Commission Regulation (EC) No 1303/2007 of 5 November 2007 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1966/2006 on electronic recording and reporting of fishing activities and on means of remote sensing

Published date08 November 2007
Subject MatterInformation and verification,Fisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 290, 08 November 2007
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8.11.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 290/3

REGOLAMENTO (CE) N. 1303/2007 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2007

che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento (1), in particolare l’articolo 5,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 22, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio (2) vieta l’esercizio di attività disciplinate dalla politica comune della pesca se il comandante non provvede a registrare e a comunicare tempestivamente le informazioni relative alle attività di pesca, compresi gli sbarchi e i trasbordi, e se copia delle registrazioni non è messa a disposizione delle autorità.
(2) In conformità del regolamento (CE) n. 1966/2006, l’obbligo di registrare e di trasmettere per via elettronica i giornali di bordo, le dichiarazioni di sbarco e i dati relativi al trasbordo si applica ai comandanti dei pescherecci comunitari di lunghezza fuoritutto superiore a 24 metri entro 24 mesi dall’entrata in vigore delle modalità di applicazione e ai comandanti dei pescherecci comunitari di lunghezza fuoritutto superiore a 15 metri entro 42 mesi dall’entrata in vigore delle modalità di applicazione.
(3) La trasmissione giornaliera dei dati relativi alle attività di pesca contribuirebbe a rafforzare significativamente l’efficacia e l’efficienza delle operazioni di monitoraggio, controllo e sorveglianza sia in mare che a terra.
(4) L’articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (3), dispone che i comandanti dei pescherecci comunitari tengano un giornale di bordo delle loro operazioni di pesca.
(5) L’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2847/93 dispone che, al termine di ogni bordata ed entro 48 ore dallo sbarco, i comandanti dei pescherecci comunitari di lunghezza fuoritutto pari o superiore a 10 metri, o i loro mandatari, presentino una dichiarazione alle autorità competenti degli Stati membri nel cui territorio avviene lo sbarco.
(6) L’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2847/93 dispone che, all’atto della prima vendita, i centri per le vendite all’asta o gli altri organismi o persone autorizzati dagli Stati membri quali responsabili della prima immissione in commercio dei prodotti della pesca presentino una nota di vendita alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha luogo la prima immissione in commercio.
(7) L’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2847/93 dispone inoltre che, qualora la prima immissione in commercio dei prodotti della pesca non avvenga nello Stato membro in cui i medesimi sono stati sbarcati, lo Stato membro cui compete il controllo della prima immissione in commercio provveda affinché una copia della nota di vendita sia presentata quanto prima possibile alle autorità responsabili del controllo dello sbarco dei prodotti.
(8) L’articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2847/93 impone agli Stati membri di istituire basi di dati informatizzate e di definire un sistema di convalida che comporti segnatamente controlli incrociati e verifiche dei dati.
(9) Gli articoli 19 ter e 19 sexies del regolamento (CEE) n. 2847/93 impongono ai comandanti dei pescherecci comunitari di elaborare rapporti sullo sforzo di pesca e di registrarli nei rispettivi giornali di bordo.
(10) L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio (4) impone ai comandanti dei pescherecci comunitari in possesso di un permesso di pesca per acque profonde di annotare nel giornale di bordo o in un modulo fornito dallo Stato membro di bandiera le informazioni riguardanti le caratteristiche degli attrezzi da pesca e le operazioni di pesca.
(11) Il regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce un’Agenzia comunitaria di controllo della pesca e modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (5), prevede l’attuazione di piani di impiego congiunto.
(12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica:

a) ai pescherecci comunitari di lunghezza fuoritutto superiore a 24 metri, a decorrere dal 1o gennaio 2010;
b) ai pescherecci comunitari di lunghezza fuoritutto superiore a 15 metri, a decorrere dal 1o luglio 2011;
c) agli acquirenti registrati, ai centri d’asta registrati o ad altre entità o persone autorizzate dagli Stati membri, responsabili della prima vendita dei prodotti della pesca e aventi un fatturato annuo per le prime vendite di prodotti della pesca superiore a 400 000 EUR, a decorrere dal 1o gennaio 2009.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), il presente regolamento si applica a decorrere da una data anteriore al 1o gennaio 2010 ai pescherecci comunitari di lunghezza fuoritutto superiore a 24 metri battenti bandiera di Stati membri che dispongano in tal senso.

