Commission Regulation (EC) No 1181/2008 of 28 November 2008 amending Regulation (EC) No 616/2007 opening and providing for the administration of Community tariff quotas in the sector of poultrymeat originating in Brazil, Thailand and other third countries

Published date29 November 2008
Subject MatterEggs and poultry
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 319, 29 November 2008
L_2008319IT.01004701.xml
29.11.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 319/47

REGOLAMENTO (CE) N. 1181/2008 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 616/2007 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, e l’articolo 148, in combinato disposto con l’articolo 4,

vista la decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame (2), in particolare l’articolo 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione (3), all’atto della presentazione di una domanda di titolo occorre costituire una cauzione di 50 EUR/100 kg.
(2) Tenendo conto delle nuove condizioni applicabili alle importazioni di prodotti originari del Brasile è opportuno fissare l’importo della cauzione relativa al titolo a un livello che permetta di garantire una gestione adeguata dei contingenti tariffari e un accesso soddisfacente degli operatori ai medesimi.
(3) Sempre ai fini di una gestione adeguata, tenendo conto della riduzione della cauzione, è opportuno aumentare la quantità massima che ogni operatore è autorizzato a chiedere per i contingenti del gruppo 1.
(4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 616/2007.
(5) Dato che il periodo di presentazione delle domande per il prossimo sottoperiodo inizia il 1o dicembre 2008 è indispensabile che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla medesima data.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune
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