Commission Regulation (EC) No 1/2004 of 23 December 2003 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State aid to small and medium-sized enterprises active in the production, processing and marketing of agricultural products
| Published date | 03 January 2004 |
| Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 1, 03 January 2004 |
Regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
Gazzetta ufficiale n. L 001 del 03/01/2004 pag. 0001 - 0016
Regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione
del 23 dicembre 2003
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali(1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto i),
dopo aver pubblicato il progetto del presente regolamento(2),
sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza la Commissione a dichiarare, a norma dell'articolo 87 del trattato che, a determinate condizioni, gli aiuti alle piccole e medie imprese sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
(2) Il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese(3) non si applica alle attività connesse con la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato.
(3) La Commissione ha applicato gli articoli 87 e 88 del trattato alle piccole e medie imprese attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli in numerose decisioni e ha inoltre riaffermato la propria politica, recentemente negli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo(4) (di seguito "orientamenti agricoli"). Alla luce della considerevole esperienza acquisita dalla Commissione nell'applicazione dei suddetti articoli del trattato alle piccole e medie imprese attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, è opportuno, al fine di garantire un controllo efficace e di semplificare le formalità amministrative, senza indebolire il controllo della Commissione, che quest'ultima eserciti i poteri conferitile dal regolamento (CE) n. 994/98 anche nei confronti delle piccole e medie imprese attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nella misura in cui l'articolo 89 del trattato sia stato dichiarato applicabile a tali prodotti. Date le caratteristiche specifiche del settore agricolo è giustificata l'adozione di un regolamento specifico per le piccole e medie imprese attive in tale settore.
(4) Il presente regolamento si applica fatta salva la possibilità degli Stati membri di notificare gli aiuti alle piccole e medie imprese attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Tali notifiche saranno analizzate dalla Commissione alla luce del presente regolamento e sulla base degli orientamenti agricoli. Le notifiche pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere valutate in primis alla luce dello stesso e, se le sue condizioni non sono rispettate, sulla base degli orientamenti agricoli. È opportuno definire disposizioni transitorie per quanto riguarda gli aiuti concessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e non notificati in violazione dell'obbligo di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
(5) Nei prossimi anni l'agricoltura dovrà adeguarsi a nuove realtà e a ulteriori cambiamenti per quanto riguarda l'evoluzione del mercato, la politica che lo disciplina e le norme commerciali, le esigenze e le preferenze del consumatore e l'allargamento della Comunità. Tali cambiamenti influenzeranno non soltanto i mercati agricoli, ma anche l'economia locale delle zone rurali in generale. Una politica dello sviluppo rurale dovrebbe essere finalizzata a ricostituire e a rafforzare la competitività delle zone rurali, contribuendo in tal modo a mantenere e a creare posti di lavoro in queste zone.
(6) Le piccole e medie imprese svolgono un ruolo determinante nella creazione di posti di lavoro e, più in generale, quale fattore di stabilità sociale e di dinamismo economico. Il loro sviluppo può tuttavia essere limitato dalle imperfezioni del mercato. Esse hanno spesso difficoltà di accesso al capitale ed al credito, a causa della diffidenza di taluni mercati finanziari ad assumere rischi e delle garanzie limitate che possono offrire. La limitatezza delle loro risorse può anche ridurne la possibilità di accesso all'informazione, in particolare per quanto riguarda le nuove tecnologie e i mercati potenziali. Alla luce di tali considerazioni, l'obiettivo degli aiuti esentati ai sensi del presente regolamento deve essere quello di facilitare lo sviluppo delle attività economiche delle piccole e medie imprese, a condizione che tali aiuti non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune. La tendenza dovrebbe essere incoraggiata e sostenuta mediante una semplificazione delle norme esistenti relativamente alle piccole e medie imprese.
(7) La produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli nella Comunità è largamente appannaggio delle piccole e medie imprese.
(8) Il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti(5) ha già introdotto norme specifiche sugli aiuti di Stato per talune misure di sviluppo rurale finanziate dagli Stati membri senza alcun contributo comunitario.
(9) Il presente regolamento deve esentare gli aiuti che soddisfano tutte le condizioni in esso stabilite, nonché i regimi di aiuti, a condizione che ogni singolo aiuto erogabile nell'ambito di tale regime rispetti tutte le condizioni di cui al presente regolamento. Per garantire un controllo efficace e semplificare le formalità amministrative, senza indebolire la sorveglianza esercitata dalla Commissione, i regimi di aiuto ed i singoli aiuti accordati al di fuori di un regime devono contenere un riferimento esplicito al presente regolamento.
(10) Gli aiuti erogati per coprire i costi per la pubblicità, secondo la definizione degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all'allegato I del trattato CE e di taluni prodotti non compresi nell'allegato I(6), devono essere esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento e devono continuare ad essere esaminati alla luce dei citati orientamenti.
(11) Tenuto conto della necessità di contemperare opportunamente l'esigenza di ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza nel settore che beneficia dell'aiuto e la realizzazione degli obiettivi del presente regolamento, esso non deve esentare aiuti singoli superiori a un determinato importo massimo, siano essi accordati o meno nel quadro di un regime di aiuto esentato dal presente regolamento.
(12) Il presente regolamento non dovrebbe esentare gli aiuti all'esportazione, né gli aiuti condizionati all'impiego di prodotti nazionali piuttosto che importati. Tali aiuti possono risultare incompatibili con gli obblighi internazionali assunti dalla Comunità nell'ambito degli accordi dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e sull'agricoltura. Non costituiscono, di regola, aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli per studi di consulenza necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato.
(13) Al fine di eliminare le differenze suscettibili di provocare distorsioni della concorrenza e per facilitare il coordinamento tra le differenti iniziative comunitarie e nazionali in materia di piccole e medie imprese, nonché per motivi di trasparenza amministrativa e di certezza del diritto, la definizione di "Piccole e medie imprese" utilizzata nel presente regolamento deve essere quella di cui al regolamento (CE) n. 70/2001.
(14) Conformemente alla prassi consolidata della Commissione e per garantire che l'aiuto sia proporzionato e limitato all'importo necessario, i massimali devono, di norma, essere espressi in termini di intensità d'aiuto in relazione a un insieme di costi ammissibili, piuttosto che in termini di importi massimi.
(15) Per determinare se un aiuto sia o meno compatibile con il mercato comune ai sensi del presente regolamento, è necessario prendere in considerazione l'intensità dell'aiuto e, pertanto, l'importo dell'aiuto espresso in equivalente sovvenzione. Il calcolo del l'equivalente sovvenzione degli aiuti erogabili in più quote e degli aiuti concessi sotto forma di prestito agevolato richiede l'applicazione dei tassi d'interesse praticati sul mercato al momento in cui la sovvenzione è concessa. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento sono i tassi di riferimento, a condizione che, nel caso dei prestiti agevolati, questi siano assistiti dalle normali garanzie e non comportino rischi eccessivi. I tassi di riferimento devono essere quelli fissati periodicamente dalla Commissione in base a criteri oggettivi e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e su Internet.
(16) Conformemente alla prassi consolidata...
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