Commission Regulation (EC) No 719/2009 of 6 August 2009 amending Regulation (EC) No 1251/2008 as regards the list of third countries and territories from which certain crustaceans and ornamental aquatic animals may be imported into the Community (Text with EEA relevance)

Published date07 August 2009
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 205, 07 August 2009
L_2009205IT.01001001.xml
7.8.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 205/10

REGOLAMENTO (CE) N. 719/2009 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1251/2008 relativamente all’elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di crostacei e animali acquatici ornamentali nella Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (1), in particolare l’articolo 22,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2006/88/CE stabilisce le norme di polizia sanitaria che disciplinano l’immissione sul mercato, l’importazione e il transito nella Comunità degli animali d’acquacoltura e dei relativi prodotti. Tale direttiva prevede che animali d’acquacoltura e relativi prodotti siano introdotti nella Comunità unicamente da paesi terzi o parti di paesi terzi che figurano su un elenco redatto e aggiornato secondo la procedura ivi indicata.
(2) L’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l’immissione sul mercato e l’importazione nella Comunità di animali d’acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (2) stabilisce le norme applicabili all’importazione di animali acquatici ornamentali destinati ad impianti ornamentali chiusi.
(3) A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, di detto regolamento, gli Stati membri possono autorizzare le importazioni di pesci ornamentali che non sono di specie sensibili a una o più delle malattie elencate nell’allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE, e i molluschi e i crostacei ornamentali destinati agli impianti ornamentali chiusi unicamente dai paesi terzi e dai territori che sono membri dell’Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE). Tale disposizione garantisce che i pertinenti dati epidemiologici relativi a detti animali siano comunicati a tutti i membri dell’OIE.
(4) L’allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 stabilisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui è consentita l’importazione di animali d’acquacoltura destinati all’allevamento, alle peschiere e agli impianti ornamentali aperti, nonché di pesci ornamentali sensibili a una o più malattie di cui alla direttiva 2006/88/CE, allegato IV, parte II, e destinati agli impianti ornamentali chiusi.
(5) Il segretariato della Comunità del Pacifico (SPC) è un’organizzazione internazionale che fornisce assistenza tecnica, consulenza politica, servizi di formazione e ricerca a ventidue paesi e territori insulari del Pacifico in settori quali la salute, lo sviluppo umano, l’agricoltura, la silvicoltura e la pesca. Alcuni paesi appartenenti all’SPC non sono membri dell’OIE.
(6) L’OIE e l’SPC hanno concluso un accordo nel settembre 1999. L’accordo prevede che l’SPC incoraggi i paesi associati che non sono membri dell’OIE a partecipare alla rete d’informazione dell’OIE per la salute degli animali, animali acquatici compresi.
(7) L’allegato a detto accordo, stipulato dall’SPC e dall’OIE il 10 aprile 2003, stabilisce i termini della collaborazione tra le parti per lo sviluppo, la manutenzione e la diffusione di un sistema regionale di informazione sulla salute degli animali destinato ai paesi insulari del Pacifico e ai loro territori.
(8) Con lettere del 31 marzo 2009 e del 30 aprile 2009, l’SPC ha comunicato alla Commissione che, a partire dal maggio 2009, i paesi associati all’SPC non membri dell’OIE possono reperire informazioni relative alla situazione zoosanitaria nel sistema internazionale di informazione sulla salute degli animali dell’OIE conformemente ai criteri stabiliti da tale organizzazione.
(9) È pertanto opportuno modificare l’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1251/2008, al fine di autorizzare le importazioni di pesci ornamentali di specie non sensibili a una o più delle malattie elencate nell’allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE e di molluschi e crostacei ornamentali, destinati agli impianti ornamentali chiusi, anche da paesi terzi e territori che non sono membri dell’OIE ma hanno concluso un accordo ufficiale con tale organizzazione allo scopo di partecipare alla sua rete di informazione per la salute degli animali, animali acquatici compresi.
(10) Gli Stati Uniti hanno confermato che Portorico, Isole Vergini americane, Samoa americane, Guam e le isole Marianne settentrionali sono considerati territori degli Stati Uniti e l’autorità competente degli Stati Uniti è responsabile della notifica di malattie degli animali all’OIE.
(11) Anche l’allegato III di detto regolamento va modificato di conseguenza, al fine di includere i membri corrispondenti dell’SPC.
(12) A norma della direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d’acquacoltura (3), gli Stati membri dovevano assicurarsi che le importazioni di animali e prodotti d’acquacoltura provenienti da paesi terzi rispettassero condizioni almeno equivalenti a quelle applicate alla produzione e la commercializzazione di prodotti comunitari.
(13) Durante la vigenza della direttiva 91/67/CEE, sono state autorizzate importazioni negli Stati membri di crostacei provenienti dagli Stati Uniti, destinati all’allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti. Detta direttiva è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2006/88/CE, che ha armonizzato le condizioni di polizia sanitaria per tali importazioni.
(14) L’articolo 20, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1251/2008 stabilisce un periodo transitorio durante il quale le partite di crostacei destinati all’allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere e agli impianti ornamentali aperti possono continuare ad essere importate conformemente al regime vigente prima dell’entrata in vigore della direttiva 2006/88/CE. Il periodo transitorio scade il 30 giugno 2009.
(15) Pertanto, gli Stati Uniti vanno inclusi nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008, in attesa del completamento delle ispezioni in loco realizzate ai sensi della direttiva 2006/88/CE al fine di verificare la conformità con la regolamentazione comunitaria in materia di salute degli animali acquatici.
(16) L’allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 va quindi modificato di conseguenza.
(17) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1251/2008 è modificato come segue:

1) all’articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. I pesci ornamentali di specie non sensibili a una o più delle malattie elencate nell’allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE e i molluschi e crostacei ornamentali destinati agli impianti ornamentali chiusi sono importati nella Comunità unicamente da paesi terzi o territori che:
a) sono membri dell’Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE); oppure
b) figurano nell’elenco dell’allegato III e hanno concluso con l’OIE un accordo ufficiale in base al quale essi informano regolarmente i membri di tale organizzazione circa lo status sanitario dei loro animali.»;
2) l’allegato III è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1) GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

(2) GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41.

(3) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO III

ELENCO DI PAESI TERZI, TERRITORI, ZONE O COMPARTIMENTI (1)

(articolo 10, paragrafo 1, e articolo 11)

Paese/territorio Specie d’acquacoltura
...

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