L_2006036IT.01000301.xml
8.2.2006 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 36/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 207/2006 DELLA COMMISSIONE
del 7 febbraio 2006
recante modifica del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972 che stabilisce le modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (1), in particolare l’articolo 122,
considerando quanto segue:
(1) | Alcuni Stati membri o le loro autorità competenti hanno richiesto che siano apportate modifiche agli allegati del regolamento (CEE) n. 574/72, secondo la procedura definita da tale regolamento. |
(2) | Le modifiche proposte derivano da decisioni adottate dagli Stati membri interessati o dalle rispettive autorità competenti che designano le autorità incaricate di garantire che la legislazione in materia di sicurezza sociale sia applicata conformemente al diritto comunitario. |
(3) | L'allegato 9 menziona i regimi da prendere in considerazione per il calcolo del costo medio annuale delle prestazioni in natura, conformemente alle disposizioni degli articoli 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72. |
(4) | È stato ottenuto il parere unanime della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati da 1 a 5 e gli allegati da 7 a 10 del regolamento (CEE) n. 574/72 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2006.
Per la Commissione
Vladimír ŠPIDLA
Membro della Commissione
(1) GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 1).
ALLEGATO
1. | L'allegato 1 è modificato come segue.
a) | La rubrica «K. CIPRO» è sostituita dal testo seguente: «K. CIPRO:
1. | Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ministro del Lavoro e delle assicurazioni sociali), Nicosia; |
2. | Υπουργός Υγείας (Ministro della Sanità), Nicosia; |
3. | Yπουργός Οικονομικών (Ministro delle Finanze), Nicosia.» | |
b) | La rubrica «L. LETTONIA» è sostituita dal testo seguente: «L. LETTONIA:
1. | Labklājības ministrija, Rīga (Ministero dell’Assistenza sociale, Riga); |
2. | Veselības ministrija, Rīga (Ministero della Sanità, Riga).» | |
c) | La rubrica «O. UNGHERIA» è sostituita dal testo seguente: «O. UNGHERIA:
1. | Egeszsegügyi Miniszterium (Ministero della Sanità), Budapest; |
2. | Ifjúsági, Családügyi, Szociális es Eselyegyenlősegi Miniszterium (Ministero della Gioventù, della famiglia, degli affari sociali e delle pari opportunità), Budapest; |
3. | Foglalkoztatáspolitikai es Munkaügyi Miniszterium (Ministero dell'Occupazione e del lavoro), Budapest; |
4. | Penzügyminiszterium (Ministero delle finanze), Budapest.» | |
d) | La rubrica «Q. PAESI BASSI» è modificata come segue. Il punto 2 è sostituito dal testo seguente:
«2. | Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministro della Sanità, del benessere e dello sport), L’Aja.» | |
e) | La rubrica «R. AUSTRIA» è sostituita dal testo seguente: «R. AUSTRIA:
1. | Bundesminister für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz (Ministro federale della Sicurezza sociale, delle questioni riguardanti le varie generazioni e della tutela dei consumatori), Vienna; |
2. | Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (Ministro federale dell'Economia e del lavoro), Vienna; |
3. | Bundesminister für Gesundheit und Frauen (Ministro federale della Sanità e delle donne), Vienna; |
4. | Per quanto riguarda i regimi speciali dei funzionari: Bundeskanzler (Cancelliere federale), Vienna, o il governo del Land interessato.» | | |
2. | L'allegato 2 è modificato come segue.
a) | La rubrica «J. ITALIA» è modificata come segue.
i) | Il punto 3.A è sostituito dal testo seguente:
«A. | Lavoratori subordinati:
a) | in generale: Istituto nazionale della previdenza sociale, sedi provinciali; |
b) | per i lavoratori dello spettacolo: Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, Roma; |
c) | per i giornalisti: Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola”, Roma.» | | |
ii) | Il punto 3.B è sostituito dal testo seguente:
«B. | Lavoratori autonomi:
a) | per i medici: Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici; |
b) | per i farmacisti: Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti; |
c) | per i veterinari: Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari; |
d) | per gli infermieri, gli assistenti sanitari e le vigilatrici d’infanzia: Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia (IPASVI); |
e) | per gli ingegneri e gli architetti: Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti; |
f) | per i geometri: Cassa italiana di previdenza dei geometri liberi professionisti; |
g) | per gli avvocati e i procuratori: Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense; |
h) | per i dottori commercialisti: Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti; |
i) | per i ragionieri e i periti commerciali: Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali; |
j) | per i consulenti del lavoro: Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro; |
k) | per i notai: Cassa nazionale notariato; |
l) | per gli agenti doganali: Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie (FASC); |
m) | per i biologi: Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi; |
n) | per gli addetti e gli impiegati in agricoltura: Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura; |
o) | per gli agenti e i rappresentanti di commercio: Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio; |
p) | per i periti industriali: Ente nazionale di previdenza dei periti industriali; |
q) | per gli attuari, i chimici, gli agronomi, i forestali e i geologi: Ente nazionale di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi; |
r) | per gli psicologi: Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi; |
s) | per i giornalisti: Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola”.» | | | |
b) | La rubrica «K. CIPRO» è sostituita dal testo seguente: «K. CIPRO
1. | Prestazioni in natura: Υπουργείο Υγείας, Λευκωσία, (Ministero della Sanità, Nicosia); |
2. | Prestazioni in denaro: Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (Servizi delle assicurazioni sociali, ministero del Lavoro e della sicurezza sociale, Nicosia); |
3. | Prestazioni familiari: Υπηρεσίες Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (Servizio sovvenzioni e prestazioni, ministero delle Finanze, Nicosia).» | |
c) | La rubrica «L. LETTONIA» è sostituita dal testo seguente: «L. LETTONIA La competenza delle istituzioni è disciplinata dalle disposizioni della legislazione lettone, fatte salve le seguenti diverse indicazioni.
1. | In tutti i casi, ad eccezione delle prestazioni di assistenza sanitaria in natura: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Agenzia statale delle assicurazioni sociali, Riga). |
2. | Prestazioni di assistenza sanitaria in natura: Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, Rīga (Agenzia statale per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, Riga).» | |
d) | La rubrica «O. UNGHERIA» è modificata come segue. Il punto 6 è sostituito dal testo seguente:
«6. | Prestazioni familiari Prestazioni in denaro:
1. | Magyar Államkincstár (Tesoreria dello Stato dell’Ungheria); |
2. | Országos Egeszsegbiztosítási Penztár (Fondo nazionale d’assicurazione malattia).» | | |
e) | La rubrica «Q. PAESI BASSI» è modificata come segue. Il punto 1 è sostituito dal testo seguente:
«1. | Malattia e maternità
a) | Prestazioni in natura:
— | per le persone tenute ad assicurarsi presso un organismo assicurativo in virtù dell’articolo 2 della Zorgverzekeringswet (legge sull’assicurazione malattia): l’organismo assicuratore presso il quale l’interessato ha stipulato un’assicurazione malattia, ai sensi della legge sull’assicurazione malattia; |
— | per le persone non comprese nella categoria indicata al trattino precedente che risiedono all’estero e che, in virtù del regolamento o |
|
|
|
|
...