Commission Regulation (EC) No 1168/2006 of 31 July 2006 implementing Regulation (EC) No 2160/2003 as regards a Community target for the reduction of the prevalence of certain salmonella serotypes in laying hens of Gallus gallus and amending Regulation (EC) No 1003/2005 (Text with EEA relevance)

Published date01 December 2007
Subject MatterVeterinary legislation,Consumer protection,Approximation of laws
L_2006211IT.01000401.xml
1.8.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 211/4

REGOLAMENTO (CE) N. 1168/2006 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2006

che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di salmonella nelle ovaiole di Gallus gallus e modifica il regolamento (CE) n. 1003/2005

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 13,

considerando quanto segue:

(1) L’obiettivo del regolamento (CE) n. 2160/2003 è quello di garantire che siano adottate misure adeguate ed efficaci di individuazione e di controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici in tutte le fasi pertinenti di produzione, trattamento e distribuzione, segnatamente a livello di produzione primaria, in modo da ridurne la prevalenza e il pericolo per la sanità pubblica.
(2) Il regolamento (CE) n. 2160/2003 prevede che sia definito un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di tutti i sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica nelle ovaiole di Gallus gallus a livello della produzione primaria. Tale riduzione è importante in ragione delle norme severe da applicarsi ai gruppi infetti in conformità del regolamento (CE) n. 2160/2003 dal dicembre 2009 in poi. In particolare, le uova provenienti da gruppi la cui situazione dal punto di vista della salmonella è sconosciuta e che siano sospettate di essere infette o di provenire da gruppi infetti possono essere utilizzate per il consumo umano solo se trattate in modo da garantire l’eliminazione dei sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica in conformità della legislazione comunitaria in materia di igiene alimentare.
(3) Il regolamento (CE) n. 2160/2003 stabilisce che l’obiettivo comunitario deve comprendere un’espressione numerica che rappresenti la percentuale massima di unità epidemiologiche che rimangono positive e/o la percentuale minima di riduzione nel numero di unità epidemiologiche che rimangono positive, il termine massimo entro il quale l’obiettivo deve essere raggiunto e la definizione dei metodi di prova necessari per verificare il conseguimento dell’obiettivo. Va anche stabilita la definizione, se del caso, dei sierotipi rilevanti per la sanità pubblica.
(4) Per fissare l’obiettivo comunitario sono stati raccolti dati comparabili sulla prevalenza dei sierotipi di salmonella rilevanti nelle ovaiole della specie Gallus gallus negli Stati membri, in conformità della decisione 2004/665/CE della Commissione, del 22 settembre 2004, relativa a uno studio di riferimento sulla diffusione della salmonella fra gli esemplari ovaioli di Gallus gallus (2).
(5) Il regolamento (CE) n. 2160/2003 prevede che, per un periodo di transizione di tre anni, l’obiettivo comunitario riguardante le ovaiole di Gallus gallus riguardi la Salmonella enteritidis e la Salmonella typhimurium.
(6) Per verificare la realizzazione dell’obiettivo comunitario è necessario organizzare un campionamento ripetuto dei gruppi.
(7) In conformità dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 2160/2003, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) è stata consultata sulla fissazione dell’obiettivo comunitario per le ovaiole della specie Gallus gallus.
(8) Dall’adozione del regolamento (CE) n. 1003/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di salmonella nei gruppi di riproduzione di Gallus gallus e modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003, sono stati sviluppati e convalidati metodi di analisi alternativi. Inoltre, i ceppi di salmonella rilevati nei gruppi di riproduzione dovrebbero essere stoccati ai fini di una loro futura tipizzazione fagica e di un test di suscettibilità agli antimicrobici. Il regolamento (CE) n. 1003/2005 va quindi modificato di conseguenza.
(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo comunitario

1. L’obiettivo comunitario di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2160/2003 relativo alla riduzione della Salmonella enteritidis e della Salmonella typhimurium nelle ovaiole adulte di Gallus gallus («obiettivo comunitario») è il seguente:

a) una percentuale minima annua di riduzione dei gruppi positivi di ovaiole adulte pari almeno a:
i) 10 % se la prevalenza nell’anno precedente era inferiore al 10 %;
ii) 20 % se la prevalenza nell’anno precedente era tra il 10 e il 19 %;
iii) 30 % se la prevalenza nell’anno precedente era tra il 20 e il 39 %;
iv) 40 % se la prevalenza nell’anno precedente era uguale o superiore al 40 %;
oppure
b) una riduzione della percentuale massima al 2 % o a un livello inferiore; per gli Stati membri con meno di 50 gruppi di ovaiole adulte però non può rimanere positivo più di un gruppo adulto.

Il primo obiettivo dev’essere raggiunto nel 2008 sulla base del monitoraggio da avviare all’inizio di quell’anno. Per quanto riguarda l’obiettivo nel 2008, i risultati dello studio di riferimento...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT