Commission Regulation (EC) No 2153/2005 of 23 December 2005 on the aid scheme for the private storage of olive oil

Published date15 November 2008
Subject MatterOils and fats
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24.12.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 342/39

REGOLAMENTO (CE) N. 2153/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2005

relativo al regime di aiuto all’ammasso privato di olio di oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 6 del regolamento (CE) n. 865/2004 prevede la possibilità di applicare un regime di aiuto all’ammasso privato di olio di oliva in caso di grave perturbazione del mercato in talune regioni della Comunità.
(2) Per consentire la rapida attivazione di detto regime in caso di necessità, occorre stabilire le modalità di applicazione del regolamento in questione. Il regime di aiuto all’ammasso privato deve essere basato su contratti stipulati con operatori che offrano sufficienti garanzie e che siano riconosciuti dagli Stati membri a determinate condizioni.
(3) Per potenziare l’effetto del regime sul mercato a livello dei produttori e per facilitarne il controllo, occorre concentrare gli aiuti sull’ammasso di olio di oliva vergine sfuso.
(4) È opportuno disporre di informazioni sull’andamento dei prezzi e della produzione di olio di oliva. Tali informazioni sono necessarie ai fini di un monitoraggio costante del mercato dell’olio di oliva, per poter valutare se si verificano le condizioni di una grave perturbazione.
(5) Per rispecchiare il più possibile la situazione del mercato, l’importo dell’aiuto deve essere determinato per i settori di mercato che lo richiedono. Le categorie di olio sono quelle specificate nell’allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 865/2004.
(6) Occorre precisare le informazioni che devono figurare nelle offerte e le modalità per la presentazione e lo spoglio delle stesse, onde disporre di informazioni esaurienti su ciascuna offerta.
(7) È opportuno che le gare siano indette secondo determinate modalità, in particolare per quanto riguarda i termini per la presentazione delle offerte e il quantitativo minimo di ciascuna offerta presentata. Più precisamente, le offerte devono contemplare un magazzinaggio di lunga durata ed un quantitativo minimo commisurato alla realtà del settore, al fine di poter incidere sulla situazione del mercato.
(8) L’esecuzione dell’offerta deve essere garantita mediante il deposito di una cauzione alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (2), il cui importo e la cui durata siano correlati ai rischi di variazione dei prezzi sul mercato e al numero di giorni effettivi di magazzinaggio che danno diritto all’aiuto.
(9) Per poter essere accettate, le offerte devono essere di importo inferiore o pari all’importo massimo dell’aiuto per giorno di magazzinaggio, da stabilire in funzione della situazione del mercato dell’olio di oliva. Per ciascuna categoria o regione determinata devono essere garantiti la rappresentatività delle offerte e il rispetto dei quantitativi massimi previsti dalla gara.
(10) Occorre precisare gli elementi essenziali da inserire nel contratto. Per evitare disfunzioni del mercato, la durata del contratto deve poter essere modificata dalla Commissione tenendo conto, tra l’altro, delle previsioni relative al raccolto della campagna di commercializzazione successiva a quella in cui è stato stipulato il contratto.
(11) Per assicurare una gestione adeguata del regime, è necessario specificare le condizioni in cui può essere concesso un anticipo sull’aiuto, i controlli indispensabili del rispetto del diritto all’aiuto, determinate modalità di calcolo dell’aiuto e gli elementi che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione.
(12) Per ragioni di chiarezza e di trasparenza, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 2768/98 della Commissione, del 21 dicembre 1998, relativo al regime di aiuto all’ammasso privato di olio di oliva (3), e sostituirlo con un nuovo regolamento.
(13) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’olio di oliva e le olive da tavola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli organismi competenti degli Stati membri produttori stipulano contratti di ammasso privato per l’olio di oliva vergine sfuso alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

2. Al fine di determinare gli aiuti da concedere per l’esecuzione dei contratti di ammasso privato dell’olio di oliva vergine sfuso, la Commissione può indire gare di durata limitata secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 865/2004. Nel corso di una gara di durata limitata, si procede a gare parziali.

