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1.5.2007 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 114/8 |
REGOLAMENTO (CE) N. 487/2007 DELLA COMMISSIONE
del 30 aprile 2007
recante modifica del regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l’apertura di contingenti tariffari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) | Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione (2), i titoli d’importazione sono validi unicamente per il codice di prodotto ivi indicato. Le importazioni nell’ambito di contingenti possono incontrare difficoltà qualora l’applicazione di coefficienti di assegnazione riduca i quantitativi per ciascun codice di prodotto per il quale sono stati richiesti titoli. Per agevolare gli scambi e ottimizzare l’uso dei contingenti d’importazione è opportuno estendere la validità dei titoli d’importazione ad altri codici di prodotti che rientrano nell’ambito dello stesso numero di contingente, a condizione che essi vengano assoggettati a un dazio all’importazione equivalente. Poiché con le attuali disposizioni alcuni quantitativi di titoli d’importazione rilasciati nel gennaio 2007 potrebbero rimanere inutilizzati, è opportuno prevedere un’applicazione retroattiva delle nuove disposizioni. |
(2) | L’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (3), approvato con decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione (4) (di seguito «l’accordo con la Svizzera»), include l’apertura di contingenti e la riduzione dei dazi doganali su taluni prodotti lattiero-caseari originari della Svizzera. Nell’allegato 3 del suddetto accordo, riguardante le concessioni relative ai formaggi, il punto 1 prevede la piena liberalizzazione degli scambi bilaterali di formaggi a partire dal 1o giugno 2007, al termine di un processo di transizione di cinque anni. |
(3) | L’obiettivo dell’accordo con la Svizzera è di rafforzare i rapporti di libero scambio fra le parti tramite la progressiva eliminazione delle barriere che ostacolano una quota sostanziale dei loro scambi. A decorrere dal 1o giugno 2007, gli scambi bilaterali di formaggi non saranno più soggetti a contingenti. Per questo motivo, e poiché gli scambi di formaggi tra la Comunità e la Svizzera riguardano quantitativi considerevoli e rappresentano un elevato valore commerciale, è opportuno ridurre in misura sostanziale la cauzione relativa ai titoli d’importazione per i formaggi originari della Svizzera. |
(4) | A seguito dell’adozione del regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione, del 27 ottobre 2005, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (5), i codici NC da 0406 90 02 a 0406 90 06 sono stati soppressi. L’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2535/2001 è divenuto pertanto privo di oggetto e deve essere a sua volta soppresso. |
(5) | L’allegato II dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda concernente la concessione di preferenze commerciali supplementari nel settore agricolo a norma dell’articolo 19 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (6), approvato con decisione 2007/138/CE del Consiglio (7), prevede l’apertura di un contingente tariffario annuo per alcuni prodotti lattiero-caseari. Il titolo 2, capo I, e l’allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001 devono essere modificati di conseguenza. |
(7) | Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è modificato come segue.
1) | All’articolo 3, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente: «Tuttavia, qualora il titolo sia rilasciato nell’ambito dei contingenti tariffari di cui al capo I e al capo III, sezione 2, del titolo 2, esso è valido per tutti i codici NC che rientrano nell’ambito dello stesso numero di contingente, a condizione che il dazio all’importazione applicato sia identico.» |
2) | All’articolo 4, il paragrafo 3 è soppresso. |
3) | L’articolo 5 è modificato come segue:
a) | la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) | contingente previsto nell’allegato 2 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato con decisione 2002/309/CE, Euratom del |
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