Commission Regulation (EC) No 278/2004 of 17 February 2004 concerning the provisional authorisation of a new use of an additive already authorised in feedingstuffs (Text with EEA relevance)

Published date18 February 2004
Subject MatterApproximation of laws,Animal feedingstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 47, 18 February 2004
EUR-Lex - 32004R0278 - IT 32004R0278

Regolamento (CE) n. 278/2004 della Commissione, del 17 febbraio 2004, relativo all'autorizzazione provvisoria di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato nell'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 047 del 18/02/2004 pag. 0022 - 0024


Regolamento (CE) n. 278/2004 della Commissione

del 17 febbraio 2004

relativo all'autorizzazione provvisoria di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato nell'alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1756/2002 del Consiglio(2), in particolare gli articoli 3 e 9, lettera e), paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 70/524/CEE prescrive che nessun additivo può essere distribuito senza l'autorizzazione comunitaria.

(2) Per quanto riguarda gli additivi di cui alla parte II dell'allegato C della direttiva 70/524/CEE, che include gli enzimi, l'autorizzazione provvisoria di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato può essere concessa qualora vengano soddisfatte le condizioni prescritte dalla direttiva e sia ragionevole presumere alla luce dei risultati disponibili che abbia uno degli effetti di cui all'articolo 2, lettera a), di tale direttiva quando viene utilizzato nell'alimentazione degli animali. L'autorizzazione provvisoria può essere concessa per un periodo non superiore a quattro anni per gli additivi di cui all'allegato C, parte II, della direttiva.

(3) L'impiego del preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi, prodotto da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105), e di subtilsina, prodotta da Bacillus subtilis (ATCC 2107), come indicato nell'allegato è stato autorizzato provvisoriamente per i polli da ingrasso e per i tacchini per le prima volta dal regolamento (CE) n. 1636/1999 della Commissione(3).

(4) Nuovi dati sono stati presentati dal produttore a sostegno di una domanda di estensione dell'autorizzazione di tale additivo per le galline ovaiole.

(5) Dalla valutazione della domanda di autorizzazione del nuovo impiego di questo additivo risulta che siano state soddisfatte le condizioni di cui alla direttiva 70/524/CEE per l'autorizzazione...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT