Commission Regulation (EC) No 638/2009 of 22 July 2009 amending Regulation (EC) No 1145/2008 laying down detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 637/2008 as regards the national restructuring programmes for the cotton sector

Published date23 July 2009
Subject Mattereconomic, social and territorial cohesion,European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF),Cotton,Agricultural structures
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 191, 23 July 2009
L_2009191IT.01001501.xml
23.7.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 191/15

REGOLAMENTO (CE) N. 638/2009 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1145/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali per la ristrutturazione del settore del cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio, del 23 giugno 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e che istituisce programmi nazionali per la ristrutturazione del settore del cotone (1), in particolare l’articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 637/2008, come modificato dal regolamento (CE) n. 472/2009 del Consiglio (2), dà agli Stati membri la facoltà di presentare un unico progetto di programma di ristrutturazione modificato della durata di otto anni. Occorre adeguare le modalità di applicazione per tenere conto di questa possibilità.
(2) In vista dell’eventuale prolungamento della durata dei programmi, occorre aumentare la percentuale massima che può essere versata sotto forma di anticipi. È necessario specificare le condizioni per lo svincolo delle cauzioni collegate a tali anticipi e occorre chiarire che non sono richieste cauzioni per gli anticipi versati una volta portate a compimento le relative misure.
(3) Per evitare trattamenti discriminatori delle imprese di sgranatura è necessario che i controlli di cui all’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1145/2008 della Commissione (3) riguardino tutte le misure elencate all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 637/2008.
(4) Occorre inoltre precisare che spetta agli Stati membri verificare il rispetto dell’impegno di non usare il sito di produzione per la sgranatura del cotone per un periodo di dieci anni dal momento dell’approvazione della domanda di smantellamento.
(5) Per ottimizzare gli effetti dei programmi di ristrutturazione, occorre dare agli Stati membri maggiore flessibilità nello stabilire l’importo dell’aiuto allo smantellamento per tonnellata di cotone non sgranato onde tenere conto dell’eterogeneità dell’industria della sgranatura, evitando comunque il rischio di sovracompensazione.
(6) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1145/2008.
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per
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