Commission Regulation (EC) No 312/2009 of 16 April 2009 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code

Published date17 April 2009
Subject MatterInternal market - Principles,Common customs tariff,Customs Union
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 98, 17 April 2009
L_2009098IT.01000301.xml
17.4.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 98/3

REGOLAMENTO (CE) N. 312/2009 DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2009

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l’articolo 247,

considerando quanto segue:

(1) L’allegato 37 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2) prevede che in alcuni casi nella dichiarazione in dogana vada indicato un numero che identifica la persona interessata. Tuttavia, il tipo di numero di identificazione da utilizzare è stabilito dagli Stati membri, i quali richiedono che la persona interessata sia registrata nei loro sistemi nazionali. Pertanto, gli operatori economici e le altre persone che intendono effettuare importazioni, far circolare merci in regime di transito, effettuare esportazioni o chiedere un’autorizzazione per fruire di semplificazioni doganali o regimi doganali in vari Stati membri devono ripetere il processo di registrazione e ottenere un numero di identificazione diverso in ciascuno di tali Stati membri.
(2) Le misure intese a rafforzare la sicurezza introdotte dal regolamento (CEE) n. 2913/92, quale modificato dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), prevedono l’analisi dei rischi, lo scambio elettronico di informazioni relative ai rischi tra le autorità doganali e tra queste ultime e la Commissione nell’ambito di un quadro comune in materia di gestione del rischio, il ricevimento da parte delle autorità doganali, prima dell’arrivo e della partenza, di informazioni su tutte le merci che entrano nel territorio doganale della Comunità o ne escono e la concessione dello status di operatore economico autorizzato agli operatori economici affidabili che soddisfano determinate condizioni. Affinché tali misure siano più efficaci, è necessario che gli interessati possano essere identificati mediante un numero individuale uniforme.
(3) Occorre pertanto prevedere un numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (numero EORI) da assegnare a ciascun operatore economico ed eventualmente ad altre persone, che serva da riferimento comune nei loro rapporti con le autorità doganali in tutta la Comunità e per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e tra queste ultime e altre autorità. Per garantirne l’unicità è opportuno che venga utilizzato un solo numero per persona.
(4) A norma di alcune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93, può essere necessario che persone diverse dagli operatori economici indichino un numero EORI nei loro rapporti con le autorità doganali. Gli Stati membri devono pertanto essere autorizzati a registrare tali persone.
(5) Per limitare la necessità di cambiamenti sostanziali nei sistemi di registrazione e nelle disposizioni legislative nazionali esistenti e per facilitare l’integrazione del sistema centralizzato con altri sistemi nazionali è opportuno prevedere che operatori economici ed, eventualmente, altre persone presentino domanda agli Stati membri per ottenere il numero EORI.
(6) Considerata la diversità delle autorità incaricate della registrazione degli operatori economici e di altre persone negli Stati membri, occorre che ogni Stato membro designi la o le autorità responsabili dell’assegnazione dei numeri EORI e della registrazione degli operatori e delle altre persone interessate.
(7) Per ridurre l’onere amministrativo a loro carico è opportuno che gli operatori economici e le altre persone, registrandosi in un solo Stato membro, possano ottenere un numero EORI valido negli altri Stati membri. Allo scopo di semplificare il trattamento delle informazioni e agevolare i contatti con le autorità doganali occorre che, una volta ottenuto il numero, gli operatori economici e le altre persone siano obbligati a utilizzare tale numero unico in tutte le comunicazioni con le autorità doganali in cui sia richiesto il loro identificatore.
(8) A fini di semplificazione amministrativa e per fornire alle autorità doganali un accesso ai dati agevole e affidabile, occorre sviluppare un sistema elettronico centralizzato per la conservazione e lo scambio dei dati relativi alla registrazione degli operatori economici e delle altre persone e ai numeri EORI.
(9) Per sviluppare tale sistema elettronico centralizzato e garantirne un funzionamento efficiente e sicuro è necessario che gli Stati membri e la Commissione collaborino strettamente.
(10) È opportuno che i dati presenti nel sistema centralizzato siano utilizzati per lo scambio di informazioni fra le autorità doganali e le altre autorità nazionali solo se l’accesso delle stesse ai dati è necessario ai fini dell’adempimento dei loro obblighi giuridici riguardanti la circolazione di merci soggette a un regime doganale.
(11) La pubblicazione dei numeri EORI e di un numero limitato di dati relativi alla registrazione degli operatori economici e di altre persone costituisce uno strumento che consente la verifica di tali dati da parte di terzi. È pertanto opportuno che siano pubblicati i numeri EORI e un numero limitato di dati relativi alla registrazione. Tuttavia, tenuto conto delle conseguenze, la pubblicazione deve aver luogo unicamente se l’operatore economico o l’altra persona abbiano liberamente espresso il loro accordo per iscritto dopo essere stati debitamente informati.
(12) La tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri è disciplinata dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (4), mentre la tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali da parte della Commissione è disciplinata dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (5).
(13) Ai sensi dell’articolo 28 della direttiva 95/46/CE, le autorità nazionali di controllo devono sorvegliare la legittimità del trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri, mentre a norma dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 45/2001 il garante europeo della protezione dei dati deve sorvegliare le attività delle istituzioni e degli organismi comunitari in relazione al trattamento dei dati personali, tenuto conto delle competenze limitate di dette istituzioni e organismi riguardo ai dati in questione; su tale base le suddette autorità, agendo nell’ambito delle rispettive competenze, sono tenute a cooperare attivamente e a garantire un controllo coordinato del trattamento dei dati effettuato ai sensi del presente regolamento.
(14) Alla luce dell’esperienza acquisita nell’applicazione del regolamento (CE) n. 1875/2006 della Commissione (6), recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93, è necessario adeguare e specificare taluni elementi relativi alle dichiarazioni da presentare alle autorità doganali, previamente all’arrivo e alla partenza, per le merci che entrano ed escono dal territorio doganale della Comunità.
(15) Occorrono in particolare norme più dettagliate riguardo allo scambio di informazioni tra il gestore del mezzo di trasporto e l’ufficio doganale di entrata nei casi in cui un mezzo di trasporto arriva in un porto o aeroporto diverso da quello indicato nella dichiarazione sommaria di entrata.
(16) Inoltre, occorre specificare in quali casi e in quale forma il gestore del mezzo di trasporto notifica all’ufficio doganale di entrata l’arrivo del mezzo di trasporto.
(17) Occorrono norme più dettagliate riguardo alla persona competente a fornire informazioni sulle merci non comunitarie in custodia temporanea al loro arrivo nel territorio doganale della Comunità. Tali informazioni devono essere tratte per quanto possibile da dati già a disposizione delle autorità doganali.
(18) Sono stati individuati ulteriori casi in cui non è necessario presentare dichiarazioni previe all’arrivo o alla partenza, che riguardano in particolare merci destinate a o provenienti da piattaforme di perforazione o di produzione, nonché armi e attrezzature militari trasportate dalle autorità militari di uno Stato membro o per loro conto. Inoltre, al fine di limitare l’onere per gli operatori economici, le spedizioni di merci il cui valore intrinseco non superi 22 EUR devono essere esentate, a talune condizioni, dalla presentazione di dichiarazioni previe all’arrivo o alla partenza. Quando si applicano tali esenzioni, l’analisi dei rischi deve essere effettuata all’arrivo o alla partenza delle merci sulla base della dichiarazione sommaria per la custodia temporanea o della dichiarazione doganale per le merci in questione.
(19) Occorre inoltre precisare il trattamento delle dichiarazioni previe alla partenza per le quali l’ufficio doganale di uscita non ha inviato conferma dell’uscita all’ufficio doganale di esportazione, e stabilire una procedura di ricerca e di informazione tra gli uffici doganali di esportazione e di uscita. Inoltre, l’ufficio doganale di esportazione deve poter chiudere, sulla base di prove presentate dall’esportatore o dal dichiarante oppure dopo la scadenza di un
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