Commission Regulation (EC) No 18/2006 of 6 January 2006 amending Annex II to Regulation (EC) No 998/2003 of the European Parliament and of the Council as regards the list of countries and territories (Text with EEA relevance)

Published date07 January 2006
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 4, 07 January 2006
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7.1.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 4/3

REGOLAMENTO (CE) N. 18/2006 DELLA COMMISSIONE

del 6 gennaio 2006

che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei paesi e territori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (1), in particolare gli articoli 10 e 21,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce un elenco di paesi terzi e territori in provenienza dai quali possono essere autorizzati movimenti di animali da compagnia verso la Comunità purché vengano rispettate determinate condizioni.
(2) Il regolamento (CE) n. 998/2003, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1193/2005, ha stabilito un elenco provvisorio di paesi terzi. Tale elenco comprende i paesi e territori esenti dalla rabbia e i paesi per i quali è stato stimato che il rischio di introduzione della rabbia nella Comunità a seguito di movimenti in provenienza dal loro territorio non è superiore al rischio associato ai movimenti tra Stati membri.
(3) Da informazioni fornite dalla Bielorussia, dal Messico, dalla Romania e da Trinidad e Tobago, sembra che il rischio di introduzione della rabbia nella Comunità a seguito di movimenti di animali da compagnia in provenienza da tali paesi non sia superiore al rischio associato ai movimenti tra Stati membri o in provenienza dai paesi terzi già elencati nel regolamento (CE) n. 998/2003. Occorre pertanto includere tali paesi terzi nell’elenco dei paesi e territori di cui al regolamento (CE) n. 998/2003.
(4) Poiché Guam fa parte del territorio degli Stati Uniti è bene citarla specificamente come parte degli Stati Uniti d’America al fine di evitare confusioni.
(5) A fini di chiarezza occorre sostituire nella sua totalità l’elenco dei paesi e territori di cui al regolamento (CE) n. 998/2003.
(6) Il regolamento (CE) n. 998/2003 deve essere pertanto modificato di conseguenza.
(7) Le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e per la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II al regolamento (CE) n. 998/2003 è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1) GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1193/2005 della Commissione (GU L 194 del 26.7.2005, pag. 4).


ALLEGATO

«ALLEGATO II

ELENCO DEI PAESI E TERRITORI

PARTE A

IE — Irlanda
MT — Malta
SE — Svezia
UK — Regno Unito

PARTE B

Sezione 1

a) DK — Danimarca, comprese GL — Groenlandia e FO — Isole Færøer
b) ES — Spagna, compresi il territorio continentale, le isole Baleari, le isole Canarie, Ceuta e Melilla
c) FR — Francia, comprese GF — Guiana francese, GP — Guadalupa, MQ — Martinica e RE — Riunione
d) GI — Gibilterra
e) PT — Portogallo, compresi il territorio continentale, le isole Azzorre e Madera
f) Stati membri diversi da quelli di cui alla parte A e alle lettere a), b), c) ed e) della presente sezione.

Sezione 2

AD — Andorra
CH — Svizzera
IS — Islanda
LI — Liechtenstein
MC — Monaco
NO — Norvegia
SM —
...

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