Commission Regulation (EC) No 742/2002 of 29 April 2002 suspending the preferential customs duties and re-establishing the Common Customs Tariff duty on imports of uniflorous (bloom) carnations originating in Morocco

Published date30 April 2002
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 113, 30 April 2002
EUR-Lex - 32002R0742 - IT 32002R0742

Regolamento (CE) n. 742/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore singolo (standard) originari del Marocco

Gazzetta ufficiale n. L 113 del 30/04/2002 pag. 0021 - 0022


Regolamento (CE) n. 742/2002 della Commissione

del 29 aprile 2002

che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore singolo (standard) originari del Marocco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97(2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi.

(2) Il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio(3), determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, dell'Egitto, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.

(3) Il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97(5) ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta.

(4) Il regolamento (CE) n. 741/2002 della Commissione(6), ha fissato i prezzi comunitari alla produzione e all'importazione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime.

(5) In base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88, si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per...

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