Commission Regulation (EC) No 1231/2007 of 19 October 2007 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Published date23 October 2007
Subject MatterCommon customs tariff
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 279, 23 October 2007
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23.10.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 279/3

REGOLAMENTO (CE) N. 1231/2007 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2007

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l’applicazione di misure tariffarie o d’altra natura nel quadro degli scambi di merci.
(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella.
(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2007.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 733/2007 (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 1).

(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

Designazione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazione
(1) (2) (3)
1. Sauna domestica a raggi infrarossi, destinata ad essere installata all’interno di un edificio e progettata per contenere un massimo di 2 persone, composta da:
sei pannelli in legno prefabbricati «pronti all’assemblaggio»,
una panca,
un apparecchio di ventilazione,
un dispositivo ionizzatore a ossigeno.
Alcuni dei pannelli sono dotati di:
una porta con finestra,
radiatore ad infrarossi in ceramica,
comandi digitali,
altoparlanti.
Il raggio prodotto dal radiatore ad infrarossi in ceramica ha una lunghezza d’onda di 5,6-15 μm. Il prodotto combina le funzioni di una sauna e di un dispositivo ad infrarossi per la terapia del calore. Procura divertimento e rilassamento.
8516 79 70 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 2(a), 3(b) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 3 della sezione XVI, nonché dal testo dei codici 8516, 8516 79 e 8516 79 70. Le apparecchiature meccaniche e i dispositivi elettronici conferiscono all’insieme il suo carattere essenziale. L’articolo non può pertanto essere classificato nella voce 4421 come altri lavori di legno. L’articolo non consente alcun trattamento medico e dunque non può essere classificato alla voce 9018 come un strumento o apparecchio medico. La classificazione nella voce 9406 è esclusa perché l’articolo non costituisce una costruzione prefabbricata indipendente completa o incompleta. Dato che il radiatore ad infrarossi in ceramica, che svolge la funzione principale del prodotto, è un apparecchio elettrotermico con una funzione specificata in un’altra voce del capitolo 85 (voce 8516), è esclusa la classificazione nella
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