Commission Regulation (EC) No 1145/2003 of 27 June 2003 amending Regulation (EC) No 1685/2000 as regards the rules of eligibility for co-financing by the Structural Funds

Published date28 June 2003
Subject MatterCoordination of structural instruments,economic, social and territorial cohesion
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 160, 28 June 2003
EUR-Lex - 32003R1145 - IT

Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione, del 27 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 per quanto riguarda le norme di ammissibilità al cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali

Gazzetta ufficiale n. L 160 del 28/06/2003 pag. 0048 - 0058


Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione

del 27 giugno 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 per quanto riguarda le norme di ammissibilità al cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali(1), modificato dal regolamento (CE) n. 1447/2001(2), in particolare l'articolo 30, paragrafo 3, e l'articolo 53, paragrafo 2,

sentiti il comitato di cui all'articolo 147 del trattato, il comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale e il comitato per le strutture del settore della pesca e dell'acquacoltura,

considerando quanto segue:

(1) Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione, del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali(3), è stato adottato un insieme di norme comuni di ammissibilità. Tale regolamento è entrato in vigore il 5 agosto 2000.

(2) L'esperienza nel frattempo acquisita ha dimostrato che le norme d'ammissibilità devono essere modificate sotto vari aspetti.

(3) In particolare è opportuno riconoscere l'ammissibilità delle spese per le operazioni finanziarie transnazionali nel quadro del programma PEACE II e delle iniziative comunitarie, previa detrazione degli interessi creditori sugli anticipi.

(4) È altresì opportuno chiarire che i pagamenti erogati ai fondi di capitale di rischio, ai fondi per mutui e ai fondi di garanzia costituiscono spese effettivamente sostenute.

(5) È necessario chiarire che l'ammissibilità dell'IVA al cofinanziamento non dipende dalla natura privata o pubblica del beneficiario finale.

(6) Per quanto riguarda lo sviluppo rurale, è opportuno chiarire che la norma secondo cui le spese devono essere comprovate tramite fatture quietanzate si applica ma lascia impregiudicate le disposizioni specifiche stabilite dal regolamento (CE) n. 445/2002 della Commissione, del 26 febbraio 2002 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)(4), modificato dal regolamento (CE) n. 963/2003(5), nei casi in cui devono essere determinati i normali costi unitari per taluni investimenti nel settore forestale.

(7) Per motivi di chiarezza ed opportunità, necessario sostituire interamente l'allegato del regolamento (CE) n. 1685/2000.

(8) Le disposizioni normative sui pagamenti ai fondi di capitale di rischio, ai fondi di mutui e ai fondi di garanzia, nonché sull'ammissibilità dell'IVA hanno sollevato problemi interpretativi.

(9) Tenuto conto del principio di parità di trattamento e dei costi relativi alle operazioni finanziarie transnazionali, le disposizioni di cui al presente regolamento devono essere applicate con effetto retroattivo.

(10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato al regolamento (CE) n. 1685/2000 è sostituito dal testo contenuto nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

I seguenti punti dell'allegato si applicano a decorrere dal 5 agosto 2000:

a) nella norma n. 1, i punti 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 e 2.3;

b) nella norma n. 3, il punto 1;

c) nella norma n. 7, i punti da 1 a 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2003.

Per la Commissione

Michel Barnier

Membro della Commissione

(1) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

(2) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 1.

(3) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 39.

(4) GU L 74 del 15.3.2002, pag. 1.

(5) GU L 138 del 5.6.2003, pag. 32.

ALLEGATO

"ALLEGATO

NORME SULL'AMMISSIBILITÀ

Norma n. 1. Spese effettivamente sostenute

1. PAGAMENTI EFFETTUATI DAI BENEFICIARI FINALI

1.1. I pagamenti effettuati dai beneficiari finali di cui all'articolo 32, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1260/1999 (in appresso "regolamento generale") devono essere eseguiti in denaro, fatte salve le deroghe di cui al punto 1.5.

1.2. Nel caso dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del Trattato e di aiuti concessi da organismi designati dagli Stati membri, per "pagamenti effettuati dai beneficiari finali", s'intendono i versamenti ai destinatari ultimi, (ossia, ai fini della presente norma, agli enti pubblici o privati che eseguono la singola operazione) effettuati dagli enti che concedono l'aiuto. I pagamenti dell'aiuto effettuati dai beneficiari finali devono essere giustificati con riferimento alle condizioni e agli obiettivi dell'aiuto:

1.3. I versamenti erogati ai fondi di capitale a rischio, ai fondi per mutui e ai fondi di garanzia (inclusi i fondi di partecipazione in capitale di rischio) sono considerati "spese effettivamente sostenute" ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento generale, a condizione che i fondi stessi siano conformi alle norme 8 e 9.

1.4. Nei casi diversi da quelli indicati al punto 1.2, per "pagamenti effettuati dai beneficiari finali" si intendono i pagamenti effettuati dagli enti o dalle imprese pubbliche o private del tipo definito nel complemento di programmazione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, lettera b), del regolamento generale, direttamente responsabili della committenza dell'operazione specifica.

1.5. Alle condizioni indicate ai punti 1.6, 1.7 e 1.8 anche l'ammortamento, i contributi in natura e le spese generali possono rientrare nei pagamenti di cui al punto 1.1. Tuttavia, il cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali di una data operazione non deve superare la spesa massima ammissibile alla fine dell'operazione, escludendo i contributi in natura.

1.6. Il costo dell'ammortamento di immobili o attrezzature per i quali vi è un nesso diretto con gli obiettivi dell'operazione è considerato spesa ammissibile a condizione che:

a) finanziamenti nazionali o comunitari non abbiano contribuito all'acquisto degli immobili o impianti in questione,

b) il costo dell'ammortamento venga calcolato secondo le norme contabili vigenti, e

c) tale costo si riferisca esclusivamente al periodo di cofinanziamento dell'operazione.

1.7. I contributi in natura sono considerati spese ammissibili a condizione che:

a) consistano nella fornitura di terreni o immobili, attrezzature o materiali, attività di ricerca o professionali o prestazioni volontarie non retribuite,

b) non siano collegati a misure di ingegneria finanziaria di cui alle norme 8, 9 e 10,

c) il loro valore sia verificabile tramite una valutazione e revisione contabile indipendente,

d) se trattasi di apporto di terreni o immobili, il loro valore sia certificato da un professionista qualificato e indipendente o da un ente ufficiale abilitato,

e) se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore sia determinato tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle normali tariffe orarie e giornaliere per l'attività eseguita, e

f) si applichino, all'occorrenza, le disposizioni delle norme 4, 5 e 6.

1.8. Le spese generali sono considerate ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione cofinanziata dai Fondi Strutturali e che vengano imputate proporzionalmente all'operazione, secondo un metodo equo e debitamente giustificato.

1.9. Le disposizioni dei punti da 1.5 a 1.8 si applicano ai singoli destinatari di cui al punto 1.2 nel caso di regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del Trattato e di aiuti concessi da enti designati dagli Stati membri.

1.10. Gli Stati membri possono applicare disposizioni nazionali più rigorose per la determinazione delle spese ammissibili di cui ai punti da 1.6, 1.7 e 1.8.

2. PROVA DELLA SPESA

2.1. In linea generale, i pagamenti effettuati dai beneficiari finali, a titolo di pagamenti intermedi e pagamenti del saldo, devono essere comprovati da fatture quietanzate. Ove ciò non sia possibile, tali pagamenti devono essere comprovati da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.

2.2. Per quanto riguarda lo sviluppo rurale, la norma enunciata al punto 2.1., lascia impregiudicata l'applicazione delle disposizioni specifiche stabilite dal regolamento (CE) n. 445/2002...

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