Commission Regulation (EC) No 1568/2007 of 21 December 2007 amending Regulation (EC) No 951/2006 in respect of export refunds to certain sugars used in certain products processed from fruit and vegetables

Published date22 December 2007
Subject MatterInternal market - Principles,Sugar
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 340, 22 December 2007
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22.12.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 340/62

REGOLAMENTO (CE) N. 1568/2007 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 951/2006 con riguardo alle restituzioni all'esportazione per alcuni zuccheri utilizzati in taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 40, paragrafo 1, lettera g),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, recante modifica delle direttive 2001/112/CE e 2001/113/CE e dei regolamenti (CEE) n. 827/68, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2826/2000, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 318/2006 e che abroga il regolamento (CE) n. 2202/96 (2), ha introdotto una riforma nel settore degli ortofrutticoli trasformati. A seguito di tale riforma, non possono più essere concesse restituzioni all'esportazione nell'ambito del regolamento (CE) n. 1182/2007 o del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (3), per quanto riguarda gli zuccheri utilizzati per la fabbricazione taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli. L'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1182/2007 ha a sua volta modificato il regolamento (CE) n. 318/2006 al fine di rendere ammissibili alle restituzioni all'esportazione nell'ambito di detto regolamento taluni prodotti del settore dello zucchero contenuti in ortofrutticoli trasformati, in precedenza elencati nel regolamento (CE) n. 2201/96.
(2) I prezzi di riferimento per lo zucchero bianco sono stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006. In conformità a detta disposizione, il prezzo di riferimento per lo zucchero bianco sarà ridotto a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2008/2009. I produttori comunitari di taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli con un elevato tenore di zucchero aggiunto si troverebbero così in una situazione di svantaggio competitivo sui rispettivi mercati d'esportazione, in quanto devono continuare a pagare un prezzo dello zucchero superiore a quello mondiale senza poter beneficiare delle restituzioni all'esportazione. Affinché tali produttori comunitari mantengano la loro competitività sui mercati d'esportazione, è quindi legittimo consentire la concessione di restituzioni all'esportazione per lo zucchero da essi utilizzato nelle rispettive produzioni.
(3) Le modalità d'applicazione relative alla concessione di restituzioni all'esportazione per detti prodotti del settore dello zucchero contenuti in alcuni ortofrutticoli trasformati, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96, sono stabilite dal regolamento (CE) n. 2315/95 della Commissione, del 29 settembre 1995, recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione per taluni zuccheri di pertinenza dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, incorporati in alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (4). In considerazione delle modifiche apportate nell'ambito della riforma per il settore degli ortofrutticoli trasformati, è opportuno introdurre dette disposizioni nel regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (5).
(4) Alla luce delle disposizioni previste dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 ed allo scopo di evitare l'imposizione di costi superflui agli operatori, il regolamento (CE) n. 389/2005 (6) ha previsto deroghe alle disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2201/96 e dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 (7) per quanto riguarda determinati prodotti trasformati a base di ortofrutticoli esportati in paesi terzi diversi dalla Svizzera e dal Liechtenstein. L'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2201/96 è stato soppresso dall'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1182/2007. Tuttavia, è opportuno che continui ad applicarsi una deroga all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 per quanto riguarda la prova dell'importazione in caso di restituzioni differenziate. Inoltre, qualora non siano state fissate restituzioni all'esportazione per la Svizzera ed il Liechtenstein, è opportuno non tenere conto di tale fatto nel determinare il tasso di restituzione più basso. Per motivi di chiarezza giuridica, occorre inserire tale deroga nel regolamento (CE) n. 951/2006.
(5) È pertanto necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 951/2006 ed abrogare i regolamenti (CE) n. 2315/95 e (CE) n. 389/2005.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 951/2006 è così modificato:

(1) Nel Capo II, sono aggiunti i seguenti articoli 4 bis e 4 ter: «Articolo 4 bis Restituzioni all'esportazione per taluni zuccheri utilizzati in alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli 1. In conformità all'articolo 32 del regolamento (CE) n.
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