Commission Regulation (EC) No 16/2003 of 6 January 2003 laying down special detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 1164/94 as regards eligibility of expenditure in the context of measures part-financed by the Cohesion Fund

Published date07 January 2003
Subject MatterProvisions governing the Institutions,Internal market - Principles,Cohesion Fund
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 2, 07 January 2003
EUR-Lex - 32003R0016 - IT

Regolamento (CE) n. 16/2003 della Commissione, del 6 gennaio 2003, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese nel quadro delle azioni cofinanziate dal Fondo di coesione

Gazzetta ufficiale n. L 002 del 07/01/2003 pag. 0007 - 0013


Regolamento (CE) n. 16/2003 della Commissione

del 6 gennaio 2003

recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese nel quadro delle azioni cofinanziate dal Fondo di coesione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1265/1999(2), in particolare l'allegato II, articolo D, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1) Le azioni cofinanziate dal Fondo di coesione nel quadro del regolamento (CE) n. 1164/94 sono progetti, studi preparatori o misure di assistenza tecnica. È pertanto opportuno precisare le condizioni di ammissibilità e di attuazione di tali azioni.

(2) Le norme di ammissibilità finora erano state fissate nell'allegato IV delle decisioni di erogazione del cofinanziamento, in base ad un testo standardizzato.

(3) Per garantire il trattamento uniforme delle azioni suddette, è opportuno fissare norme comuni di ammissibilità delle relative spese. Tali norme devono precisare il periodo di ammissibilità e le diverse categorie di spese ammissibili.

(4) A norma del regolamento (CE) n. 1164/94, la Commissione approva i progetti proposti soltanto se sono rispettati criteri che garantiscono l'elevata qualità dei progetti e la loro compatibilità con le politiche comunitarie, in particolare in materia di appalti pubblici e norme di concorrenza.

(5) Le presenti norme sostituiscono quelle figuranti nell'allegato IV delle decisioni della Commissione relative all'erogazione di un contributo del Fondo di coesione per i nuovi progetti che saranno approvati mediante decisione della Commissione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme comuni di ammissibilità delle spese sostenute nel quadro delle azioni previste dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1164/94, che possono essere cofinanziate dal Fondo di coesione.

Articolo 2

Organismo responsabile dell'esecuzione

L'organismo responsabile dell'esecuzione del progetto di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1164/94 è l'organismo pubblico o privato responsabile dell'organizzazione delle gare di appalto relative al progetto. Tale organismo è designato nella decisione della Commissione relativa alla concessione del contributo del Fondo di coesione (in appresso "la decisione della Commissione").

Qualsiasi cambiamento dell'organismo responsabile dell'esecuzione è soggetto all'approvazione della Commissione.

Articolo 3

Esecuzione del progetto e periodo di esecuzione

1. L'esecuzione del progetto comprende tutte le fasi della sua realizzazione, dalla programmazione preliminare all'ultimazione del progetto approvato e alle relative azioni pubblicitarie. La programmazione preliminare comprende anche lo studio di soluzioni alternative.

2. Con decisione della Commissione, il progetto può essere limitato a una o ad alcune delle fasi di esecuzione.

3. L'esecuzione del progetto abbraccia il periodo necessario al completamento delle sue varie fasi, fino al momento in cui esso è pienamente operativo e in cui gli elementi materiali approvati con la decisione della Commissione sono stati ultimati.

Articolo 4

Trasparenza e prove documentali

Tutte le spese sostenute dall'organismo responsabile dell'esecuzione devono essere basate su contratti o convenzioni o altri documenti giuridicamente vincolanti.

È obbligatoria la presentazione di opportuni documenti di prova.

I concessionari e i soggetti delegati per l'esecuzione del progetto hanno gli stessi obblighi di controllo e sorveglianza spettanti agli organismi responsabili dell'esecuzione.

Articolo 5

Spese effettivamente sostenute

1. Le spese da prendere in considerazione per il pagamento del contributo comunitario devono essere state effettivamente sostenute durante il periodo di ammissibilità definito nella decisione della Commissione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1386/2002 della Commissione(3) ed essere direttamente connesse al progetto. Esse devono riferirsi a pagamenti certificati dallo Stato membro ed effettivamente eseguiti da o per conto del medesimo oppure, in caso di concessione, dal concessionario cui l'organismo responsabile dell'esecuzione abbia delegato l'esecuzione del progetto; esse sono comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.

Per "documento contabile avente forza probatoria equivalente" si intende ogni documento in possesso dell'organismo responsabile dell'esecuzione da cui risulti che la registrazione contabile rappresenta le operazioni effettivamente realizzate in modo veritiero e corretto, in base a principi contabili generalmente riconosciuti.

2. In caso di concessione, la certificazione da parte dell'autorità competente del valore delle opere realizzate rispetto agli indicatori di avanzamento dei lavori riportati nel contratto di concessione costituisce un documento contabile avente forza probatoria equivalente. Detta autorità può essere designata dagli Stati membri ai sensi dell'allegato II, articolo D, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1164/94.

Articolo 6

Progetti completati

Sono inammissibili le domande di contributo relative a progetti materialmente ultimati al momento della presentazione della domanda.

Articolo 7

Decorrenza dell'ammissibilità

1. Le spese sostenute sono ammissibili a decorrere dal momento in cui la Commissione riceve la domanda di contributo completa.

La domanda è considerata completa quando contiene le informazioni richieste dall'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1164/94.

2. Il termine di decorrenza dell'ammissibilità è indicato nella decisione della Commissione relativa all'approvazione del progetto. Le...

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