3. In deroga al paragrafo 1, lettera b), il presente regolamento si applica a decorrere da una data anteriore al 1o luglio 2011 ai pescherecci comunitari di lunghezza fuoritutto superiore a 15 metri battenti bandiera di Stati membri che dispongano in tal senso.

4. In deroga alle date fissate al paragrafo 1, lettere a) e b), gli Stati membri possono decidere di applicare il presente regolamento alle loro navi di lunghezza pari o inferiore a 15 metri anteriormente alle date suddette, in conformità dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1966/2006.

5. Gli Stati membri possono stipulare accordi bilaterali riguardanti l’impiego di sistemi elettronici di trasmissione dei dati sulle navi battenti la loro bandiera nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione a condizioni che tali navi si conformino a tutte le disposizioni del presente regolamento.

6. Il presente regolamento si applica ai pescherecci comunitari a prescindere dalle acque o dai porti in cui effettuano operazioni di pesca.

7. Il presente regolamento non si applica ai pescherecci comunitari utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’acquacoltura.

Articolo 2

Elenco degli operatori e delle navi

1. Ciascuno Stato membro stabilisce un elenco degli acquirenti registrati, dei centri d’asta registrati o di altre entità o persone da esso autorizzate, responsabili della prima vendita dei prodotti della pesca e aventi un fatturato annuo per i prodotti della pesca superiore a 400 000 EUR. Il primo anno di riferimento è il 2007; l’elenco è aggiornato il 1o gennaio dell’anno considerato (anno n) sulla base del fatturato annuo per i prodotti della pesca superiore a 400 000 EUR dell’anno n–2. Detto elenco è pubblicato in un sito Internet ufficiale dello Stato membro.

2. Ciascuno Stato membro stabilisce elenchi dei pescherecci comunitari battenti la propria bandiera ai quali si applicano le disposizioni del presente regolamento in conformità dell’articolo 1, paragrafi 3, 4, 5 e 6, e li aggiorna regolarmente. Detti elenchi sono pubblicati in un sito Internet ufficiale dello Stato membro e redatti in un formato che sarà stabilito di concerto tra gli Stati membri e la Commissione.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «operazione di pesca»: qualsiasi attività connessa alla ricerca del pesce, alla cala, alla posa e al recupero di un attrezzo da pesca nonché al ritiro delle eventuali catture dall’attrezzo medesimo;
b) «piano di impiego congiunto»: un piano che definisce le modalità operative per l’impiego dei mezzi di controllo e di ispezione disponibili.

CAPO II

TRASMISSIONE ELETTRONICA

Articolo 4

Informazioni da trasmettere a cura dei comandanti delle navi o dei loro mandatari

1. I comandanti dei pescherecci comunitari trasmettono per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera i dati del giornale di bordo e i dati relativi ai trasbordi.

2. I comandanti dei pescherecci comunitari o i loro mandatari trasmettono per via elettronica alle autorità competenti dello Stato di bandiera i dati delle dichiarazioni di sbarco.

3. Se un peschereccio comunitario sbarca le proprie catture in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera, ricevuti i dati della dichiarazione di sbarco, li trasmettono senza indugio, per via elettronica, alle autorità competenti dello Stato membro in cui le catture sono state sbarcate.

4. Ove ciò sia prescritto dalla normativa comunitaria, i comandanti dei pescherecci comunitari trasmettono per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, al momento prescritto, la notifica preventiva dell’entrata in porto.

5. Se una nave intende entrare in un porto di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera, ricevuta la notifica preventiva di cui al paragrafo 4, la trasmettono senza indugio, per via elettronica, alle autorità competenti dello Stato membro costiero.

Articolo 5

Informazioni da trasmettere a cura delle entità o delle persone responsabili della prima vendita...

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