Commission Regulation (EC) No 1181/2008 of 28 November 2008 amending Regulation (EC) No 616/2007 opening and providing for the administration of Community tariff quotas in the sector of poultrymeat originating in Brazil, Thailand and other third countries
Published date | 29 November 2008 |
Subject Matter | Eggs and poultry |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 319, 29 November 2008 |
29.11.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 319/47 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1181/2008 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2008
che modifica il regolamento (CE) n. 616/2007 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, e l’articolo 148, in combinato disposto con l’articolo 4,
vista la decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame (2), in particolare l’articolo 2,
considerando quanto segue:
(1) | A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione (3), all’atto della presentazione di una domanda di titolo occorre costituire una cauzione di 50 EUR/100 kg. |
(2) | Tenendo conto delle nuove condizioni applicabili alle importazioni di prodotti originari del Brasile è opportuno fissare l’importo della cauzione relativa al titolo a un livello che permetta di garantire una gestione adeguata dei contingenti tariffari e un accesso soddisfacente degli operatori ai medesimi. |
(3) | Sempre ai fini di una gestione adeguata, tenendo conto della riduzione della cauzione, è opportuno aumentare la quantità massima che ogni operatore è autorizzato a chiedere per i contingenti del gruppo 1. |
(4) | Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 616/2007. |
(5) | Dato che il periodo di presentazione delle domande per il prossimo sottoperiodo inizia il 1o dicembre 2008 è indispensabile che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla medesima data. |
(6) | Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune |
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