o irregolarità;

considerando che conviene pertanto introdurre, per motivi pratici, alcune semplificazioni relative all'appuramento del regime, fatto salvo il rispetto di talune condizioni;

considerando che, a questo proposito, si può prevedere che il regime del perfezionamento attivo venga considerato appurato dalla prima utilizzazione delle merci o dei prodotti in causa quando le scritture contabili tenute dal titolare per scopi commerciali consentano di verificare, con sicurezza, la corretta applicazione e il funzionamento del regime;

considerando che, a tal fine, è opportuno tener conto del fatto che gli operatori di questo settore tengono delle scritture commerciali che consentono di stabilire il legame tra le merci vincolate al regime e i prodotti che appurano lo stesso regime;

considerando che, al fine di evitare l'evasione delle misure di controllo delle esportazioni delle merci sensibili, è necessario che le merci comunitarie esportate direttamente dal territorio doganale attraverso una zona franca siano presentate sistematicamente e dichiarate per l'esportazione;

considerando che le disposizioni relative all'esportazione di merci comunitarie devono essere applicate alle merci esportate attraverso una zona franca;

considerando che una dichiarazione e presentazione sistematica non è necessaria per le merci non comunitarie che non vengono scaricate o che vengono trasbordate in una zona franca;

considerando che il rinvio dell'utilizzazione obbligatoria della casella 26 del documento amministrativo unico (DAU) al 1o gennaio 1996 consentirebbe agli Stati membri di introdurre la misura in modo più soddisfacente, in particolare tenendo conto della necessità di adeguare i sistemi informatici doganali;

considerando che l'utilizzazione della casella 26 dovrebbe rimanere facoltativa per il transito, per il vincolo al regime di deposito doganale e per la riesportazione di merci vincolate al regime di deposito doganale;

considerando che è opportuno adattare taluni tassi forfettari di rendimento alle nuove prestazioni tecniche per allinearli ai coefficienti adottati ai fini del calcolo delle restituzioni all'esportazione in caso di trasformazione di merci comunitarie analoghe;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2454/93 ha fissato l'elenco delle merci che possono beneficiare del regime della trasformazione sotto controllo doganale; che, per motivi di ordine economico, è opportuno completare l'elenco dell'allegato 87 per aggiungervi un punto 14;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è così modificato:

1) L'articolo 266 è così modificato:

- Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Per consentire all'autorità doganale di accertare la regolarità delle operazioni, il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 263 è tenuto:

a) nei casi previsti dall'articolo 263, primo e terzo trattino:

i) qualora le merci siano immesse direttamente in libera pratica, subito dopo l'arrivo delle stesse nei luoghi a tal fine designati:

- a comunicare tale arrivo all'autorità doganale, nella forma e secondo le modalità da questa stabilite, al fine di ottenere lo svincolo delle merci e

- a iscrivere le merci nelle proprie scritture;

ii) qualora l'immissione in libera pratica sia preceduta da un deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 50 del codice nei medesimi luoghi, prima della scadenza dei termini fissati in applicazione dell'articolo 49 del codice:

- a comunicare all'autorità doganale l'intenzione di immettere le merci in libera pratica, nella forma e secondo le modalità da questa stabilite, al fine di ottenere lo svincolo delle merci e

- ad iscrivere le merci nelle proprie scritture;

b) nei casi previsti dall'articolo 263, secondo trattino:

- a comunicare all'autorità doganale l'intenzione di immettere le merci in libera pratica, nella forma e secondo le modalità da questa stabilite, al...

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