Commission Regulation (EC) No 1623/2005 of 4 October 2005 supplementing the Annex to Regulation (EC) No 2400/96 as regards the entry of certain names in the Register of protected designations of origin and protected geographical indications (Tuscia — (PDO) and Basilico Genovese — (PDO))
Published date | 05 October 2005 |
Subject Matter | Foodstuffs,Agriculture and Fisheries,Consumer protection |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 259, 05 October 2005 |
5.10.2005 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 259/15 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1623/2005 DELLA COMMISSIONE
del 4 ottobre 2005
che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 per quanto riguarda l'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Tuscia (DOP) e Basilico Genovese (DOP)]
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,
considerando quanto segue:
(1) | A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92, le domande presentate dall’Italia per la registrazione delle due denominazioni «Tuscia» e «Basilico Genovese» sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
(2) | Non essendo stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92, occorre iscrivere tali denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione (3) è completato con le denominazioni che figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(2) GU C 229 del 14.9.2004, pag. 2 (Tuscia). GU C 259 del 21.10.2004, pag. 3 (Basilico Genovese).
(3) GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1357/2005 (GU L 214 del 19.8.2005, pag. 6).
ALLEGATO
Prodotti dell’allegato I del trattato destinati all’alimentazione umana
Materie grasse (burro, margarina, oli, ecc.)
ITALIA
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