Articolo 2

1. Possono essere indette gare di durata limitata nei casi in cui:

a) in alcune regioni della Comunità si verifichino gravi perturbazioni del mercato che possono essere attenuate o risolte mediante misure di ammasso privato dell’olio di oliva vergine sfuso;
b) il prezzo medio di uno o più dei seguenti prodotti, registrato sul mercato per un periodo di almeno due settimane, sia inferiore a:
1 779 EUR/t per l’olio extra vergine di oliva,
1 710 EUR/t per l’olio di oliva vergine,
1 524 EUR/t per l’olio di oliva lampante avente due gradi di acidità libera; l’importo è ridotto di 36,70 EUR/t per ciascun grado di acidità in più.

2. Nella gara di durata limitata viene specificato un quantitativo massimo per l’insieme della gara e possono essere specificati dei quantitativi massimi per:

ciascuna categoria di olio di oliva vergine di cui all’allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 865/2004,
ciascuna regione o ciascuno Stato membro della Comunità.

L’apertura della gara di durata limitata può essere ristretta a determinate categorie di olio di oliva vergine o regioni di cui al primo comma.

La gara di durata limitata può essere chiusa prima del termine secondo la procedura prevista all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 865/2004.

Articolo 3

Possono presentare offerte per le gare parziali unicamente gli operatori del settore dell’olio di oliva appositamente riconosciuti dall’organismo competente dello Stato membro interessato.

Gli Stati membri stabiliscono i criteri e le procedure per il riconoscimento degli operatori, i quali appartengono ad una delle categorie seguenti:

a) un’organizzazione di produttori di olio di oliva composta di almeno 700 olivicoltori, ove si tratti di un’organizzazione per la produzione e la valorizzazione di olive e di olio di oliva;
b) un’organizzazione di produttori che rappresenti almeno il 25 % degli olivicoltori o della produzione di olio di oliva della regione in cui è situata;
c) un’associazione di organizzazioni di produttori appartenenti a diverse regioni economiche, composta di almeno dieci organizzazioni di produttori di cui alle lettere a) e b) o di un numero di organizzazioni che rappresenti almeno il 5 % della produzione di olio di oliva dello Stato membro interessato;
d) un frantoio i cui impianti abbiano una capacità di estrazione pari almeno a due tonnellate di olio per giornata lavorativa di otto ore e che nel corso delle due campagne di commercializzazione precedenti abbia ottenuto un totale di almeno 500 tonnellate di olio di oliva vergine;
e) un’impresa di condizionamento che disponga, sul territorio di uno stesso Stato membro, di una capacità pari almeno a 6 tonnellate di olio condizionate per giornata lavorativa di otto ore e che nel corso delle due campagne di commercializzazione precedenti abbia condizionato un totale di almeno 500 tonnellate di olio di oliva.

Qualora una o più organizzazioni per la produzione e la valorizzazione di olive e di olio di oliva siano affiliate all’organizzazione di cui al secondo comma, lettera a), gli olivicoltori così associati sono considerati singolarmente ai fini del calcolo del numero minimo di 700 olivicoltori.

Articolo 4

Ai fini del riconoscimento di cui all’articolo 3, gli operatori si impegnano a:

a) accettare che l’organismo competente dello Stato membro sigilli i recipienti contenenti l’olio di oliva oggetto di un contratto di ammasso;
b) tenere una contabilità di magazzino per gli oli ed eventualmente le olive da essi detenuti;
c) sottostare a tutti i controlli previsti nell’ambito del presente regime di aiuto ai contratti di ammasso privato.

Gli operatori interessati devono dichiarare la capacità degli impianti di magazzinaggio di cui dispongono, fornendone la planimetria, e addurre gli elementi di prova relativi alle condizioni di cui all’articolo 3.

Articolo 5

1. Gli operatori che soddisfano le condizioni indicate agli articoli 3 e 4 sono riconosciuti e ricevono un numero di riconoscimento entro due mesi dalla presentazione del fascicolo completo a corredo della loro domanda di riconoscimento.

2. Fatto salvo l’articolo 17, paragrafo 3:

a) le organizzazioni di produttori del settore oleicolo e le loro unioni, nonché i frantoi e le imprese di condizionamento, che sono state abilitate dallo Stato membro ad esercitare attività di ammasso privato durante le campagne da 1998-1999 a 2004-2005, si considerano riconosciute ai sensi del presente regolamento, sempreché possiedano i requisiti di cui agli articoli 3
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