Commission Regulation (EC) No 598/2008 of 24 June 2008 amending Regulation (EC) No 589/2008 laying down detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 1234/2007 as regards the marketing standards of eggs

Published date25 June 2008
Subject MatterCommon organisation of agricultural markets,Eggs and poultry
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 164, 25 June 2008
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25.6.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 164/14

REGOLAMENTO (CE) N. 598/2008 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 589/2008 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio recante norme di commercializzazione applicabili alle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 121, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) A seguito della semplificazione delle norme di commercializzazione per le uova, è opportuno che gli Stati membri concedano esenzioni dagli obblighi di stampigliatura solo agli operatori che ne fanno richiesta. Tuttavia, per quanto riguarda la stampigliatura delle uova destinate alla trasformazione prodotte nella Comunità o in paesi terzi, l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 557/2007, del 23 maggio 2007, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio recante norme di commercializzazione applicabili alle uova (2), aveva fissato un ragionevole periodo transitorio di un anno, dal 1o luglio 2007 al 30 giugno 2008, per consentire alle amministrazioni degli Stati membri di attuare le nuove norme.
(2) Dal 1o luglio 2008 le autorità competenti degli Stati membri possono esentare dagli obblighi di stampigliatura le uova comunitarie destinate alla trasformazione. Non sono state previste misure analoghe per il prodotto importato da paesi terzi. Nel rispetto del principio del trattamento nazionale, stabilito dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi, è necessario che l'eventuale esenzione dagli obblighi di stampigliatura si applichi anche ai prodotti importati da paesi terzi.
(3) Per i casi in cui è concessa detta esenzione dagli obblighi di stampigliatura occorre che siano stabilite norme che consentano di controllare l'effettiva destinazione finale delle uova non stampigliate da utilizzare per la trasformazione.
(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 589/2008.
(5) Per evitare
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