Commission Regulation (EC) No 90/2001 of 17 January 2001 amending Regulation (EC) No 800/1999 laying down common detailed rules for the application of the system of export refunds on agricultural products

Published date18 January 2001
Subject MatterMonetary measures in the field of agriculture,European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 14, 18 January 2001
EUR-Lex - 32001R0090 - IT 32001R0090

Regolamento (CE) n. 90/2001 della Commissione, del 17 gennaio 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 800/1999 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli

Gazzetta ufficiale n. L 014 del 18/01/2001 pag. 0022 - 0023


Regolamento (CE) n. 90/2001 della Commissione

del 17 gennaio 2001

che modifica il regolamento (CE) n. 800/1999 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2), in particolare gli articoli 13 e 21, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi ad organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli,

considerando quanto segue:

(1) Nel caso di esportazioni di prodotti presentati alla rinfusa o in unità non standardizzate, per i quali è ammesso che la massa netta esatta dei prodotti può essere determinata con precisione solo dopo il carico del mezzo di trasporto, l'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione(3), modificato dal regolamento (CE) n. 1557/2000(4), prevede l'applicazione di una riduzione della restituzione qualora risulti che la massa netta effettivamente caricata sia inferiore ad una certa percentuale della massa netta stimata. Per l'applicazione di tale disposizione occorre tuttavia tener conto delle limitazioni inerenti ai mezzi di trasporto destinati alla navigazione marittima o interna. Effettivamente, per i prodotti esportati alla rinfusa può succedere che le quantità dichiarate non vengano totalmente caricate a causa, in particolare, della possibile decisione del responsabile del mezzo di trasporto di sospendere l'operazione di carico per motivi tecnici oppure a causa di un eccesso di carico imputabile ad altri esportatori.

(2) Poiché alcuni tagli di suino non sono presentati in imballaggi e non sono, per loro natura, omogenei, occorre estendere la categoria delle unità non standardizzate a questo tipo di prodotti.

(3) Per quanto concerne la nozione di luogo di carico, nell'esportazione di prodotti agricoli sono possibili molte...

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