Commission Regulation (EC) No 392/94 of 23 February 1994 amending Regulation (EEC) No 1443/82 laying down detailed rules for the application of the quota system in the sugar sector

Published date24 February 1994
Subject MatterSugar
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 53, 24 February 1994
EUR-Lex - 31994R0392 - IT

Regolamento (CE) n. 392/94 della Commissione del 23 febbraio 1994 recante modificazioni del regolamento (CEE) n. 1443/82 che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero

Gazzetta ufficiale n. L 053 del 24/02/1994 pag. 0007 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 56 pag. 0059
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 56 pag. 0059


REGOLAMENTO (CE) N. 392/94 DELLA COMMISSIONE del 23 febbraio 1994 recante modificazioni del regolamento (CEE) n. 1443/82 che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94 (2), in particolare l'articolo 24 ter, paragrafo 6, e l'articolo 39,

considerando che a decorrere dal 1o luglio 1994 l'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero disciplinata dal regolamento (CEE) n. 1785/81 è estesa allo sciroppo di inulina di cui alla voce NC ex 1702 60 90 e ex 1702 90 90; che a decorrere pertanto dalla campagna di commercializzazione 1994/1995 si applica a tale prodotto il regime delle quote di produzione da essa previsto; che occorre stabilire a tal fine le modalità di applicazione necessarie modificando il regolamento (CEE) n. 1443/82 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 886/91 (4);

considerando che l'articolo 24 ter, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 dispone che in linea di massima la quota A di ciascuna impresa produttrice di sciroppo di inulina è pari alla sua produzione constatata dallo Stato membro interessato, secondo modalità da stabilire, ottenuta durante il periodo dal 1o luglio 1992 al 30 giugno 1993 in un impianto specifico progettato e riservato per l'idrolisi di inulina nell'ambito di un processo completo e integrato di trasformazione, dalla presa in consegna del prodotto agricolo di base sino alla produzione finale di sciroppo di inulina; che, tenuto conto di tale definizione del processo, occorre prevedere che lo Stato membro ai fini di tale constatazione prenda comunque in considerazione la quantità di radici del prodotto di base acquistata, controllata e trasformata in sciroppo di inulina durante il periodo in questione, nonché la quantità di produzione di sciroppo di inulina ottenuta in detto impianto a seguito di un processo continuo e ininterrotto di fabbricazione durante il periodo di riferimento;

considerando che l'articolo 24 ter, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1785/81 dispone che la determinazione della capacità tecnica di produzione dell'impresa in questione, necessaria per stabilire le sue quote A e B, deve riferirsi ad una produzione industriale continuativa nell'impianto suddetto; che per assicurare l'applicazione uniforme di tale criterio all'interno della Comunità occorre precisarne la portata in relazione in particolare al rapporto eventualmente esistente tra la capacità di produzione effettiva e la domanda potenziale del mercato;

considerando che il prodotto sciroppo di inulina appare in generale come tale dopo che l'inulina o i suoi oligofruttosi hanno subito il processo cosiddetto di idrolisi e di prima evaporazione; che pertanto, nell'intento di eliminare in futuro ogni arbitrio nella scelta del momento della constatazione della produzione, detta constatazione, a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1994/1995, deve essere effettuata immediatamente dopo l'uscita dall'idrolisi e dalla prima evaporazione e prima di qualunque operazione di separazione dei suoi componenti di glucosio e di fruttosio o di qualunque operazione di miscelatura;

considerando che sia nella constatazione delle capacità di produzione sia nella constatazione della produzione stessa, tenendo conto in particolare del coefficiente 1,9 fissato dal regolamento (CEE) n. 1785/81 per l'equivalenza tra sciroppo di inulina e zucchero/isoglucosio, si deve precisare che tali operazioni vanno effettuate in relazione ad uno sciroppo di inulina avente un tenore in fruttosio dell'80 %;

considerando che, per permettere agli Stati membri interessati di determinare e di assegnare con piena cognizione di causa le quote di ciascuna impresa produttrice di inulina stabilita sul loro territorio, occorre esigere da ciascuna di esse la trasmissione di determinate informazioni, nonché prevedere l'obbligo per il fabbricante di sciroppo di inulina di garantire in qualsiasi momento...

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