Commission Regulation (EC) No 207/2006 of 7 February 2006 amending Council Regulation (EEC) No 574/72 laying down the procedure for implementing Regulation (EEC) No 1408/71 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community

Published date08 February 2006
Subject MatterFree movement of workers,Social provisions,Social security for migrant workers
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 36, 08 February 2006
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8.2.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 36/3

REGOLAMENTO (CE) N. 207/2006 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2006

recante modifica del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972 che stabilisce le modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (1), in particolare l’articolo 122,

considerando quanto segue:

(1) Alcuni Stati membri o le loro autorità competenti hanno richiesto che siano apportate modifiche agli allegati del regolamento (CEE) n. 574/72, secondo la procedura definita da tale regolamento.
(2) Le modifiche proposte derivano da decisioni adottate dagli Stati membri interessati o dalle rispettive autorità competenti che designano le autorità incaricate di garantire che la legislazione in materia di sicurezza sociale sia applicata conformemente al diritto comunitario.
(3) L'allegato 9 menziona i regimi da prendere in considerazione per il calcolo del costo medio annuale delle prestazioni in natura, conformemente alle disposizioni degli articoli 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72.
(4) È stato ottenuto il parere unanime della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati da 1 a 5 e gli allegati da 7 a 10 del regolamento (CEE) n. 574/72 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2006.

Per la Commissione

Vladimír ŠPIDLA

Membro della Commissione


(1) GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 1).


ALLEGATO

1. L'allegato 1 è modificato come segue.
a) La rubrica «K. CIPRO» è sostituita dal testo seguente: «K. CIPRO:
1. Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ministro del Lavoro e delle assicurazioni sociali), Nicosia;
2. Υπουργός Υγείας (Ministro della Sanità), Nicosia;
3. Yπουργός Οικονομικών (Ministro delle Finanze), Nicosia.»
b) La rubrica «L. LETTONIA» è sostituita dal testo seguente: «L. LETTONIA:
1. Labklājības ministrija, Rīga (Ministero dell’Assistenza sociale, Riga);
2. Veselības ministrija, Rīga (Ministero della Sanità, Riga).»
c) La rubrica «O. UNGHERIA» è sostituita dal testo seguente: «O. UNGHERIA:
1. Egeszsegügyi Miniszterium (Ministero della Sanità), Budapest;
2. Ifjúsági, Családügyi, Szociális es Eselyegyenlősegi Miniszterium (Ministero della Gioventù, della famiglia, degli affari sociali e delle pari opportunità), Budapest;
3. Foglalkoztatáspolitikai es Munkaügyi Miniszterium (Ministero dell'Occupazione e del lavoro), Budapest;
4. Penzügyminiszterium (Ministero delle finanze), Budapest.»
d) La rubrica «Q. PAESI BASSI» è modificata come segue. Il punto 2 è sostituito dal testo seguente:
«2. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministro della Sanità, del benessere e dello sport), L’Aja.»
e) La rubrica «R. AUSTRIA» è sostituita dal testo seguente: «R. AUSTRIA:
1. Bundesminister für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz (Ministro federale della Sicurezza sociale, delle questioni riguardanti le varie generazioni e della tutela dei consumatori), Vienna;
2. Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (Ministro federale dell'Economia e del lavoro), Vienna;
3. Bundesminister für Gesundheit und Frauen (Ministro federale della Sanità e delle donne), Vienna;
4. Per quanto riguarda i regimi speciali dei funzionari: Bundeskanzler (Cancelliere federale), Vienna, o il governo del Land interessato.»
2. L'allegato 2 è modificato come segue.
a) La rubrica «J. ITALIA» è modificata come segue.
i) Il punto 3.A è sostituito dal testo seguente:
«A. Lavoratori subordinati:
a) in generale: Istituto nazionale della previdenza sociale, sedi provinciali;
b) per i lavoratori dello spettacolo: Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, Roma;
c) per i giornalisti: Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola”, Roma.»
ii) Il punto 3.B è sostituito dal testo seguente:
«B. Lavoratori autonomi:
a) per i medici: Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici;
b) per i farmacisti: Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti;
c) per i veterinari: Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari;
d) per gli infermieri, gli assistenti sanitari e le vigilatrici d’infanzia: Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia (IPASVI);
e) per gli ingegneri e gli architetti: Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti;
f) per i geometri: Cassa italiana di previdenza dei geometri liberi professionisti;
g) per gli avvocati e i procuratori: Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense;
h) per i dottori commercialisti: Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti;
i) per i ragionieri e i periti commerciali: Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali;
j) per i consulenti del lavoro: Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro;
k) per i notai: Cassa nazionale notariato;
l) per gli agenti doganali: Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie (FASC);
m) per i biologi: Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi;
n) per gli addetti e gli impiegati in agricoltura: Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura;
o) per gli agenti e i rappresentanti di commercio: Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio;
p) per i periti industriali: Ente nazionale di previdenza dei periti industriali;
q) per gli attuari, i chimici, gli agronomi, i forestali e i geologi: Ente nazionale di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi;
r) per gli psicologi: Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi;
s) per i giornalisti: Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola”.»
b) La rubrica «K. CIPRO» è sostituita dal testo seguente: «K. CIPRO
1. Prestazioni in natura: Υπουργείο Υγείας, Λευκωσία, (Ministero della Sanità, Nicosia);
2. Prestazioni in denaro: Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (Servizi delle assicurazioni sociali, ministero del Lavoro e della sicurezza sociale, Nicosia);
3. Prestazioni familiari: Υπηρεσίες Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (Servizio sovvenzioni e prestazioni, ministero delle Finanze, Nicosia).»
c) La rubrica «L. LETTONIA» è sostituita dal testo seguente: «L. LETTONIA La competenza delle istituzioni è disciplinata dalle disposizioni della legislazione lettone, fatte salve le seguenti diverse indicazioni.
1. In tutti i casi, ad eccezione delle prestazioni di assistenza sanitaria in natura: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Agenzia statale delle assicurazioni sociali, Riga).
2. Prestazioni di assistenza sanitaria in natura: Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, Rīga (Agenzia statale per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, Riga).»
d) La rubrica «O. UNGHERIA» è modificata come segue. Il punto 6 è sostituito dal testo seguente:
«6. Prestazioni familiari Prestazioni in denaro:
1. Magyar Államkincstár (Tesoreria dello Stato dell’Ungheria);
2. Országos Egeszsegbiztosítási Penztár (Fondo nazionale d’assicurazione malattia).»
e) La rubrica «Q. PAESI BASSI» è modificata come segue. Il punto 1 è sostituito dal testo seguente:
«1. Malattia e maternità
a) Prestazioni in natura:
per le persone tenute ad assicurarsi presso un organismo assicurativo in virtù dell’articolo 2 della Zorgverzekeringswet (legge sull’assicurazione malattia): l’organismo assicuratore presso il quale l’interessato ha stipulato un’assicurazione malattia, ai sensi della legge sull’assicurazione malattia;
per le persone non comprese nella categoria indicata al trattino precedente che risiedono all’estero e che, in virtù del regolamento o
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