Commission Regulation (EC) No 333/2007 of 28 March 2007 laying down the methods of sampling and analysis for the control of the levels of trace elements and processing contaminants in foodstuffs (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Published date | 29 February 2008 |
Subject Matter | alimentos para animales,aproximación de las legislaciones,productos alimenticios,alimenti per animali,ravvicinamento delle legislazioni,alimentari,aliments des animaux,rapprochement des législations,denrées alimentaires |
02007R0333 — IT — 15.12.2022 — 005.001
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►B | ►M2 REGOLAMENTO (CE) N. 333/2007 DELLA COMMISSIONE del 28 marzo 2007 relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei tenori di oligoelementi e di contaminanti da processo nei prodotti alimentari ◄ (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 088 del 29.3.2007, pag. 29) |
Modificato da:
Gazzetta ufficiale | ||||
n. | pag. | data | ||
►M1 | REGOLAMENTO (UE) N. 836/2011 DELLA COMMISSIONE del 19 agosto 2011 | L 215 | 9 | 20.8.2011 |
►M2 | REGOLAMENTO (UE) 2016/582 DELLA COMMISSIONE del 15 aprile 2016 | L 101 | 3 | 16.4.2016 |
►M3 | REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2093 DELLA COMMISSIONE del 29 novembre 2019 | L 317 | 96 | 9.12.2019 |
►M4 | REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/705 DELLA COMMISSIONE del 28 aprile 2021 | L 146 | 73 | 29.4.2021 |
►M5 | REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/685 DELLA COMMISSIONE del 28 aprile 2022 | L 126 | 14 | 29.4.2022 |
Rettificato da:
C1 | Rettifica, GU L 313, 13.11.2012, pag. 20 (836/2011) |
▼B
▼M2
REGOLAMENTO (CE) N. 333/2007 DELLA COMMISSIONE
del 28 marzo 2007
relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei tenori di oligoelementi e di contaminanti da processo nei prodotti alimentari
▼B
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
▼M3
▼B
Articolo 2
Le direttive 2001/22/CE, 2004/16/CE e 2005/10/CE sono abrogate.
I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
PARTE A
DEFINIZIONI
Ai fini del presente allegato si intende per:
▼M5
«partita» | : | un quantitativo identificabile di prodotto alimentare, oggetto di un'unica consegna e per il quale il funzionario accerta la presenza di caratteristiche comuni (quali l'origine, la varietà, la specie, la zona di cattura, il tipo di imballaggio, l'imballatore, lo speditore o la marcatura); |
▼B
«sottopartita» | : | una porzione di una partita di grandi dimensioni designata per essere sottoposta a campionamento secondo le modalità stabilite. Ogni sottopartita deve essere fisicamente separata e identificabile; |
«campione elementare» | : | un quantitativo di materiale prelevato in un unico punto della partita o della sottopartita; |
«campione globale» | : | un campione ottenuto riunendo tutti i campioni elementari prelevati dalla partita o dalla sottopartita. I campioni globali si considerano rappresentativi delle partite o sottopartite da cui sono prelevati; |
«campione di laboratorio» | : | un campione destinato al laboratorio;0 |
▼M5
«dimensioni o peso comparabili» | : | la differenza in termini di dimensioni o peso non supera il 50 %. |
▼B
PARTE B
METODI DI CAMPIONAMENTO
B.1. DISPOSIZIONI GENERALI
B.1.1. Personale
Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale incaricato, designato dallo Stato membro.
B.1.2. Materiale da sottoporre a campionamento
Ciascuna partita o sottopartita da analizzare deve essere oggetto di campionamento separato.
B.1.3. Precauzioni necessarie
In fase di campionamento occorre adottare precauzioni per evitare qualsiasi alterazione che possa incidere sul tenore dei contaminanti, compromettere la determinazione analitica o la rappresentatività dei campioni globali.
B.1.4. Campioni elementari
I campioni elementari devono essere prelevati per quanto possibile in vari punti distribuiti nell'insieme della partita o della sottopartita. Qualsiasi deroga a tale procedura va segnalata nel verbale di cui al punto B.1.8 del presente allegato.
B.1.5. Preparazione del campione globale
Il campione globale deve essere ottenuto mescolando i campioni elementari.
B.1.6. Campioni prelevati ai fini dell'applicazione della normativa, in caso di controversia e di procedure arbitrali
I campioni prelevati ai fini dell'applicazione della normativa, in caso di controversia e di procedure arbitrali devono essere prelevati dal campione globale omogeneizzato, purché tale procedura sia conforme alla norme relative ai diritti degli operatori del settore alimentare vigenti negli Stati membri.
B.1.7. Confezionamento e invio dei campioni
Ciascun campione va collocato in un recipiente pulito, di materiale inerte, che lo protegga adeguatamente da qualsiasi contaminazione, dalla perdita di analiti per assorbimento nella parete interna del recipiente e dai danni che potrebbero essere causati dal trasporto. Occorre adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare alterazioni della composizione del campione durante il trasporto o la conservazione.
▼M1
Nel caso di campionamenti destinati ad analisi IPA vanno evitati, nella misura del possibile, i contenitori in plastica in quanto tali contenitori possono alterare il contenuto IPA del campione. Occorre utilizzare, per quanto possibile, contenitori inerti in vetro senza IPA, proteggendo adeguatamente il campione dalla luce. Qualora ciò sia praticamente impossibile, va evitato almeno il contatto diretto del campione con la plastica, ad esempio nel caso di campioni solidi mediante il confezionamento del campione in foglio d’alluminio prima di inserirlo nel contenitore.
▼B
B.1.8. Sigillatura ed etichettatura dei campioni
Ogni campione destinato a un uso ufficiale deve essere sigillato sul luogo del prelievo e identificato conformemente alle norme vigenti nello Stato membro.
Per ciascun prelievo di campione deve essere redatto un verbale che consenta di identificare con certezza (è obbligatoria l'indicazione del numero della partita) la partita campionata e che indichi la data e il luogo del campionamento, nonché eventuali altre informazioni che possano essere utili all'analista.
▼M1
B.2. PIANI DI CAMPIONAMENTO
B.2.1. Divisione delle partite in sottopartite
Le partite di grandi dimensioni vanno suddivise in sottopartite purché ciò sia materialmente possibile. La tabella 1 si applica ai prodotti commercializzati sfusi (ad esempio i cereali). Per gli altri prodotti si applica la tabella 2. Considerando che il peso delle partite non è sempre un multiplo esatto del peso delle sottopartite, quest’ultimo può superare il peso indicato per un massimo del 20 %.
▼M4
B.2.2. Numero di campioni elementari
Per gli alimenti diversi dagli integratori alimentari, dalle spezie o dalle erbe aromatiche essiccate nonché dai funghi, dalle alghe o dai licheni essiccati, il campione globale deve essere di almeno 1 chilogrammo o 1 litro, salvo i casi in cui ciò non risulti possibile, ad esempio nel caso in cui il campione sia composto da una confezione o da un’unità.
Per gli integratori alimentari, le spezie o le erbe aromatiche essiccate nonché i funghi, le alghe o i licheni essiccati, il campione globale deve essere di almeno 100 grammi o 100 millilitri.
Per gli alimenti diversi dagli integratori alimentari il numero minimo di campioni elementari da prelevare dalla partita o dalla sottopartita deve essere conforme alla tabella 3.
Nel caso di prodotti liquidi sfusi, la partita o la sottopartita deve essere accuratamente mescolata — per quanto possibile e nella misura in cui ciò non alteri la qualità del prodotto — manualmente o con mezzi meccanici immediatamente prima del campionamento. In tal caso si presume che i contaminanti siano distribuiti omogeneamente all’interno della partita o della sottopartita. Il numero di campioni elementari prelevati dalla partita o dalla sottopartita per formare il campione globale è pertanto pari a tre.
Per le partite o le sottopartite costituite da confezioni o unità singole, per gli alimenti diversi dagli integratori alimentari, il numero di confezioni o di unità (campioni elementari) da prelevare per formare un campione globale deve essere conforme alla tabella 4a.
I campioni elementari devono avere peso/volume analogo. Per gli alimenti diversi dagli integratori alimentari, dalle spezie o dalle erbe aromatiche essiccate nonché dai funghi, dalle alghe o dai licheni essiccati, ciascun campione elementare deve pesare almeno 100 grammi o avere un volume di 100 millilitri per formare un campione globale di almeno 1 chilogrammo o 1 litro.
Per le spezie o le erbe aromatiche essiccate nonché i funghi, le alghe o i licheni essiccati, ciascun campione elementare deve pesare almeno 35 grammi o avere un volume di 35 millilitri per formare un campione globale di almeno 100 grammi o 100 millilitri.
Per quanto concerne lo stagno inorganico, i tenori massimi...
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